Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
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BONA FIDES<br />
111<br />
plice) sponsio,l’obligatio è una: come si è detto, in <strong>diritto</strong> romano non<br />
trova spazio la concezione moderna <strong>del</strong> contratto come accordo che<br />
produce, quali effetti, le obbligazioni, ma il contrahere è semplicemente<br />
il modo in cui l’obligatio nasce. Una compravendita – per fare<br />
un esempio – non è perciò un ‘contratto’ produttivo di due obbligazioni<br />
reciproche, ma una obligatio contracta entro cui coesistono due<br />
prestazioni: non a caso Labeone, nel descriverla, parla di ultro citroque<br />
obligatio al singolare 39 .<br />
L’unicità <strong>del</strong>l’obligatio fa sì che il giudice possa tener conto non<br />
solo <strong>del</strong>le singole prestazioni, ma anche <strong>del</strong> loro coordinamento: egli<br />
è infatti chiamato a valutare l’oportere ex fide bona, e dunque a giudicare<br />
quanto sia dovuto in relazione all’obligatio, tenendo conto <strong>del</strong><br />
complesso <strong>del</strong>le posizioni <strong>del</strong>le parti. Di qui l’opponibilità <strong>del</strong>la compensazione,<br />
la possibilità di riequilibrio <strong>del</strong> sinallagma, ecc.<br />
La causa più probabile <strong>del</strong>la genesi <strong>del</strong>la bona fides è dunque a<br />
mio avviso da rintracciare <strong>nella</strong> necessità, emersa in primo luogo nei<br />
commerci internazionali, di tener conto <strong>del</strong>la logica complessiva <strong>del</strong><br />
negozio in fase di giudizio 40 . Il che, ancora una volta, si pone in linea<br />
con quanto abbiamo già rilevato circa la verisimile originarietà <strong>del</strong>la<br />
funzione <strong>del</strong>la buona fede di valorizzazione di regole ‘naturalmente’<br />
presenti nel negozio. La parola data, al contrario, non dovette avere<br />
rilievo <strong>nella</strong> genesi <strong>del</strong>la categoria dei iudicia bonae fidei: il giudice<br />
non può integrare il rapporto con i doveri tipici <strong>del</strong> negozio quando<br />
il contenuto <strong>del</strong> contratto è interamente assorbito dai verba; questi<br />
dovranno essere rispettati in considerazione <strong>del</strong>la fides che anima il<br />
rapporto, ma la valutazione <strong>del</strong>l’oportere non sarà ex fide bona. Non a<br />
caso, il contratto maggiormente vicino allo schema <strong>del</strong>la promessa o<br />
<strong>del</strong> giuramento, e cioè la sponsio-stipulatio, era tutelata in iudicia<br />
stricti iuris 41 .<br />
39 Cfr. FIORI, Contrahere in Labeone, cit.<br />
40 Mi sembra che una proposta analoga sia avanzata da SCHERMAIER, Bona fides,<br />
cit., 83.<br />
41 L’isolata testimonianza in senso contrario <strong>del</strong>la lex Rubria, ll. 25 ss. e 36 ss.<br />
sembra avere carattere eccezionale: cfr. per tutti F. WIEACKER, Zur Ursprung der bonae<br />
fidei iudicia, in «ZSS», LXXX, 1963, 15 ss.