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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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) – quando sia stato posto il tetto e completato il rustico;<br />

c) – quando siano state poste in opera le canalizzazioni <strong>di</strong> smaltimento e <strong>di</strong><br />

allacciamento al fognone stradale, le fosse biologiche, i bacini chiarificatori<br />

e i pozzi neri (delib. 28 del 10/5/1969).<br />

I verbali dovranno essere redatti entro 10 giorni dalla domanda; saranno in<br />

doppio esemplare e firmati dal tecnico comunale e dal titolare <strong>della</strong> licenza.<br />

Art. 20 – Certificato d’uso e <strong>di</strong> abitabilità<br />

Le opere soggette ad autorizzazione <strong>di</strong> cui all'art. 2 non possono essere<br />

a<strong>di</strong>bite allo scopo per il quale sono state eseguite, senza il certificato <strong>di</strong> uso e<br />

<strong>di</strong> abitabilità rilasciato dal Sindaco<br />

Il titolare <strong>della</strong> licenza non appena ultimati i lavori, ha l'obbligo <strong>di</strong> darne<br />

imme<strong>di</strong>ata comunicazione in carta legale al Sindaco, in<strong>di</strong>cando gli estremi <strong>della</strong><br />

licenza e dei verbali <strong>di</strong> cui agli art. 18 e 19 ove necessari e <strong>di</strong> richiedere il<br />

certificato d'uso e abitabilità.<br />

Per le opere nelle quali siano state eseguite strutture in conglomerato<br />

semplice od armato, dovrà essere allegata la licenza prefettizia d’uso <strong>della</strong><br />

costruzione, <strong>di</strong> cui all’art. 4 <strong>della</strong> legge 16.11.1939 parte II° norme per<br />

l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.<br />

Entro 30 giorni dalla data <strong>della</strong> comunicazione <strong>di</strong> avvenuta ultimazione,<br />

previa comunicazione al titolare del giorno e dell'ora, sarà eseguita la visita<br />

sopralluogo, che sarà effettuata dall'ufficiale sanitario e del Tecnico del<br />

<strong>Comune</strong>.<br />

Nei successivi 30 giorni sarà rilasciato il certificato d’uso e abitabilità<br />

qualora venga riconosciuto:<br />

a) – che le opere sono state eseguite in conformità alle norme delle leggi e dei<br />

regolamenti alle prescrizioni vigenti ed alle norme, <strong>di</strong>sposizioni e modalità<br />

riportate nella licenza e nei <strong>di</strong>segni allegati;<br />

b) – che le con<strong>di</strong>zioni e <strong>di</strong>mensioni del terreno da utilizzare ed i tipi in base ai<br />

quali è stato ottenuto la licenza sono rispondenti al vero.<br />

Per le opere <strong>di</strong> cui ai nn 2 e 4 (delib. 28 del 10/5/1969) dell’art. 2<br />

dovranno inoltre essere sod<strong>di</strong>sfatte le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

a) – siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del rustico e <strong>della</strong> posa<br />

<strong>della</strong> copertura;<br />

b) – sia stato rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, <strong>di</strong>etro<br />

richiesta del <strong>Comune</strong> un apposito certificato <strong>di</strong> prevenzione <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>, con<br />

le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esercizio dopo aver controllato se sono state osservate le<br />

prescrizioni <strong>di</strong> legge, nei casi in cui ciò sia necessario.<br />

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