REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
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La mancata notificazione entro il termine sopra prescritto, non autorizza<br />
l'inizio dei lavori, ma consente <strong>di</strong> ricorrere contro il silenzio-rifiuto.<br />
Ove la domanda non venga accolta per deficienza <strong>di</strong> documentazione del<br />
progetto in base alle norme del Regolamento E<strong>di</strong>lizio, il Sindaco specificherà i<br />
documenti mancanti, le norme che non sono state osservate ed in definitiva tutti<br />
i motivi che hanno impe<strong>di</strong>to l'accoglimento citando gli articoli del Regolamento<br />
E<strong>di</strong>lizio e delle altre norme vigenti che non sono state osservate.<br />
Il richiedente, senza rinnovo <strong>della</strong> domanda, potrà integrare la<br />
documentazione già presentata o presentare un nuovo progetto e ciò fino a<br />
quando non pervenga all'autorizzazione.<br />
In tali casi il termine <strong>di</strong> 60 giorni decorrerà ogni volta dalla data <strong>di</strong><br />
presentazione dei nuovi elaborati.<br />
Ove il progetto sia ritenuto regolare e la domanda venga accolta, il<br />
Sindaco notificherà al richiedente tale sua determinazione e lo inviterà a<br />
ritirare la relativa licenza comunale, la quale sarà rilasciata dopo che egli abbia<br />
ottemperato a tutte le prescrizioni e formalità.<br />
Alla licenza comunale sarà allegata una copia del progetto approvato munita del<br />
visto il Sindaco. Anche nel caso che la licenza venga negata, unitamente alla<br />
determinazione del Sindaco, verrà restituita una copia del progetto respinto.<br />
L'approvazione potrà essere sottoposta a speciali con<strong>di</strong>zioni,<br />
all'osservanza <strong>di</strong> determinate modalità e dall'esecuzione <strong>di</strong> determinati lavori.<br />
Qualora il P. <strong>di</strong> F. consenta costruzioni per volumi superiori a 3 mc. per<br />
mq. <strong>di</strong> area e<strong>di</strong>ficabile, ovvero sia consentito altezze superiori a mt. 25, non<br />
potranno essere autorizzati e<strong>di</strong>fici con volume ed altezza superiori ai detti<br />
limiti se non previa approvazione <strong>di</strong> apposito piano particolareggiato e<br />
lottizzazione convenzionata, estesi all'intera zona e contenenti la <strong>di</strong>sposizione<br />
planivolumetrico degli e<strong>di</strong>fici previsti esistenti nella zona stessa (articolo 17<br />
Legge 6/8/1967 n° 765).<br />
La concessione <strong>della</strong> licenza è comunque ed in ogni caso subor<strong>di</strong>nata alla<br />
esistenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria od alla previsione da parte del<br />
<strong>Comune</strong> dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei<br />
privati <strong>di</strong> procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla<br />
costruzione oggetto <strong>della</strong> licenza (articolo 10 Legge 6/8/1967 n° 765).<br />
Dell'avvenuto rilascio <strong>della</strong> licenza e<strong>di</strong>lizia viene data notizia al pubblico<br />
me<strong>di</strong>ante affissione all'Albo Pretorio (articolo 10 Legge 6/8/1967 n° 765).<br />
Art. 10 – Licenza comunale<br />
La licenzia e<strong>di</strong>lizia comunale è emessa nei confronti del richiedente che<br />
sarà considerato l'unico beneficiario, ed è rilasciata senza pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti<br />
e degli interessi dei terzi.<br />
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