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30 25 settembre<br />
01 ottobre 2010 Fiscalmente<br />
Per impianti fi no a kw diversi dal fotovoltaico<br />
Fonti rinnovabili:<br />
vantaggi fi scali<br />
per uso domestico<br />
A<br />
gevolazioni fi scali per i contribuenti<br />
che producono elettricità,<br />
da fonti rinnovabili diverse<br />
dal fotovoltaico, destinandola agli usi<br />
domestici. <strong>La</strong> tariff a fi ssa omnicomprensiva<br />
versata dal Gestore dei servizi<br />
energetici (Gse) alle persone fi siche<br />
e gli enti non commerciali che immettono<br />
in rete l’energia prodotta con impianti<br />
fi no a kw usati per alimentare<br />
l’abitazione privata non è imponibile ai<br />
fi ni Iva, mentre sul fronte delle imposte<br />
dirette rientra tra i redditi diversi.<br />
È questo, in sintesi, il chiarimento fornito<br />
dall’Agenzia delle Entrate con la<br />
risoluzione n. /E/ che si soff erma<br />
sul trattamento fi scale delle somme<br />
pagate dal Gse per incentivare la<br />
produzione di energia pulita. Il Fisco<br />
ha precisato, inoltre, che l’immissione<br />
in rete dell’energia non autoconsumata<br />
costituisce sempre un’attività<br />
commerciale quando è eff ettuata da<br />
persone fi siche o enti non commerciali<br />
titolari di impianti non destinati a sod-<br />
a notifi ca degli atti di conte-<br />
Lstazione, e dei successivi atti<br />
della “riscossione”, è da sempre<br />
al centro di vivaci dibattiti<br />
dottrinari e giurisprudenziali<br />
volti a chiarire quando la notifi<br />
ca stessa possa considerarsi<br />
nulla o, in ogni caso, ineffi cace<br />
per il contribuente. Un interessante<br />
chiarimento sulla materia<br />
giunge con una recentissima<br />
sentenza dal massimo organo<br />
di giurisprudenza italiano.<br />
<strong>La</strong> Corte di Cassazione, infatti,<br />
con condivisibili argomentazioni<br />
ha stabilito che in caso di notifi ca<br />
nelle mani del portiere, l’uffi ciale<br />
notifi cante è tenuto – a pena di<br />
nullità – a dare atto, oltre che<br />
dell’inutile tentativo di consegna<br />
nelle mani del destinatario,<br />
anche delle infruttuose ricerche<br />
delle altre persone abilitate a<br />
ricevere l’atto, secondo il particolare<br />
ordine stabilito dal nostro<br />
codice di procedura. È necessario,<br />
quindi, che l’uffi ciale attesti<br />
chiaramente l’assenza del soggetto<br />
destinatario dell’atto, nonché<br />
degli altri soggetti rientranti<br />
RINVIO<br />
È stata rinviata al novembre la scadenza<br />
delle comunicazioni in via telematica<br />
all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti<br />
mensili, relativamente alle operazioni eff ettuate<br />
nei mesi di luglio e agosto nei confronti<br />
di operatori economici aventi sede nei Paesi<br />
black list.<br />
Le scadenze originarie erano rispettivamente<br />
agosto (operazioni di luglio) e settembre<br />
(operazioni di agosto).<br />
disfare principalmente bisogni “personali”<br />
o con una potenza superiore ai<br />
kw. Una regola valida anche quando<br />
i sistemi di produzione sono gestiti<br />
da contribuenti che svolgono attività<br />
commerciale o di lavoro autonomo.<br />
In tutti questi casi, la tariff a omnicomprensiva<br />
rappresenta un corrispettivo<br />
di vendita soggetto a Iva e, per quanto<br />
riguarda la tassazione diretta, un ricavo<br />
che concorre alla determinazione<br />
del reddito d’impresa.<br />
<strong>La</strong> normativa<br />
Il decreto dicembre , emanato<br />
dal Ministro dello Sviluppo Economico<br />
di concerto con il Ministro<br />
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio<br />
e del Mare ai sensi dell’articolo <br />
della L. n. /, (legge fi nanziaria<br />
per il ), attua alcune disposizioni<br />
in materia di incentivazione alla produzione<br />
di energia elettrica da fonti<br />
rinnovabili previste dalla stessa legge.<br />
In particolare, con riferimento ai<br />
FiscoinAula<br />
Notifi ca al portiere? Sì, ma...<br />
nelle categorie indicate dall’art.<br />
c.p.c., comma . Soggetti la<br />
cui successione, ricordiamo, è<br />
stabilita in modo tassativo dal<br />
nostro legislatore.<br />
Il fatto<br />
Un contribuente romano impugnava<br />
una cartella esattoriale<br />
emessa dal Comune di Roma<br />
dinanzi il competente Giudice<br />
di pace. Il giudizio proseguiva<br />
dinanzi la Suprema Corte ove il<br />
Procuratore Generale concludeva<br />
