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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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La mancata notificazione entro il termine sopra prescritto, non autorizza<br />

l'inizio dei lavori, ma consente <strong>di</strong> ricorrere contro il silenzio-rifiuto.<br />

Ove la domanda non venga accolta per deficienza <strong>di</strong> documentazione del<br />

progetto in base alle norme del Regolamento E<strong>di</strong>lizio, il Sindaco specificherà i<br />

documenti mancanti, le norme che non sono state osservate ed in definitiva tutti<br />

i motivi che hanno impe<strong>di</strong>to l'accoglimento citando gli articoli del Regolamento<br />

E<strong>di</strong>lizio e delle altre norme vigenti che non sono state osservate.<br />

Il richiedente, senza rinnovo <strong>della</strong> domanda, potrà integrare la<br />

documentazione già presentata o presentare un nuovo progetto e ciò fino a<br />

quando non pervenga all'autorizzazione.<br />

In tali casi il termine <strong>di</strong> 60 giorni decorrerà ogni volta dalla data <strong>di</strong><br />

presentazione dei nuovi elaborati.<br />

Ove il progetto sia ritenuto regolare e la domanda venga accolta, il<br />

Sindaco notificherà al richiedente tale sua determinazione e lo inviterà a<br />

ritirare la relativa licenza comunale, la quale sarà rilasciata dopo che egli abbia<br />

ottemperato a tutte le prescrizioni e formalità.<br />

Alla licenza comunale sarà allegata una copia del progetto approvato munita del<br />

visto il Sindaco. Anche nel caso che la licenza venga negata, unitamente alla<br />

determinazione del Sindaco, verrà restituita una copia del progetto respinto.<br />

L'approvazione potrà essere sottoposta a speciali con<strong>di</strong>zioni,<br />

all'osservanza <strong>di</strong> determinate modalità e dall'esecuzione <strong>di</strong> determinati lavori.<br />

Qualora il P. <strong>di</strong> F. consenta costruzioni per volumi superiori a 3 mc. per<br />

mq. <strong>di</strong> area e<strong>di</strong>ficabile, ovvero sia consentito altezze superiori a mt. 25, non<br />

potranno essere autorizzati e<strong>di</strong>fici con volume ed altezza superiori ai detti<br />

limiti se non previa approvazione <strong>di</strong> apposito piano particolareggiato e<br />

lottizzazione convenzionata, estesi all'intera zona e contenenti la <strong>di</strong>sposizione<br />

planivolumetrico degli e<strong>di</strong>fici previsti esistenti nella zona stessa (articolo 17<br />

Legge 6/8/1967 n° 765).<br />

La concessione <strong>della</strong> licenza è comunque ed in ogni caso subor<strong>di</strong>nata alla<br />

esistenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria od alla previsione da parte del<br />

<strong>Comune</strong> dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei<br />

privati <strong>di</strong> procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla<br />

costruzione oggetto <strong>della</strong> licenza (articolo 10 Legge 6/8/1967 n° 765).<br />

Dell'avvenuto rilascio <strong>della</strong> licenza e<strong>di</strong>lizia viene data notizia al pubblico<br />

me<strong>di</strong>ante affissione all'Albo Pretorio (articolo 10 Legge 6/8/1967 n° 765).<br />

Art. 10 – Licenza comunale<br />

La licenzia e<strong>di</strong>lizia comunale è emessa nei confronti del richiedente che<br />

sarà considerato l'unico beneficiario, ed è rilasciata senza pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti<br />

e degli interessi dei terzi.<br />

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