REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’uso delle vasche dei liquami sarà consentito solo nel caso che nell’azienda<br />
agraria, per l’estensione, le caratteristiche ed il tipo <strong>di</strong> coltura praticato nel<br />
terreno a <strong>di</strong>sposizione sia possibile eseguire la fertirrigazione nel rispetto delle<br />
norme del vigente Regolamento d’Igiene.<br />
Art. 61/a – Norma transitoria<br />
I proprietari degli allevamenti esistenti alla data <strong>di</strong> adozione delle presenti<br />
mo<strong>di</strong>fiche dovranno adeguarsi alle norme in esse previste entro due mesi dalla data<br />
<strong>di</strong> approvazione <strong>della</strong> variante stessa da parte degli organismi competenti.<br />
Art. 62 – Ricovero per gli animali<br />
Non sono ammessi nei centri abitati del <strong>Comune</strong> e nelle zone <strong>di</strong><br />
espansione quando queste verranno urbanizzate.<br />
È vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricoveri<br />
degli animali ovvero situate al <strong>di</strong> sopra dei medesimi.<br />
Quando ciò non sia assolutamente possibile, il Sindaco sentito l'Ufficiale<br />
Sanitario ed il Tecnico Comunale, potrà consentire la costruzione <strong>di</strong> case<br />
poggiate ai muri dei detti ricoveri, che però non potranno comunicare<br />
<strong>di</strong>rettamente con i locali destinati ad abitazione, né avere apertura nella stessa<br />
facciata ove si aprono finestre <strong>di</strong> abitazione a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> m. 3,00.<br />
È altresì vietato costruire i solai delle stalle, quando esse formino un<br />
solo corpo con la casa <strong>di</strong> abitazione me<strong>di</strong>ante strutture in legno.<br />
Qualora fosse consentito a<strong>di</strong>bire i locali esistenti sopra la stalla ad<br />
abitazione purché solo <strong>di</strong>urna fra il solaio <strong>della</strong> stalla ed il pavimento <strong>di</strong> tale<br />
ambiente dovrà essere interposto uno strato <strong>di</strong> cemento o <strong>di</strong> altro materiale<br />
impermeabile.<br />
In ogni caso i ricoveri per animali ed i locali loro annessi dovranno<br />
essere posti ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m. 15 dalla pubblica via, confini e<br />
case <strong>di</strong> abitazione, mentre le porcilaie e gli ovili non potranno essere posti ad<br />
una <strong>di</strong>stanza inferiore a m. 30 da qualsiasi abitazione, salvo <strong>di</strong>versa<br />
prescrizione del P. <strong>di</strong> F. o Leggi e Regolamenti, né recare molestia alcuna alle<br />
abitazioni vicine.<br />
Qualunque locale a<strong>di</strong>bito a ricovero per animali dovrà essere costruito in<br />
maniera da impe<strong>di</strong>re assolutamente il <strong>di</strong>sper<strong>di</strong>mento nel terreno circostante dei<br />
liquami e delle materie <strong>di</strong> rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato.<br />
L'altezza, misurata dall’imposta <strong>della</strong> copertura, non dovrà essere minore <strong>di</strong><br />
m. 3,00, la cubatura dovrà essere almeno <strong>di</strong> mc. 22,00 per ogni capo <strong>di</strong><br />
bestiame grosse, <strong>di</strong> almeno mc. 30,00 per ogni bovina lattifera, <strong>di</strong> almeno<br />
mc. 15,00 per ogni capo <strong>di</strong> bestiame minuto e <strong>di</strong> almeno mc. 1 per ogni animale<br />
da cortile.<br />
________<br />
- 51 -