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Divorzio? - La Gazzetta dell'Economia

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30 25 settembre<br />

01 ottobre 2010 Fiscalmente<br />

Per impianti fi no a kw diversi dal fotovoltaico<br />

Fonti rinnovabili:<br />

vantaggi fi scali<br />

per uso domestico<br />

A<br />

gevolazioni fi scali per i contribuenti<br />

che producono elettricità,<br />

da fonti rinnovabili diverse<br />

dal fotovoltaico, destinandola agli usi<br />

domestici. <strong>La</strong> tariff a fi ssa omnicomprensiva<br />

versata dal Gestore dei servizi<br />

energetici (Gse) alle persone fi siche<br />

e gli enti non commerciali che immettono<br />

in rete l’energia prodotta con impianti<br />

fi no a kw usati per alimentare<br />

l’abitazione privata non è imponibile ai<br />

fi ni Iva, mentre sul fronte delle imposte<br />

dirette rientra tra i redditi diversi.<br />

È questo, in sintesi, il chiarimento fornito<br />

dall’Agenzia delle Entrate con la<br />

risoluzione n. /E/ che si soff erma<br />

sul trattamento fi scale delle somme<br />

pagate dal Gse per incentivare la<br />

produzione di energia pulita. Il Fisco<br />

ha precisato, inoltre, che l’immissione<br />

in rete dell’energia non autoconsumata<br />

costituisce sempre un’attività<br />

commerciale quando è eff ettuata da<br />

persone fi siche o enti non commerciali<br />

titolari di impianti non destinati a sod-<br />

a notifi ca degli atti di conte-<br />

Lstazione, e dei successivi atti<br />

della “riscossione”, è da sempre<br />

al centro di vivaci dibattiti<br />

dottrinari e giurisprudenziali<br />

volti a chiarire quando la notifi<br />

ca stessa possa considerarsi<br />

nulla o, in ogni caso, ineffi cace<br />

per il contribuente. Un interessante<br />

chiarimento sulla materia<br />

giunge con una recentissima<br />

sentenza dal massimo organo<br />

di giurisprudenza italiano.<br />

<strong>La</strong> Corte di Cassazione, infatti,<br />

con condivisibili argomentazioni<br />

ha stabilito che in caso di notifi ca<br />

nelle mani del portiere, l’uffi ciale<br />

notifi cante è tenuto – a pena di<br />

nullità – a dare atto, oltre che<br />

dell’inutile tentativo di consegna<br />

nelle mani del destinatario,<br />

anche delle infruttuose ricerche<br />

delle altre persone abilitate a<br />

ricevere l’atto, secondo il particolare<br />

ordine stabilito dal nostro<br />

codice di procedura. È necessario,<br />

quindi, che l’uffi ciale attesti<br />

chiaramente l’assenza del soggetto<br />

destinatario dell’atto, nonché<br />

degli altri soggetti rientranti<br />

RINVIO<br />

È stata rinviata al novembre la scadenza<br />

delle comunicazioni in via telematica<br />

all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti<br />

mensili, relativamente alle operazioni eff ettuate<br />

nei mesi di luglio e agosto nei confronti<br />

di operatori economici aventi sede nei Paesi<br />

black list.<br />

Le scadenze originarie erano rispettivamente<br />

agosto (operazioni di luglio) e settembre<br />

(operazioni di agosto).<br />

disfare principalmente bisogni “personali”<br />

o con una potenza superiore ai<br />

kw. Una regola valida anche quando<br />

i sistemi di produzione sono gestiti<br />

da contribuenti che svolgono attività<br />

commerciale o di lavoro autonomo.<br />

In tutti questi casi, la tariff a omnicomprensiva<br />

rappresenta un corrispettivo<br />

di vendita soggetto a Iva e, per quanto<br />

riguarda la tassazione diretta, un ricavo<br />

che concorre alla determinazione<br />

del reddito d’impresa.<br />

<strong>La</strong> normativa<br />

Il decreto dicembre , emanato<br />

dal Ministro dello Sviluppo Economico<br />

di concerto con il Ministro<br />

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio<br />

e del Mare ai sensi dell’articolo <br />

della L. n. /, (legge fi nanziaria<br />

per il ), attua alcune disposizioni<br />

in materia di incentivazione alla produzione<br />

di energia elettrica da fonti<br />

rinnovabili previste dalla stessa legge.<br />

In particolare, con riferimento ai<br />

FiscoinAula<br />

Notifi ca al portiere? Sì, ma...<br />

nelle categorie indicate dall’art.<br />

c.p.c., comma . Soggetti la<br />

cui successione, ricordiamo, è<br />

stabilita in modo tassativo dal<br />

nostro legislatore.<br />

Il fatto<br />

Un contribuente romano impugnava<br />

una cartella esattoriale<br />

emessa dal Comune di Roma<br />

dinanzi il competente Giudice<br />

di pace. Il giudizio proseguiva<br />

dinanzi la Suprema Corte ove il<br />

