REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
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Il rilascio dell'autorizzazione è subor<strong>di</strong>nato al pagamento <strong>della</strong> relativa<br />
tassa ed al deposito <strong>di</strong> una cauzione da effettuarsi nella Tesoreria Comunale,<br />
sulla quale il <strong>Comune</strong> si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non<br />
rimborsate dall'interessato.<br />
Il restauro del pavimento stradale, dei marciapie<strong>di</strong> e <strong>di</strong> altri manufatti<br />
alterati dal titolare dell'autorizzazione è eseguito dal <strong>Comune</strong> a spese del<br />
titolare stesso, tuttavia il <strong>Comune</strong> potrà demandare l'esecuzione dei suddetti<br />
lavori al titolare dell'autorizzazione.<br />
Art. 32 – E<strong>di</strong>fici pericolanti<br />
Quando un e<strong>di</strong>ficio, o una parte <strong>di</strong> esso minacci pericolo <strong>di</strong> crollo, il<br />
proprietario e gli inquilini hanno l'obbligo <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione<br />
al Sindaco e, nei casi <strong>di</strong> urgenza <strong>di</strong> eseguire un imme<strong>di</strong>ato puntellamento e <strong>di</strong><br />
prendere tutti gli altri provve<strong>di</strong>menti necessari.<br />
Il Sindaco ricevuta la notizia che un e<strong>di</strong>ficio o parte <strong>di</strong> esso presenta<br />
pericolo, o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazione nei<br />
riguar<strong>di</strong> <strong>della</strong> pubblica incolumità, qualora la denuncia sia presentata da<br />
privati, prima <strong>di</strong> applicare le relative indagini, potrà richiedere che essa sia<br />
corredata da una relazione stesa da un tecnico idoneo.<br />
Se dalle relative constatazioni accerterà il fatto, potrà ingiungere al<br />
proprietario <strong>di</strong> provvedere alle opere <strong>di</strong> consolidamento ed eventualmente allo<br />
sgombero ed alla demolizione dell'e<strong>di</strong>ficio o <strong>della</strong> parte <strong>di</strong> esso che minaccia<br />
rovina, assegnando un congruo termine.<br />
Art. 33 – Obbligo <strong>di</strong> manutenzione<br />
I proprietari hanno l'obbligo <strong>di</strong> mantenere gli e<strong>di</strong>fici sia nel loro insieme<br />
che in ogni parte, in buone con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> efficienza, <strong>di</strong> stabilità e decoro. Essi<br />
dovranno tempestivamente provvedere, nel modo più appropriato, al normale<br />
mantenimento, a quello straor<strong>di</strong>nario e agli eventuali restauri ogni volta che se<br />
ne manifesti la necessità<br />
In particolare sono obbligati a mantenere in buono stato sia i prospetti che<br />
le fronti interne, i muri <strong>di</strong> cinta e le recinzioni in genere, con particolare<br />
riguardo agli intonaci, agli infissi ed affissi, alle tinteggiature, alle<br />
verniciature, alle docce, ai canali e ai pluviali.<br />
Sono obbligati inoltre a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o<br />
imbrattamento che arbitrariamente sia stato fatto, anche se da terzi.<br />
Art. 34 – Rinvenimento <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> interesse archeologico, storico, artistico<br />
Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e segg. <strong>della</strong> legge 1.6.1939 n. 1089,<br />
Legge per la conservazione delle cose <strong>di</strong> interesse artistico e storico,<br />
sull'obbligo <strong>della</strong> denuncia alle Autorità competenti da parte <strong>di</strong> chiunque<br />
esegua scoperte <strong>di</strong> presumibile interesse scientifico, paleontologico,<br />
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