Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4
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BONA FIDES<br />
115<br />
rare le dichiarazioni <strong>del</strong>le parti come una confessio in iure <strong>del</strong> convenuto<br />
e dunque condannarlo 51 .<br />
La praescriptio pro reo, dunque, non svolgeva una funzione analoga<br />
solo all’exceptio, ma anche al si non paret absolvito: essa poteva<br />
contenere non solo fatti aggiuntivi alla mera negazione <strong>del</strong>la pretesa<br />
<strong>del</strong>l’attore (come l’exceptio) ma anche contestare in radice la sua pretesa<br />
(come faceva il si non paret absolvito). Tuttavia, poiché in caso di<br />
fondatezza <strong>del</strong>la praescriptio non si perveniva all’assoluzione, ma solo<br />
a una non-condanna <strong>del</strong> convenuto non ritenendosi effettuata la litis<br />
contestatio, non operava alcuna preclusione processuale: l’accertamento<br />
<strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>la circostanza che il negotium non poteva ritenersi<br />
vincolante, non si traduceva in una dichiarazione paragonabile<br />
all’annullamento o alla risoluzione <strong>del</strong> contratto, ma consisteva unicamente<br />
nell’eliminazione <strong>del</strong> suo rilievo processuale (nel giudizio in<br />
corso).<br />
È a mio avviso proprio con la praescriptio pro reo – più che con<br />
l’exceptio <strong>del</strong>le formule al si paret – che deve essere identificata la<br />
clausola muciana: essa non subordinava la pretesa <strong>del</strong>l’attore a una<br />
condizione differente da una mera negazione <strong>del</strong>la stessa, ma contrapponeva<br />
frontalmente, alla pretesa di oportere ex fide bona, la richiesta<br />
rivolta al giudice di verificare se il negozio fosse ex fide bona<br />
vincolante 52 .<br />
51 Il mo<strong>del</strong>lo era dunque: ‘si consideri esperita l’azione tranne che Y [praescriptio].<br />
Poiché X [demonstratio] a tutto ciò che è dovuto dare o fare [intentio] si<br />
condanni [condemnatio]’. La praescriptio svolgeva sia la funzione <strong>del</strong>l’exceptio che <strong>del</strong><br />
si non paret absolvito. Questo secondo mo<strong>del</strong>lo – che mancava <strong>del</strong>la clausola assolutoria<br />
– era stato probabilmente concepito al fine di dare una protezione civilistica a<br />
fattispecie che non si poteva o non si voleva tutelare mediante le legis actiones, e innanzitutto<br />
ai iudicia bonae fidei: il giudice <strong>del</strong>le formulae, la cui sentenza non<br />
avrebbe potuto, in quest’epoca, avere effetti civilistici, formalmente non giudicava,<br />
ma si limitava a prendere atto <strong>del</strong>la confessione <strong>del</strong> convenuto e a quantificare il dovuto;<br />
gli effetti civilistici <strong>del</strong>la sentenza in tal modo non derivavano da un vero e<br />
proprio iudicium ma – secondo le regole <strong>del</strong>le legis actiones – dalla confessio in iure.<br />
52 Essenzialmente per ragioni di sostanza, dunque, ritengo che la clausola muciana<br />
debba essere interpretata come praescriptio, benché Cicerone la chiami exceptio.<br />
Il dato terminologico non deve infatti a mio avviso essere sopravvalutato, attribuendo<br />
a ciascuna espressione un valore tecnico circoscritto, come invece fanno alcuni<br />
autori (cfr. da ultimo VARVARO, Ricerche in tema di praescriptio, cit., 42 ss., con