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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf - Comune di Oristano

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ipristino delle opere murarie e <strong>di</strong> finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio<br />

1988, n. 224).<br />

E' fatto salvo il <strong>di</strong>ritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai <strong>di</strong>fetti e<br />

ai lavori <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Se nel corso <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dalla data <strong>di</strong> consegna, l'opera <strong>di</strong> cui al presente appalto, che è destinata per sua<br />

natura a lunga durata, per vizio del suolo o per <strong>di</strong>fetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero<br />

presenta evidente pericolo <strong>di</strong> rovina o gravi <strong>di</strong>fetti tali da ridurre le normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento,<br />

l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni <strong>di</strong>retti, in<strong>di</strong>retti e conseguenti.<br />

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi <strong>di</strong>fetti, e quin<strong>di</strong> da assoggettare a<br />

garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il <strong>di</strong>storto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui<br />

elenco è da considerare non esaustivo:<br />

a) <strong>di</strong>spositivi contro l'umi<strong>di</strong>tà e le infiltrazioni d'acqua <strong>di</strong> qualsiasi tipo, come ad esempio<br />

l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi<br />

dei vani scantinati, dei giunti tecnici e <strong>di</strong> <strong>di</strong>latazione tra fabbricati contigui;<br />

b) <strong>di</strong>spositivi per l'allontanamento delle acque <strong>di</strong> qualsiasi tipo, come ad esempio colonne <strong>di</strong> scarico dei<br />

servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> ancoraggio dei vari<br />

componenti, le fosse settiche della fognatura;<br />

c) <strong>di</strong>spositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione,<br />

come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle<br />

pareti fredde o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esse;<br />

d) le condotte idriche <strong>di</strong> portata insufficiente alle esigenze <strong>di</strong> vita degli utenti cui è destinato l'immobile;<br />

e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero <strong>di</strong>stacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche<br />

parziali e localizzati;<br />

f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero <strong>di</strong>stacchi, rigonfiamenti<br />

o sbullettature tali da pregiu<strong>di</strong>care la conservazione <strong>di</strong> armature metalliche o <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> qualsiasi<br />

genere in esse contenuti o infissi;<br />

g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero<br />

pericolo <strong>di</strong> caduta o rigonfiamenti;<br />

h) le parti <strong>di</strong> impianti idrici e <strong>di</strong> riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non<br />

rimuovibili senza interventi murari, che presentassero per<strong>di</strong>te o trasudamenti per condensa.<br />

Art. 24 - Proprietà degli oggetti trovati<br />

Fatta eccezione per i <strong>di</strong>ritti che spettano allo Stato a termini <strong>di</strong> legge, appartiene alla stazione appaltante la<br />

proprietà degli oggetti <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong> quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i<br />

relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fon<strong>di</strong> occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi<br />

cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha <strong>di</strong>ritto al rimborso delle spese sostenute per la loro<br />

conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente or<strong>di</strong>nate al fine <strong>di</strong> assicurarne<br />

l'integrità ed il <strong>di</strong>ligente recupero.<br />

Il reperimento <strong>di</strong> cose <strong>di</strong> interesse artistico, storico o archeologico deve essere imme<strong>di</strong>atamente<br />

comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può<br />

rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.<br />

Art. 25 - Proprietà dei materiali <strong>di</strong> demolizione<br />

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono <strong>di</strong> proprietà dell'amministrazione.<br />

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,<br />

intendendosi <strong>di</strong> ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.<br />

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione <strong>di</strong> detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi<br />

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia<br />

stata già fatta nella determinazione dei prezzi.<br />

Art. 26 - Accordo bonario su riserve <strong>di</strong> importo notevole<br />

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo<br />

superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, in<strong>di</strong>cati dall’art. 240 del D.L. 163/2006.<br />

l'Amministrazione seguirà la procedura <strong>di</strong> cui all'art. 149 del Regolamento Generale per ad<strong>di</strong>venire ad un<br />

accordo bonario con l'Appaltatore.<br />

Art. 27 - Risoluzione e recesso<br />

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 117, comma 4, 118, 119 e<br />

122 del Regolamento.<br />

Si darà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto nel caso previsto dall’art. 132, comma 4, del D.L. 163/2006.<br />

Tale risoluzione comporterà il pagamento a favore dell’Impresa appaltatrice dei lavori eseguiti, dei materiali<br />

utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell’importo <strong>di</strong> contratto

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