REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
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Nuovi muri <strong>di</strong> contenimento saranno ammissibili solo se ricompresi e<br />
giustificati nell’ambito <strong>di</strong> più generali progetti <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione o<br />
sostituzione e<strong>di</strong>lizia, la cui attuazione è soggetta a permesso <strong>di</strong> costruire.<br />
I muri <strong>di</strong> contenimento dovranno comunque essere realizzati con materiali<br />
tipici (pietra e/o laterizio) o compatibili con l’ambiente circostante ed in modo da<br />
mascherare le parti in calcestruzzo armato, inserendosi debitamente nel contesto<br />
ambientale circostante.<br />
Art. 106 – Distanza delle costruzioni dai cigli stradali<br />
Oltre le specifiche prescrizioni <strong>di</strong> zona e <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> cui all’art. 41<br />
consentite dalla legge 17/8/1942 n. 1150 e del D.M. n° 1404 del 1/4/1968 è<br />
vietato:<br />
a) costruire fornaci, fucine, fonderie a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> m. 30 dal ciglio delle<br />
strade esterne agli abitati;<br />
b) eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le <strong>di</strong>stanze in<strong>di</strong>cate<br />
nelle precedenti <strong>di</strong>sposizioni, quando si tratti <strong>di</strong> costruzioni o piantagioni in<br />
corrispondenza delle curve stradali pericolose o <strong>di</strong> raggio inferiore a m. 100,<br />
<strong>di</strong> incroci, <strong>di</strong> biforcazioni e ogni qual volta tali costruzioni o piantagioni<br />
possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare<br />
l’incolumità delle circolazioni nel tratto pericoloso.<br />
Art. 107 – Strade private<br />
E’ consentita la costruzione <strong>di</strong> strade private solamente quando debbono<br />
servire fabbricati esistenti o proprietà fon<strong>di</strong>arie intercluse o quando occorrano per<br />
conseguire la licenza <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> cui al 5° comma dell’art. 10 <strong>della</strong> legge<br />
6/8/1967, n. 765 relativamente ad un solo e<strong>di</strong>ficio. Quando la strada viene prevista<br />
a servizio <strong>di</strong> due o più e<strong>di</strong>fici da costruire si applicano le norme relative alle<br />
lottizzazioni.<br />
L’autorizzazione all’apertura <strong>di</strong> strade private potrà essere rilasciata solo<br />
dopo che il richiedente abbia stipulato con il <strong>Comune</strong> una convenzione per atto<br />
pubblico da trascrivere, a spese del richiedente, con la quale:<br />
a) si assume l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla sua completa spesa, alla costruzione,<br />
sistemazione, manutenzione e nettezza <strong>della</strong> strada, alla sua illuminazione<br />
notturna permanente nei mo<strong>di</strong> e con l’orario stabilito per le strade pubbliche<br />
viciniore, allo scolo delle acque meteoriche e <strong>di</strong> quelle luride, allo smaltimento<br />
delle materie <strong>di</strong> rifiuto, all’impianto dell’acqua potabile;<br />
b) costituisce sulla medesima la servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio ed il vincolo a non<br />
e<strong>di</strong>ficarvi;<br />
c) si impegna ad osservare tutte le con<strong>di</strong>zioni imposte dai regolamenti e quelle che<br />
in ogni singolo caso l’Autorità Comunale ritenesse opportuno adottare;<br />
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