Sieog 2-2008
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dell’atto”: ossia si deve stabilire se l’omissione è inerente a<br />
fatti rilevanti che il documento deve, quindi, menzionare<br />
conformemente al loro verificarsi. La suprema Corte applicando<br />
siffatti principi ha ritenuto sussistente il reato di falsità<br />
ideologica di cui all’art. 479 c.p. a carico del sanitario<br />
che nel descrivere nella cartella clinica - la cui funzione è<br />
quella di diario dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici<br />
rilevanti - l’intervento di amniocentesi aveva omesso di<br />
menzionare l’effettuazione di un primo prelievo risultato<br />
ematico... Il silenzio serbato dal sanitario sull’avvenuta effettuazione<br />
di un prelievo ematico idoneo a causare un trauma<br />
irreparabile sul feto, unitamente alla contemporanea attestazione<br />
di aver effettuato un intervento di amniocentesi,<br />
non può considerarsi una mera lacuna informativa, bensì<br />
una omissione in grado di ingenerare un fuorviante giudizio<br />
sulle reali cause della morte del feto”.<br />
Queste note ci sembrano razionalmente coerenti con<br />
l’importanza del report sulla procedura, come abbiamo<br />
già più volte sottolineato nei precedenti paragrafi.<br />
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI<br />
Nonostante stiano affacciandosi sulla scena clinica delle<br />
metodiche non invasive di diagnosi citogenetica fetale, che<br />
utilizzano il sangue materno, oppure ricercano il DNA fetale<br />
libero nel siero materno, allo stato si tratta di indagini<br />
ancora pionieristiche e non in grado di sostituire la amniocentesi<br />
e le consimili procedure invasive pre-natali.<br />
I pur statisticamente esigui rischi di queste ultime dovranno<br />
essere quindi ancora affrontati almeno per alcuni anni<br />
dalle pazienti, con comprensibilmente mal accettata delusione<br />
delle loro aspettative (particolarmente elevate soprattutto<br />
perché l’amniocentesi viene prevalentemente<br />
eseguita in gravidanze ad alto investimento emotivo), e<br />
dai medici, che mal tollerano di essere messi sotto accusa,<br />
specie quando l’evento avverso è fortemente condizionato<br />
da fattori fortuiti e non è completamente eliminabile,<br />
nonostante ogni impegno di accuratezza e di<br />
prudenza.<br />
Accuratezza e prudenza devono essere invero fortemente<br />
coltivate non solo nell’esecuzione di tali esami, ma anche<br />
a monte, nella loro indicazione.<br />
Questa deve prevalentemente essere infatti riservata alle<br />
gravidanze realmente giustificanti i predetti rischi, o, nelle<br />
altre, deve essere richiesta espressamente dalla paziente,<br />
che va compiutamente informata - in maniera comprovata<br />
per iscritto - del rischio principale di perdere il<br />
feto, oltre che dei rischi meno gravi, ma di certo non trascurabili,<br />
di complicanze peritonitiche o di nocumenti materno-fetali.<br />
Di qui la necessità, decisamente inderogabile, di predisporre<br />
e utilizzare modelli di informazione-consenso il più possibile<br />
dettagliati, al fine di eliminare dal contenzioso quanto<br />
meno l’elemento eliminabile: cioè l’illecito costituito dal<br />
non aver adeguatamente informato la paziente, che rappresenta<br />
oramai di per sé un danno risarcibile ulteriormente,<br />
quando non prioritariamente, rispetto ai danni<br />
10<br />
eventualmente cagionati sul piano “materiale”, per l’innesco<br />
di complicanze o per la perdita del feto.<br />
E’ quindi indispensabile la predisposizione di una “prova<br />
scritta” dell’avvenuta informazione alla paziente e della<br />
sua consapevolezza nell’accettazione dei rischi insiti in<br />
queste procedure diagnostiche pre-natali.<br />
Tale prova può essere ottimamente realizzata utilizzando<br />
i modelli specificamente predisposti sia dalla SIGU nelle<br />
proprie Linee Guida del 2002, sia dalla SIEOG nelle<br />
proprie Linee Guida del 2006 (riportate in appendice).<br />
E’ ben vero che non sempre le complicanze sono comprovatamente<br />
ascrivibili a manchevolezze tecniche, o a difetto<br />
di indicazione, ma è altrettanto vero che, qualora<br />
esse si verifichino, ben difficilmente il medico sfugge a “rappresaglie”<br />
di tipo legale, se non altro perché gli effetti sono<br />
quasi sempre altamente provanti per la paziente.<br />
Esiste infatti anche una sorta di revanche nel contenzioso<br />
per responsabilità medica e, di norma, la revanche è tanto<br />
più pervicace e oltranzista, quanto più l’offesa vissuta<br />
dalla persona è non soltanto di natura fisica, ma anche di<br />
natura emotiva: e l’emotività la fa sicuramente da padrona<br />
quando l’amniocentesi non è foriera di buone (o cattive)<br />
notizie, ma di una totale debacle di aspettative personali,<br />
materiali e psicologiche, particolarmente importanti<br />
sul piano del vissuto e dell’investimento personale.<br />
Per quanto riguarda gli accertamenti peritali - a prescindere<br />
dal corretto assolvimento della procedura di informazione-consenso<br />
- è evidentemente necessario esaminare<br />
accuratamente il report descrittivo delle procedure<br />
invasive, attraverso un’accurata analisi della tipologia<br />
della complicanza e delle condizioni di base nelle quali<br />
è stata eseguita la procedura, onde stabilire se la stessa<br />
è stata particolarmente indaginosa oppure maldestra, oppure<br />
ancora non rispettosa delle linee guida.<br />
Purtroppo, questi report non sono quasi mai disponibili,<br />
perché materialmente non compilati, oppure, se compilati,<br />
sono talmente stringati e generici, da impedire di<br />
riconoscervi elementi giustificativi della complicanza.<br />
I medici che praticano la diagnostica pre-natale invasiva<br />
dovrebbero essere ben avveduti del fatto che una documentazione<br />
accurata, dettagliata e circostanziata gioca<br />
in ogni caso a loro favore, non solo perché costituisce<br />
di per sé una buona immagine del contesto assistenziale,<br />
ma anche perché consente di enucleare e “apprezzare”<br />
a posteriori, anche sul piano epicritico peritale, le<br />
eventuali difficoltà incontrate, che potrebbero aver significativamente<br />
contribuito all’esito sfavorevole, con conseguente<br />
alleggerimento della posizione dell’esecutore.<br />
In mancanza di questo tipo di documentazione torna facile<br />
ai giudici risarcire i pazienti, se del caso anche attraverso<br />
la formula del tutto nuova del “danno evidenziale”:<br />
una formula costruita sulla congettura che spetta al medico,<br />
che ha il dominio del substrato clinico e il compito<br />
privilegiato di redigere testimonianza scritta del suo<br />
operato, dimostrare che il risultato negativo è derivato<br />
da situazioni da lui materialmente non controllabili.<br />
Pertanto, oltre all’accurata e ben documentata procedu-