REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
eseguire la costruzione, potrà sostituire la cancellata o la rete con un muro<br />
limitatamente all’altezza e alla lunghezza consentita.<br />
Nelle zone nelle quali è invece possibile realizzare gli e<strong>di</strong>fici anche sul<br />
confine <strong>di</strong> proprietà la <strong>di</strong>visione potrà essere realizzata anche con un muro <strong>di</strong><br />
altezza comunque non superiore a m. 3,00, restando però in facoltà <strong>di</strong> chi ne ha<br />
interesse, rialzare tale muro solo quando costruisca sul confine e limitatamente<br />
all’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio da costruire.<br />
Le suddette altezze saranno misurate dal piano <strong>di</strong> campagna. In caso <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>slivello tra due proprietà confinanti, esse saranno misurate dalla parte che si<br />
trova alla quota più alta.<br />
Nelle chiostrine, anche se risultanti da convenzione legale, non potrà essere<br />
realizzata alcuna separazione apparente.<br />
Art. 105 – Sistemazione e recinzione delle aree scoperte<br />
Tanto negli e<strong>di</strong>fici esistenti che in quelli <strong>di</strong> nuova costruzione, le aree<br />
scoperte fronteggianti vie o piazze sia pubbliche che private, dovranno essere<br />
recintate da un muretto <strong>di</strong> altezza massima <strong>di</strong> cm. 90 rivestito in pietra natura o<br />
artificiale o altro materiale idoneo da rivestimento, e sovrastante cancellata o<br />
rete metallica od altra recinzione decorosa e sistemata in modo da rendere<br />
visibile dall’esterno la vegetazione interna.<br />
Anche le aree fabbricabili, quando siano a confine con il suolo pubblico,<br />
entro 12 mesi dall’entrate in vigore del presente regolamento, e qualora nel<br />
frattempo non sia stata iniziata la costruzione dovranno essere recinte, sui lati<br />
confinanti con il suolo pubblico; almeno con solida rete metallica, tesa su<br />
paletti <strong>di</strong> ferro a T dell’altezza minima <strong>di</strong> m. 1,20 <strong>di</strong>stanti fra loro al massimo<br />
metri 2,00 infissi su soli<strong>di</strong> muretti (intonacati e coloriti) nell’altezza non<br />
inferiore a cm. 15 dal piano del marciapiede e, se il terreno da recingere è più<br />
alto, dalla quota <strong>di</strong> questo, il tutto debitamente verniciato.<br />
Dette aree dovranno essere tenute sgombre da ogni deposito <strong>di</strong> materiale, <strong>di</strong><br />
provviste o <strong>di</strong> altro in perfetto or<strong>di</strong>ne e pulizia; ben sistemate, possibilmente<br />
coltivate a giar<strong>di</strong>no o ad orto, o seminate a prato secondo le caratteristiche<br />
<strong>della</strong> zona, in modo da creare, sia pure provvisoriamente, piccole zone ver<strong>di</strong>.<br />
Le aree scoperte (ad eccezione dei cortili <strong>di</strong> superfici inferiori a mq. 100 –<br />
che potranno essere pavimentati) dovranno <strong>di</strong> regola, essere sistemate con<br />
aiuole o vialetti.<br />
Inoltre, dovrà curarsi che i giar<strong>di</strong>ni, i cortili, gli orti, le aiuole ecc. siano<br />
sistemati in modo da assicurare il convogliamento e lo smaltimento delle acque<br />
in modo da impe<strong>di</strong>re qualsiasi ristagno od impalu<strong>di</strong>mento.<br />
Art. 105 bis - Muri <strong>di</strong> contenimento<br />
Di norma è consentito il solo ripristino dei muri <strong>di</strong> contenimento esistenti.<br />
________<br />
- 78 -