REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
f) vetrate e persiane girevoli verso l’esterno ad un’altezza inferiore a mt. 4,50,<br />
se la strada è priva <strong>di</strong> marciapiede e <strong>di</strong> m. 2,80 se esistente (art. 97);<br />
g) imposte delle porte e delle botteghe a piano terreno che si aprano all’esterno<br />
verso il suolo pubblico (art. 97);<br />
h) finestre o lucernari <strong>di</strong> sotterranei, prive <strong>di</strong> protezione (art. 39);<br />
i) stalle non tinteggiate in colore blu oltremare (art. 62);<br />
l) pozzi, fosse biologiche, bacini chiarificatori (art. 59) ;<br />
Le opere <strong>di</strong> cui alle lettere a, e, f, g, l, dovranno essere approvate dal<br />
Sindaco, seguendo la medesima procedura prevista per la richiesta <strong>di</strong> nuove<br />
opere.<br />
Qualora i lavori <strong>di</strong> riduzione delle opere in conformità del presente<br />
Regolamento non siano ultimati entro un anno dalla data <strong>della</strong> sua entrata in<br />
vigore sarà applicata a carico <strong>di</strong> chi aveva l’obbligo <strong>di</strong> eseguirli, la penalità <strong>di</strong><br />
cui all’art. 22, salvo che prima dello scadere del termine sia stata richiesta ed<br />
ottenuta una proroga dal Sindaco che la potrà concedere a suo giu<strong>di</strong>zio, sentito<br />
il parere <strong>della</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />
Art. 114 – Opere autorizzate alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del Regolamento<br />
Le opere che alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento siano<br />
state regolarmente autorizzate, anche se risultano in contrasto con le norme del<br />
presente Regolamento purché siano state iniziate entro un anno dalla data <strong>della</strong><br />
licenza e siano ultimate entro tre anni dalla data <strong>della</strong> medesima, permangono<br />
valide.<br />
Art. 115 – Domande <strong>di</strong> autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore<br />
del presente Regolamento<br />
Le domande <strong>di</strong> autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del<br />
presente Regolamento e per le quali alla suddetta data non sia stata rilasciata<br />
licenza, saranno esaminate in base al presente Regolamento e pertanto gli<br />
interessati dovranno mo<strong>di</strong>ficare i relativi progetti, ove siano in contrasto con le<br />
nuove <strong>di</strong>sposizioni.<br />
Art. 116 – Ampliamenti e sopraelevazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti<br />
Gli ampliamenti e le sopraelevazioni <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti saranno autorizzate<br />
alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) – che l’e<strong>di</strong>ficio da ampliare o sopraelevare non sia malsano o fatiscente o<br />
soggetto a demolizione per l’attuazione del P. <strong>di</strong> F. o per il successivo art.<br />
117.<br />
________<br />
- 87 -