chiedendo l’accoglimento del<br />
ricorso proposto dal cittadino<br />
romano. L’analisi della Cassazione,<br />
ripercorrendo l’intero iter<br />
della vicenda processuale, ha<br />
ricordato che il ricorrente aveva<br />
dedotto, con l’originaria opposizione,<br />
di non aver mai ricevuto la<br />
notifi cazione del verbale che aveva<br />
originato la cartella; quindi,<br />
depositata dal Comune in sede<br />
di costituzione la copia notifi ca-<br />
ta del verbale, aveva contestato<br />
la validità della notifi cazione, in<br />
quanto eff ettuata al portiere<br />
dello stabile di sua residenza<br />
per difetto dei requisiti di legge.<br />
Il Giudice di Pace aveva, poi, respinto<br />
l’eccezione ritenendola<br />
un indebito ampliamento dei<br />
motivi posti a fondamento del ricorso,<br />
qualifi candola come “mutatio<br />
libelli”. In conseguenza di<br />
tanto, il cittadino si era rivolto al<br />
Consesso di legittimità deducendo<br />
la violazione e falsa applicazione<br />
dell’art. c.p.c., nonché<br />
vizi di motivazione su un punto<br />
decisivo della controversia per<br />
avere il G.d.P. erroneamente<br />
ritenuto di non doversi pronunciare<br />
sull’eccezione avanzata a<br />
seguito delle deduzioni e produzioni<br />
del Comune.<br />
I motivi della decisione<br />
<strong>La</strong> Cassazione ha ritenuto<br />
la censura del tutto fondata. Il<br />
SABATO SETTEMBRE<br />
Presentazione, da parte degli operatori comunitari,<br />
degli elenchi riepilogativi intrastat delle<br />
cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni<br />
di servizi eff ettuati nel mese di agosto.<br />
MARTEDÌ SETTEMBRE<br />
Termine dei giorni per regolarizzare la<br />
mancata presentazione, entro il giugno scorso,<br />
della dichiarazione dei redditi delle persone<br />
fi siche non obbligate alla presentazione in via<br />
“Meccanismi incentivanti”, all’articolo<br />
, comma , precisa che “L’energia<br />
elettrica immessa in rete, prodotta mediante<br />
impianti eolici di potenza nominale<br />
media annua non superiore a <br />
Kw e mediante impianti alimentati da<br />
altre fonti rinnovabili, con esclusione<br />
della fonte solare, di potenza annua<br />
non superiore a Mw entrati in esercizio<br />
in data successiva al dicembre<br />
, ha diritto, in alternativa ai certifi -<br />
cati verdi di cui al comma e su richiesta<br />
del produttore, a una tariff a fi ssa omnicomprensiva<br />
di entità variabile alle<br />
condizioni e secondo le modalità di cui<br />
al titolo III del presente decreto”.<br />
Come si calcola l’incentivo<br />
Lo stesso decreto, al successivo<br />
articolo , disciplina la “Modalità di<br />
erogazione della tariff a fi ssa omnicomprensiva”<br />
precisando, tra l’altro, che è<br />
di entità variabile a seconda della fonte<br />
utilizzata e viene erogata, per un periodo<br />
di anni, ai soggetti che ne han-<br />
motivo d’opposizione sollevato<br />
col ricorso originario era, infatti,<br />
la mancata notifi ca del verbale<br />
posto a fondamento della cartella,<br />
onde incombeva al Comune<br />
provare l’avvenuta e rituale<br />
notifi ca, cosa che ha ritenuto<br />
di fare col deposito della copia<br />
notifi cata; soltanto una volta<br />
eff ettuato tale deposito l’opponente<br />
ha potuto sollevare la relativa<br />
eccezione di irregolarità<br />
della notifi cazione e, ciò facendo,<br />
non ha dedotto un nuovo<br />
motivo di opposizione, ma semplicemente<br />
specifi cato quello<br />
già proposto con l’atto introduttivo,<br />
evidenziando come la<br />
già dedotta mancata conoscenza<br />
del verbale per sua omessa<br />
notifi cazione fosse conseguenza<br />
dell’irritualità della notifi cazione<br />
stessa quale risultante<br />
dalla copia depositata dalla controparte.<br />
<strong>La</strong> legittimità di specifi<br />
cazione siff atta deriva dall’e-<br />
LE SCADENZE FISCALI<br />
no diritto e ne fanno richiesta al GSE.<br />
Lo stesso articolo, al comma , ai fi ni<br />
della determinazione dell’incentivo,<br />
precisa che l’importo si ottiene moltiplicando<br />
il valore della tariff a espresso<br />
in eurocent/kwh (determinato sulla<br />
base della tabella allegata alla legge<br />
fi nanziaria ) per l’energia elettrica<br />
incentivata determinata da GSE,<br />
corrispondente all’energia elettrica<br />
immessa in rete. Il valore economico<br />
della Tariff a incorpora, seppur non in<br />
maniera esplicita, sia una quota incentivante<br />
