01.06.2013 Views

Sieog 2-2008

Sieog 2-2008

Sieog 2-2008

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dell’atto”: ossia si deve stabilire se l’omissione è inerente a<br />

fatti rilevanti che il documento deve, quindi, menzionare<br />

conformemente al loro verificarsi. La suprema Corte applicando<br />

siffatti principi ha ritenuto sussistente il reato di falsità<br />

ideologica di cui all’art. 479 c.p. a carico del sanitario<br />

che nel descrivere nella cartella clinica - la cui funzione è<br />

quella di diario dell’intervento medico e dei relativi fatti clinici<br />

rilevanti - l’intervento di amniocentesi aveva omesso di<br />

menzionare l’effettuazione di un primo prelievo risultato<br />

ematico... Il silenzio serbato dal sanitario sull’avvenuta effettuazione<br />

di un prelievo ematico idoneo a causare un trauma<br />

irreparabile sul feto, unitamente alla contemporanea attestazione<br />

di aver effettuato un intervento di amniocentesi,<br />

non può considerarsi una mera lacuna informativa, bensì<br />

una omissione in grado di ingenerare un fuorviante giudizio<br />

sulle reali cause della morte del feto”.<br />

Queste note ci sembrano razionalmente coerenti con<br />

l’importanza del report sulla procedura, come abbiamo<br />

già più volte sottolineato nei precedenti paragrafi.<br />

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI<br />

Nonostante stiano affacciandosi sulla scena clinica delle<br />

metodiche non invasive di diagnosi citogenetica fetale, che<br />

utilizzano il sangue materno, oppure ricercano il DNA fetale<br />

libero nel siero materno, allo stato si tratta di indagini<br />

ancora pionieristiche e non in grado di sostituire la amniocentesi<br />

e le consimili procedure invasive pre-natali.<br />

I pur statisticamente esigui rischi di queste ultime dovranno<br />

essere quindi ancora affrontati almeno per alcuni anni<br />

dalle pazienti, con comprensibilmente mal accettata delusione<br />

delle loro aspettative (particolarmente elevate soprattutto<br />

perché l’amniocentesi viene prevalentemente<br />

eseguita in gravidanze ad alto investimento emotivo), e<br />

dai medici, che mal tollerano di essere messi sotto accusa,<br />

specie quando l’evento avverso è fortemente condizionato<br />

da fattori fortuiti e non è completamente eliminabile,<br />

nonostante ogni impegno di accuratezza e di<br />

prudenza.<br />

Accuratezza e prudenza devono essere invero fortemente<br />

coltivate non solo nell’esecuzione di tali esami, ma anche<br />

a monte, nella loro indicazione.<br />

Questa deve prevalentemente essere infatti riservata alle<br />

gravidanze realmente giustificanti i predetti rischi, o, nelle<br />

altre, deve essere richiesta espressamente dalla paziente,<br />

che va compiutamente informata - in maniera comprovata<br />

per iscritto - del rischio principale di perdere il<br />

feto, oltre che dei rischi meno gravi, ma di certo non trascurabili,<br />

di complicanze peritonitiche o di nocumenti materno-fetali.<br />

Di qui la necessità, decisamente inderogabile, di predisporre<br />

e utilizzare modelli di informazione-consenso il più possibile<br />

dettagliati, al fine di eliminare dal contenzioso quanto<br />

meno l’elemento eliminabile: cioè l’illecito costituito dal<br />

non aver adeguatamente informato la paziente, che rappresenta<br />

oramai di per sé un danno risarcibile ulteriormente,<br />

quando non prioritariamente, rispetto ai danni<br />

10<br />

eventualmente cagionati sul piano “materiale”, per l’innesco<br />

di complicanze o per la perdita del feto.<br />

E’ quindi indispensabile la predisposizione di una “prova<br />

scritta” dell’avvenuta informazione alla paziente e della<br />

sua consapevolezza nell’accettazione dei rischi insiti in<br />

queste procedure diagnostiche pre-natali.<br />

Tale prova può essere ottimamente realizzata utilizzando<br />

i modelli specificamente predisposti sia dalla SIGU nelle<br />

proprie Linee Guida del 2002, sia dalla SIEOG nelle<br />

proprie Linee Guida del 2006 (riportate in appendice).<br />

E’ ben vero che non sempre le complicanze sono comprovatamente<br />

ascrivibili a manchevolezze tecniche, o a difetto<br />

di indicazione, ma è altrettanto vero che, qualora<br />

esse si verifichino, ben difficilmente il medico sfugge a “rappresaglie”<br />

di tipo legale, se non altro perché gli effetti sono<br />

quasi sempre altamente provanti per la paziente.<br />

Esiste infatti anche una sorta di revanche nel contenzioso<br />

per responsabilità medica e, di norma, la revanche è tanto<br />

più pervicace e oltranzista, quanto più l’offesa vissuta<br />

dalla persona è non soltanto di natura fisica, ma anche di<br />

natura emotiva: e l’emotività la fa sicuramente da padrona<br />

quando l’amniocentesi non è foriera di buone (o cattive)<br />

notizie, ma di una totale debacle di aspettative personali,<br />

materiali e psicologiche, particolarmente importanti<br />

sul piano del vissuto e dell’investimento personale.<br />

Per quanto riguarda gli accertamenti peritali - a prescindere<br />

dal corretto assolvimento della procedura di informazione-consenso<br />

- è evidentemente necessario esaminare<br />

accuratamente il report descrittivo delle procedure<br />

invasive, attraverso un’accurata analisi della tipologia<br />

della complicanza e delle condizioni di base nelle quali<br />

è stata eseguita la procedura, onde stabilire se la stessa<br />

è stata particolarmente indaginosa oppure maldestra, oppure<br />

ancora non rispettosa delle linee guida.<br />

Purtroppo, questi report non sono quasi mai disponibili,<br />

perché materialmente non compilati, oppure, se compilati,<br />

sono talmente stringati e generici, da impedire di<br />

riconoscervi elementi giustificativi della complicanza.<br />

I medici che praticano la diagnostica pre-natale invasiva<br />

dovrebbero essere ben avveduti del fatto che una documentazione<br />

accurata, dettagliata e circostanziata gioca<br />

in ogni caso a loro favore, non solo perché costituisce<br />

di per sé una buona immagine del contesto assistenziale,<br />

ma anche perché consente di enucleare e “apprezzare”<br />

a posteriori, anche sul piano epicritico peritale, le<br />

eventuali difficoltà incontrate, che potrebbero aver significativamente<br />

contribuito all’esito sfavorevole, con conseguente<br />

alleggerimento della posizione dell’esecutore.<br />

In mancanza di questo tipo di documentazione torna facile<br />

ai giudici risarcire i pazienti, se del caso anche attraverso<br />

la formula del tutto nuova del “danno evidenziale”:<br />

una formula costruita sulla congettura che spetta al medico,<br />

che ha il dominio del substrato clinico e il compito<br />

privilegiato di redigere testimonianza scritta del suo<br />

operato, dimostrare che il risultato negativo è derivato<br />

da situazioni da lui materialmente non controllabili.<br />

Pertanto, oltre all’accurata e ben documentata procedu-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!