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Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato 4

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BONA FIDES<br />

115<br />

rare le dichiarazioni <strong>del</strong>le parti come una confessio in iure <strong>del</strong> convenuto<br />

e dunque condannarlo 51 .<br />

La praescriptio pro reo, dunque, non svolgeva una funzione analoga<br />

solo all’exceptio, ma anche al si non paret absolvito: essa poteva<br />

contenere non solo fatti aggiuntivi alla mera negazione <strong>del</strong>la pretesa<br />

<strong>del</strong>l’attore (come l’exceptio) ma anche contestare in radice la sua pretesa<br />

(come faceva il si non paret absolvito). Tuttavia, poiché in caso di<br />

fondatezza <strong>del</strong>la praescriptio non si perveniva all’assoluzione, ma solo<br />

a una non-condanna <strong>del</strong> convenuto non ritenendosi effettuata la litis<br />

contestatio, non operava alcuna preclusione processuale: l’accertamento<br />

<strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>la circostanza che il negotium non poteva ritenersi<br />

vincolante, non si traduceva in una dichiarazione paragonabile<br />

all’annullamento o alla risoluzione <strong>del</strong> contratto, ma consisteva unicamente<br />

nell’eliminazione <strong>del</strong> suo rilievo processuale (nel giudizio in<br />

corso).<br />

È a mio avviso proprio con la praescriptio pro reo – più che con<br />

l’exceptio <strong>del</strong>le formule al si paret – che deve essere identificata la<br />

clausola muciana: essa non subordinava la pretesa <strong>del</strong>l’attore a una<br />

condizione differente da una mera negazione <strong>del</strong>la stessa, ma contrapponeva<br />

frontalmente, alla pretesa di oportere ex fide bona, la richiesta<br />

rivolta al giudice di verificare se il negozio fosse ex fide bona<br />

vincolante 52 .<br />

51 Il mo<strong>del</strong>lo era dunque: ‘si consideri esperita l’azione tranne che Y [praescriptio].<br />

Poiché X [demonstratio] a tutto ciò che è dovuto dare o fare [intentio] si<br />

condanni [condemnatio]’. La praescriptio svolgeva sia la funzione <strong>del</strong>l’exceptio che <strong>del</strong><br />

si non paret absolvito. Questo secondo mo<strong>del</strong>lo – che mancava <strong>del</strong>la clausola assolutoria<br />

– era stato probabilmente concepito al fine di dare una protezione civilistica a<br />

fattispecie che non si poteva o non si voleva tutelare mediante le legis actiones, e innanzitutto<br />

ai iudicia bonae fidei: il giudice <strong>del</strong>le formulae, la cui sentenza non<br />

avrebbe potuto, in quest’epoca, avere effetti civilistici, formalmente non giudicava,<br />

ma si limitava a prendere atto <strong>del</strong>la confessione <strong>del</strong> convenuto e a quantificare il dovuto;<br />

gli effetti civilistici <strong>del</strong>la sentenza in tal modo non derivavano da un vero e<br />

proprio iudicium ma – secondo le regole <strong>del</strong>le legis actiones – dalla confessio in iure.<br />

52 Essenzialmente per ragioni di sostanza, dunque, ritengo che la clausola muciana<br />

debba essere interpretata come praescriptio, benché Cicerone la chiami exceptio.<br />

Il dato terminologico non deve infatti a mio avviso essere sopravvalutato, attribuendo<br />

a ciascuna espressione un valore tecnico circoscritto, come invece fanno alcuni<br />

autori (cfr. da ultimo VARVARO, Ricerche in tema di praescriptio, cit., 42 ss., con

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