che un corrispettivo per la vendita<br />
dell’energia (per questo motivo è<br />
defi nita “onnicomprensiva”). In altre<br />
parole, il produttore che benefi cia<br />
della Tariff a onnicomprensiva non ha<br />
il diritto di vendere l’energia prodotta,<br />
quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore<br />
corrispettivo economico.<br />
Quando il corrispettivo per la vendita<br />
di energia è soggetto ad Iva.<br />
L’immissione in rete dell’energia<br />
non autoconsumata confi gura sempre<br />
telematica. <strong>La</strong> regolarizzazione è possibile con<br />
la presentazione della dichiarazione agli uffi ci<br />
postali. Scaduto detto termine è sempre possibile<br />
nei termini l’invio telematico.<br />
GIOVEDÌ SETTEMBRE<br />
Termine per la presentazione della dichiarazione<br />
dei redditi modello Unico relativa<br />
all’anno d’imposta da parte delle società<br />
di capitale (con esercizio chiuso al dicembre<br />
), delle società di persone e delle persone<br />
spressa previsione dell’art. <br />
c.p.c., comma . L’oggetto,<br />
poi, di tale specifi cazione atteneva<br />
ad un vizio eff ettivo della<br />
notifi cazione, in quanto questa<br />
risultava eseguita a mani del<br />
portiere senza la dovuta specifi<br />
cazione dell’esito negativo<br />
delle prioritarie ricerche delle<br />
altre persone, preferenzialmente<br />
destinatarie della consegna.<br />
Al riguardo, le SS.UU. della<br />
Corte, con sentenze .. n.<br />
e .. n. , hanno<br />
evidenziato che “è principio<br />
ripetutamente aff ermato in<br />
materia che, in caso di notifi ca<br />
nelle mani del portiere, l’uffi ciale<br />
notifi cante debba dare atto,<br />
oltre che dell’inutile tentativo<br />
di consegna a mani proprie per<br />
l’assenza del destinatario, delle<br />
vane ricerche delle altre persone<br />
preferenzialmente abilitate<br />
a ricevere l’atto, onde nel riferire<br />
al riguardo, sebbene non<br />
Foto twixx_fotolia<br />
un’attività commerciale quando è effettuata<br />
da:<br />
– persone fi siche o enti non commerciali<br />
titolari di impianti di potenza fi -<br />
no a kw, che non risultano posti a<br />
servizio dell’abitazione o della sede<br />
dell’ente;<br />
– persone fi siche o enti non commerciali<br />
titolari di impianti di potenza<br />
superiore a kw;<br />
– persone fi siche o giuridiche che<br />
svolgono attività commerciale;<br />
– soggetti che svolgono lavoro autonomo.<br />
In tal caso, la tariff a omnicomprensiva<br />
si qualifi ca come corrispettivo<br />
derivante dalla vendita dell’energia<br />
rilevante ai fi ni dell’IVA e delle imposte<br />
dirette.<br />
Il Fisco precisa inoltre che la tariff a<br />
omnicomprensiva non è mai soggetta<br />
a ritenuta alla fonte del per cento di<br />
cui all’articolo del Dpr n. /,<br />
in quanto costituisce un corrispettivo<br />
e non un contributo.<br />
a cura di Giuseppe Ciminiello<br />
debba necessariamente fare<br />
uso di formule sacramentali<br />
nè riprodurre testualmente le<br />
ipotesi normative, deve, non di<br />
meno, attestare chiaramente<br />
l’assenza del destinatario e dei<br />
soggetti rientranti nelle categorie<br />
contemplate dall’art. <br />
c.p.c., comma , la successione<br />
preferenziale dei quali è nella<br />
norma tassativamente stabilita...<br />
è, pertanto, nulla la notifi -<br />
cazione nelle mani del portiere<br />
quando, come nella specie, la<br />
relazione dell’uffi ciale giudiziario<br />
non contenga l’attestazione<br />
del mancato rinvenimento delle<br />
persone indicate nella norma citata”.<br />
L’impugnata sentenza è<br />
stata, dunque, annullata e, con<br />
decisione nel merito, è stata integralmente<br />
annullata la cartella<br />
esattoriale opposta.<br />
Non solo. I contorni della<br />
questione hanno indotto i<br />
giudici di Cassazione anche a<br />
condannare l’Amministrazione<br />
capitolina alla rifusione delle<br />
spese di lite in favore del cittadino<br />
romano.<br />
fi siche tramite l’invio telematico diretto o a mezzo<br />
degli intermediari abilitati.<br />
Termine per l’invio telematico della dichiarazione<br />
IVA in forma autonoma relativa all’anno<br />
da parte dei soggetti non tenuti all’adempimento<br />
della dichiarazione unifi cata.<br />
Termine per la presentazione della dichiarazione<br />
ICI in caso d invio telematico dell’UNICO.<br />
Termine per il versamento dell’imposta di registro<br />
sui contratti di locazione con decorrenza<br />
dal ° settembre.