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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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Sono a carico del <strong>Comune</strong> solamente la costruzione e la manutenzione del<br />

pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù <strong>di</strong> passaggio<br />

(articolo 40 <strong>della</strong> Legge 17/8/1942 n.1150)<br />

La larghezza minima dei portici non dovrà essere inferiore a m. 4,00 dal<br />

filo dell'allineamento stradale. L'altezza non dovrà essere inferiore a m. 4,00<br />

dal piano marciapiede; in caso <strong>di</strong> portici ad archi o volte l'altezza sarà misurata<br />

all'imposta.<br />

Art. 42 – Marciapie<strong>di</strong><br />

Nei centri abitati nel territorio Comunale, i proprietari degli e<strong>di</strong>fici, dei<br />

muri <strong>di</strong> cinta, cancelli, cancellate o recinzioni, prospicienti ed a<strong>di</strong>acenti alle vie<br />

o piazze pubbliche, sono tenuti a concorrere alla metà <strong>della</strong> spesa <strong>di</strong> prima<br />

costruzione dei marciapie<strong>di</strong> che il <strong>Comune</strong> deliberasse <strong>di</strong> costruire.<br />

Il contributo è limitato a una larghezza massima <strong>di</strong> m. 1,50 rimanendo a<br />

totale carico del <strong>Comune</strong> la spesa dell'eventuale maggiore larghezza.<br />

Tale concorso è obbligatorio anche per le case con fronte a portico, per la<br />

parte eccedente il portico stesso. Il riparto <strong>della</strong> spesa suin<strong>di</strong>cata fra i vari<br />

proprietari sarà fatto in proporzione <strong>della</strong> lunghezza dei prospetti delle<br />

rispettive proprietà, assegnando a ciascun proprietario la maggiore spesa per la<br />

provvista ed il collocamento dei chiusini <strong>di</strong> finestre a raso suolo.<br />

Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici in condominio, la ripartizione <strong>della</strong> spesa suddetta verrà<br />

fatta seguendo i criteri con i quali il condominio stesso provvede alla<br />

ripartizione delle spese <strong>di</strong> manutenzione, oppure in mancanza <strong>di</strong> ogni altro<br />

criterio, in base alla cubatura appartenente a ciascun proprietario.<br />

Quando un medesimo accesso serve non soltanto i proprietari aventi<br />

finestre sulla strada o piazza, ma altresì i proprietari <strong>di</strong> case o appartamenti<br />

prospettanti sui cortili, la cubatura <strong>di</strong> proprietà dei medesimi sarà conteggiata<br />

per metà.<br />

Inoltre tutti i lati degli e<strong>di</strong>fici prospicienti giar<strong>di</strong>ni o cortili, passaggi<br />

laterali o zone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco, aie, ecc., dovranno essere contornati da un<br />

marciapiede <strong>della</strong> larghezza non inferiore a cm. 80 e dell'altezza non inferiore a<br />

cm. 12 sopra il piano <strong>di</strong> campagna.<br />

Art. 43 – Stemmi – Iscrizioni – Opere d’Arte<br />

La rimozione temporanea o definitiva <strong>di</strong> stemmi, iscrizioni lapidarie,<br />

oggetti ed opere d'arte, dovrà essere preventivamente denunciata al Sindaco,<br />

che potrà intimarne la conservazione in luogo da determinarsi e che può<br />

vietarla per il riconosciuto valore storico ed artistico, sentito il parere <strong>della</strong><br />

Commissione E<strong>di</strong>lizia, salvo i provve<strong>di</strong>menti delle Autorità competenti.<br />

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