Procuratore Generale concludeva<br />

chiedendo l’accoglimento del<br />

ricorso proposto dal cittadino<br />

romano. L’analisi della Cassazione,<br />

ripercorrendo l’intero iter<br />

della vicenda processuale, ha<br />

ricordato che il ricorrente aveva<br />

dedotto, con l’originaria opposizione,<br />

di non aver mai ricevuto la<br />

notifi cazione del verbale che aveva<br />

originato la cartella; quindi,<br />

depositata dal Comune in sede<br />

di costituzione la copia notifi ca-<br />

ta del verbale, aveva contestato<br />

la validità della notifi cazione, in<br />

quanto eff ettuata al portiere<br />

dello stabile di sua residenza<br />

per difetto dei requisiti di legge.<br />

Il Giudice di Pace aveva, poi, respinto<br />

l’eccezione ritenendola<br />

un indebito ampliamento dei<br />

motivi posti a fondamento del ricorso,<br />

qualifi candola come “mutatio<br />

libelli”. In conseguenza di<br />

tanto, il cittadino si era rivolto al<br />

Consesso di legittimità deducendo<br />

la violazione e falsa applicazione<br />

dell’art. c.p.c., nonché<br />

vizi di motivazione su un punto<br />

decisivo della controversia per<br />

avere il G.d.P. erroneamente<br />

ritenuto di non doversi pronunciare<br />

sull’eccezione avanzata a<br />

seguito delle deduzioni e produzioni<br />

del Comune.<br />

I motivi della decisione<br />

<strong>La</strong> Cassazione ha ritenuto<br />

la censura del tutto fondata. Il<br />

SABATO SETTEMBRE<br />

Presentazione, da parte degli operatori comunitari,<br />

degli elenchi riepilogativi intrastat delle<br />

cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni<br />

di servizi eff ettuati nel mese di agosto.<br />

MARTEDÌ SETTEMBRE<br />

Termine dei giorni per regolarizzare la<br />

mancata presentazione, entro il giugno scorso,<br />

della dichiarazione dei redditi delle persone<br />

fi siche non obbligate alla presentazione in via<br />

“Meccanismi incentivanti”, all’articolo<br />

, comma , precisa che “L’energia<br />

elettrica immessa in rete, prodotta mediante<br />

impianti eolici di potenza nominale<br />

media annua non superiore a <br />

Kw e mediante impianti alimentati da<br />

altre fonti rinnovabili, con esclusione<br />

della fonte solare, di potenza annua<br />

non superiore a Mw entrati in esercizio<br />

in data successiva al dicembre<br />

, ha diritto, in alternativa ai certifi -<br />

cati verdi di cui al comma e su richiesta<br />

del produttore, a una tariff a fi ssa omnicomprensiva<br />

di entità variabile alle<br />

condizioni e secondo le modalità di cui<br />

al titolo III del presente decreto”.<br />

Come si calcola l’incentivo<br />

Lo stesso decreto, al successivo<br />

articolo , disciplina la “Modalità di<br />

erogazione della tariff a fi ssa omnicomprensiva”<br />

precisando, tra l’altro, che è<br />

di entità variabile a seconda della fonte<br />

utilizzata e viene erogata, per un periodo<br />

di anni, ai soggetti che ne han-<br />

motivo d’opposizione sollevato<br />

col ricorso originario era, infatti,<br />

la mancata notifi ca del verbale<br />

posto a fondamento della cartella,<br />

onde incombeva al Comune<br />

provare l’avvenuta e rituale<br />

notifi ca, cosa che ha ritenuto<br />

di fare col deposito della copia<br />

notifi cata; soltanto una volta<br />

eff ettuato tale deposito l’opponente<br />

ha potuto sollevare la relativa<br />

eccezione di irregolarità<br />

della notifi cazione e, ciò facendo,<br />

non ha dedotto un nuovo<br />

motivo di opposizione, ma semplicemente<br />

specifi cato quello<br />

già proposto con l’atto introduttivo,<br />

evidenziando come la<br />

già dedotta mancata conoscenza<br />

del verbale per sua omessa<br />

notifi cazione fosse conseguenza<br />

dell’irritualità della notifi cazione<br />

stessa quale risultante<br />

dalla copia depositata dalla controparte.<br />

<strong>La</strong> legittimità di specifi<br />

cazione siff atta deriva dall’e-<br />

LE SCADENZE FISCALI<br />

no diritto e ne fanno richiesta al GSE.<br />

Lo stesso articolo, al comma , ai fi ni<br />

della determinazione dell’incentivo,<br />

precisa che l’importo si ottiene moltiplicando<br />

il valore della tariff a espresso<br />

in eurocent/kwh (determinato sulla<br />

base della tabella allegata alla legge<br />

fi nanziaria ) per l’energia elettrica<br />

incentivata determinata da GSE,<br />

corrispondente all’energia elettrica<br />

immessa in rete. Il valore economico<br />

della Tariff a incorpora, seppur non in<br />

maniera esplicita, sia una quota incentivante<br />

