Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
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BONA FIDES<br />
143<br />
La novità è considerevole, perché in tal modo l’azione di buona<br />
fede offre una tutela anche contro il venditore ignorans: e poiché l’oportere<br />
rispetto al quale si chiede la condanna con l’actio empti resta<br />
un oportere ex fide bona, questo passaggio implica un ampliamento<br />
<strong>del</strong>la portata <strong>del</strong>la buona fede.<br />
Che possa trattarsi di una svolta <strong>del</strong> II sec. d.C., attribuibile a<br />
Giuliano, parrebbe confermato dal fatto che anche Ulpiano, allo<br />
stesso proposito, cita il medesimo parere giulianeo 141 . Tuttavia, a ben<br />
vedere, la distinzione di Giuliano muove dalle medesime premesse<br />
che – come vedremo – hanno portato Servio Sulpicio Rufo e la sua<br />
scuola ad affermare che in una locatio conductio, se si determina uno<br />
squilibrio non imputabile ad alcun contraente in termini di dolo o<br />
colpa, si risolverà il contratto o si ridurranno proporzionalmente le<br />
prestazioni, mentre se vi sia culpa o dolus si risponderà per tutti i<br />
danni cagionati all’altra parte. Ed è questa, in fondo, anche la logica<br />
<strong>del</strong>le azioni edilizie che, da un lato, facilitano l’emptor non richiedendo<br />
la prova <strong>del</strong>la scientia <strong>del</strong> venditor ma, dall’altro, si indirizzano<br />
solo alla rescissione <strong>del</strong> negozio, senza guardare ai danni ulteriori<br />
sopportati dall’emptor.<br />
In altre parole, la bona fides va oltre la scientia e diviene parametro<br />
puramente oggettivo di equilibrio contrattuale: il venditore deve<br />
non solo risarcire l’id quod interest in caso di false dichiarazioni o di<br />
scientia, ma anche restituire all’acquirente la somma da questi pagata<br />
allorché la cosa avesse difetti, per quanto ignoti al venditore. Si nota<br />
141 Ulp. 32 ad ed. D. 19, 1, 13 pr.: Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui<br />
sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemnatione ex empto: ait<br />
enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id<br />
tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse<br />
scissem: si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione<br />
emptor traxerit, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium<br />
aestimationem, sive pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea<br />
venisse erit praestandum (il passo è collocato da O. LENEL, Palingenesia iuris civilis,<br />
Leipzig, 1889, I, 360, nel fr. 251 di Giuliano insieme a D. 18, 1, 45). Le ipotesi di interpolazione<br />
<strong>del</strong> passo (cfr. per tutti STEIN, Fault in the Formation of Contract, cit., 23<br />
ss., con riferimenti) si basano sull’erronea convinzione che le regole edilizie sarebbero<br />
state estese a tutte le compravendite solo dai compilatori, mentre è chiaro che,<br />
una volta recepite nell’emptio venditio, esse dovevano applicarsi a ogni compravendita.