CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf - Comune di Oristano
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ipristino delle opere murarie e <strong>di</strong> finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio<br />
1988, n. 224).<br />
E' fatto salvo il <strong>di</strong>ritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai <strong>di</strong>fetti e<br />
ai lavori <strong>di</strong> cui sopra.<br />
Se nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dalla data <strong>di</strong> consegna, l'opera <strong>di</strong> cui al presente appalto, che è destinata per sua<br />
natura a lunga durata, per vizio del suolo o per <strong>di</strong>fetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero<br />
presenta evidente pericolo <strong>di</strong> rovina o gravi <strong>di</strong>fetti tali da ridurre le normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento,<br />
l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni <strong>di</strong>retti, in<strong>di</strong>retti e conseguenti.<br />
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi <strong>di</strong>fetti, e quin<strong>di</strong> da assoggettare a<br />
garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il <strong>di</strong>storto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui<br />
elenco è da considerare non esaustivo:<br />
a) <strong>di</strong>spositivi contro l'umi<strong>di</strong>tà e le infiltrazioni d'acqua <strong>di</strong> qualsiasi tipo, come ad esempio<br />
l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi<br />
dei vani scantinati, dei giunti tecnici e <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione tra fabbricati contigui;<br />
b) <strong>di</strong>spositivi per l'allontanamento delle acque <strong>di</strong> qualsiasi tipo, come ad esempio colonne <strong>di</strong> scarico dei<br />
servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> ancoraggio dei vari<br />
componenti, le fosse settiche della fognatura;<br />
c) <strong>di</strong>spositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione,<br />
come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle<br />
pareti fredde o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esse;<br />
d) le condotte idriche <strong>di</strong> portata insufficiente alle esigenze <strong>di</strong> vita degli utenti cui è destinato l'immobile;<br />
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero <strong>di</strong>stacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche<br />
parziali e localizzati;<br />
f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero <strong>di</strong>stacchi, rigonfiamenti<br />
o sbullettature tali da pregiu<strong>di</strong>care la conservazione <strong>di</strong> armature metalliche o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> qualsiasi<br />
genere in esse contenuti o infissi;<br />
g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero<br />
pericolo <strong>di</strong> caduta o rigonfiamenti;<br />
h) le parti <strong>di</strong> impianti idrici e <strong>di</strong> riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non<br />
rimuovibili senza interventi murari, che presentassero per<strong>di</strong>te o trasudamenti per condensa.<br />
Art. 24 - Proprietà degli oggetti trovati<br />
Fatta eccezione per i <strong>di</strong>ritti che spettano allo Stato a termini <strong>di</strong> legge, appartiene alla stazione appaltante la<br />
proprietà degli oggetti <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong> quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i<br />
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fon<strong>di</strong> occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi<br />
cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha <strong>di</strong>ritto al rimborso delle spese sostenute per la loro<br />
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente or<strong>di</strong>nate al fine <strong>di</strong> assicurarne<br />
l'integrità ed il <strong>di</strong>ligente recupero.<br />
Il reperimento <strong>di</strong> cose <strong>di</strong> interesse artistico, storico o archeologico deve essere imme<strong>di</strong>atamente<br />
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può<br />
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.<br />
Art. 25 - Proprietà dei materiali <strong>di</strong> demolizione<br />
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono <strong>di</strong> proprietà dell'amministrazione.<br />
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,<br />
intendendosi <strong>di</strong> ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.<br />
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione <strong>di</strong> detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi<br />
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia<br />
stata già fatta nella determinazione dei prezzi.<br />
Art. 26 - Accordo bonario su riserve <strong>di</strong> importo notevole<br />
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo<br />
superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, in<strong>di</strong>cati dall’art. 240 del D.L. 163/2006.<br />
l'Amministrazione seguirà la procedura <strong>di</strong> cui all'art. 149 del Regolamento Generale per ad<strong>di</strong>venire ad un<br />
accordo bonario con l'Appaltatore.<br />
Art. 27 - Risoluzione e recesso<br />
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 117, comma 4, 118, 119 e<br />
122 del Regolamento.<br />
Si darà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto nel caso previsto dall’art. 132, comma 4, del D.L. 163/2006.<br />
Tale risoluzione comporterà il pagamento a favore dell’Impresa appaltatrice dei lavori eseguiti, dei materiali<br />
utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo <strong>di</strong> contratto