REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
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− Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori, deve sempre avere un<br />
sottoponte ad una <strong>di</strong>stanza non maggiore <strong>di</strong> m. 2,50.<br />
Tale <strong>di</strong>stanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a m. 4,00<br />
quando il sottoponte sia costituito da un'impalcatura completa <strong>di</strong><br />
sufficiente resistenza.<br />
− I ponti e le rampe devono essere muniti <strong>di</strong> parapetti composti <strong>di</strong> almeno due<br />
robusti correnti, dei quali lo inferiore deve essere costituito da una tavola<br />
poggiante sull'impalcatura.<br />
− Le fronti dei ponti verso strada devono essere muniti <strong>di</strong> stuoie o graticci <strong>di</strong><br />
giunchi, od altrimenti chiuse in modo da evitare la caduta <strong>di</strong> oggetti o<br />
materiali sulla strada.<br />
Analoghe norme e cautele devono usarsi anche quando le impalcature siano<br />
costituite da strutture in ferro tubolare o simili.<br />
− I costruttori ed esecutori <strong>di</strong> qualsiasi opera hanno l'obbligo, per tutto quanto<br />
si riferisce all'esecuzione delle opere stesse, <strong>di</strong> usare tutte le provvidenze<br />
ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare<br />
qualunque causa <strong>di</strong> danno alle persone addette al lavoro ed ogni altra<br />
persona e così alle cose in genere.<br />
Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tal riguardo<br />
necessarie ed opportune.<br />
Nelle prove <strong>di</strong> resistenza dell'impalcature ed in genere tutte le parti che<br />
costituiscono l'apparato eretto per la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, si dovranno<br />
adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le<br />
persone. Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove<br />
se non sia preventivamente provveduto ad un'armatura <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o. In ogni caso<br />
si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze <strong>di</strong> eventuali<br />
rovine delle altre parti che si provano.<br />
Art. 81 – Demolizioni – Scavi – Materiali <strong>di</strong> risulta<br />
Nelle demolizioni <strong>di</strong> strutture e<strong>di</strong>lizie si dovrà procedere con cautela<br />
adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature<br />
provvisionali <strong>di</strong>verse etc. e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il<br />
transito sulle strade.<br />
Si dovrà evitare il sollevamento <strong>della</strong> polvere, sia usando tutte le<br />
opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i<br />
manufatti da demolire.<br />
È vietato gettare i materiali demoliti od altro dall'alto dei ponti,<br />
dall'interno degli e<strong>di</strong>fici e dai tetti. I materiali demoliti dovranno essere calati<br />
a terra entro appositi recipienti o fatti <strong>di</strong>scendere con cautele traverso condotti<br />
chiusi. Una volta giunti a terra saranno ammucchiati in cortili o dentro steccati,<br />
quando non siano versati <strong>di</strong>rettamente dai canali nei mezzi <strong>di</strong> trasporto.<br />
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