06.06.2013 Views

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nuovi muri <strong>di</strong> contenimento saranno ammissibili solo se ricompresi e<br />

giustificati nell’ambito <strong>di</strong> più generali progetti <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione o<br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, la cui attuazione è soggetta a permesso <strong>di</strong> costruire.<br />

I muri <strong>di</strong> contenimento dovranno comunque essere realizzati con materiali<br />

tipici (pietra e/o laterizio) o compatibili con l’ambiente circostante ed in modo da<br />

mascherare le parti in calcestruzzo armato, inserendosi debitamente nel contesto<br />

ambientale circostante.<br />

Art. 106 – Distanza delle costruzioni dai cigli stradali<br />

Oltre le specifiche prescrizioni <strong>di</strong> zona e <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> cui all’art. 41<br />

consentite dalla legge 17/8/1942 n. 1150 e del D.M. n° 1404 del 1/4/1968 è<br />

vietato:<br />

a) costruire fornaci, fucine, fonderie a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> m. 30 dal ciglio delle<br />

strade esterne agli abitati;<br />

b) eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le <strong>di</strong>stanze in<strong>di</strong>cate<br />

nelle precedenti <strong>di</strong>sposizioni, quando si tratti <strong>di</strong> costruzioni o piantagioni in<br />

corrispondenza delle curve stradali pericolose o <strong>di</strong> raggio inferiore a m. 100,<br />

<strong>di</strong> incroci, <strong>di</strong> biforcazioni e ogni qual volta tali costruzioni o piantagioni<br />

possano ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare<br />

l’incolumità delle circolazioni nel tratto pericoloso.<br />

Art. 107 – Strade private<br />

E’ consentita la costruzione <strong>di</strong> strade private solamente quando debbono<br />

servire fabbricati esistenti o proprietà fon<strong>di</strong>arie intercluse o quando occorrano per<br />

conseguire la licenza <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> cui al 5° comma dell’art. 10 <strong>della</strong> legge<br />

6/8/1967, n. 765 relativamente ad un solo e<strong>di</strong>ficio. Quando la strada viene prevista<br />

a servizio <strong>di</strong> due o più e<strong>di</strong>fici da costruire si applicano le norme relative alle<br />

lottizzazioni.<br />

L’autorizzazione all’apertura <strong>di</strong> strade private potrà essere rilasciata solo<br />

dopo che il richiedente abbia stipulato con il <strong>Comune</strong> una convenzione per atto<br />

pubblico da trascrivere, a spese del richiedente, con la quale:<br />

a) si assume l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla sua completa spesa, alla costruzione,<br />

sistemazione, manutenzione e nettezza <strong>della</strong> strada, alla sua illuminazione<br />

notturna permanente nei mo<strong>di</strong> e con l’orario stabilito per le strade pubbliche<br />

viciniore, allo scolo delle acque meteoriche e <strong>di</strong> quelle luride, allo smaltimento<br />

delle materie <strong>di</strong> rifiuto, all’impianto dell’acqua potabile;<br />

b) costituisce sulla medesima la servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio ed il vincolo a non<br />

e<strong>di</strong>ficarvi;<br />

c) si impegna ad osservare tutte le con<strong>di</strong>zioni imposte dai regolamenti e quelle che<br />

in ogni singolo caso l’Autorità Comunale ritenesse opportuno adottare;<br />

________<br />

- 79 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!