che un corrispettivo per la vendita<br />

dell’energia (per questo motivo è<br />

defi nita “onnicomprensiva”). In altre<br />

parole, il produttore che benefi cia<br />

della Tariff a onnicomprensiva non ha<br />

il diritto di vendere l’energia prodotta,<br />

quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore<br />

corrispettivo economico.<br />

Quando il corrispettivo per la vendita<br />

di energia è soggetto ad Iva.<br />

L’immissione in rete dell’energia<br />

non autoconsumata confi gura sempre<br />

telematica. <strong>La</strong> regolarizzazione è possibile con<br />

la presentazione della dichiarazione agli uffi ci<br />

postali. Scaduto detto termine è sempre possibile<br />

nei termini l’invio telematico.<br />

GIOVEDÌ SETTEMBRE<br />

Termine per la presentazione della dichiarazione<br />

dei redditi modello Unico relativa<br />

all’anno d’imposta da parte delle società<br />

di capitale (con esercizio chiuso al dicembre<br />

), delle società di persone e delle persone<br />

spressa previsione dell’art. <br />

c.p.c., comma . L’oggetto,<br />

poi, di tale specifi cazione atteneva<br />

ad un vizio eff ettivo della<br />

notifi cazione, in quanto questa<br />

risultava eseguita a mani del<br />

portiere senza la dovuta specifi<br />

cazione dell’esito negativo<br />

delle prioritarie ricerche delle<br />

altre persone, preferenzialmente<br />

destinatarie della consegna.<br />

Al riguardo, le SS.UU. della<br />

Corte, con sentenze .. n.<br />

e .. n. , hanno<br />

evidenziato che “è principio<br />

ripetutamente aff ermato in<br />

materia che, in caso di notifi ca<br />

nelle mani del portiere, l’uffi ciale<br />

notifi cante debba dare atto,<br />

oltre che dell’inutile tentativo<br />

di consegna a mani proprie per<br />

l’assenza del destinatario, delle<br />

vane ricerche delle altre persone<br />

preferenzialmente abilitate<br />

a ricevere l’atto, onde nel riferire<br />

al riguardo, sebbene non<br />

Foto twixx_fotolia<br />

un’attività commerciale quando è effettuata<br />

da:<br />

– persone fi siche o enti non commerciali<br />

titolari di impianti di potenza fi -<br />

no a kw, che non risultano posti a<br />

servizio dell’abitazione o della sede<br />

dell’ente;<br />

– persone fi siche o enti non commerciali<br />

titolari di impianti di potenza<br />

superiore a kw;<br />

– persone fi siche o giuridiche che<br />

svolgono attività commerciale;<br />

– soggetti che svolgono lavoro autonomo.<br />

In tal caso, la tariff a omnicomprensiva<br />

si qualifi ca come corrispettivo<br />

derivante dalla vendita dell’energia<br />

rilevante ai fi ni dell’IVA e delle imposte<br />

dirette.<br />

Il Fisco precisa inoltre che la tariff a<br />

omnicomprensiva non è mai soggetta<br />

a ritenuta alla fonte del per cento di<br />

cui all’articolo del Dpr n. /,<br />

in quanto costituisce un corrispettivo<br />

e non un contributo.<br />

a cura di Giuseppe Ciminiello<br />

debba necessariamente fare<br />

uso di formule sacramentali<br />

nè riprodurre testualmente le<br />

ipotesi normative, deve, non di<br />

meno, attestare chiaramente<br />

l’assenza del destinatario e dei<br />

soggetti rientranti nelle categorie<br />

contemplate dall’art. <br />

c.p.c., comma , la successione<br />

preferenziale dei quali è nella<br />

norma tassativamente stabilita...<br />

è, pertanto, nulla la notifi -<br />

cazione nelle mani del portiere<br />

quando, come nella specie, la<br />

relazione dell’uffi ciale giudiziario<br />

non contenga l’attestazione<br />

del mancato rinvenimento delle<br />

persone indicate nella norma citata”.<br />

L’impugnata sentenza è<br />

stata, dunque, annullata e, con<br />

decisione nel merito, è stata integralmente<br />

annullata la cartella<br />

esattoriale opposta.<br />

Non solo. I contorni della<br />

questione hanno indotto i<br />

giudici di Cassazione anche a<br />

condannare l’Amministrazione<br />

capitolina alla rifusione delle<br />

spese di lite in favore del cittadino<br />

romano.<br />

fi siche tramite l’invio telematico diretto o a mezzo<br />

degli intermediari abilitati.<br />

Termine per l’invio telematico della dichiarazione<br />

IVA in forma autonoma relativa all’anno<br />

da parte dei soggetti non tenuti all’adempimento<br />

della dichiarazione unifi cata.<br />

Termine per la presentazione della dichiarazione<br />

ICI in caso d invio telematico dell’UNICO.<br />

Termine per il versamento dell’imposta di registro<br />

sui contratti di locazione con decorrenza<br />

dal ° settembre.

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