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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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c) venga assicurata la decorazione delle eventuali pareti cieche prospettanti la<br />

zona arretrata.<br />

Il fronte stradale dell’e<strong>di</strong>ficio arretrato dovrà essere generalmente parallelo<br />

all’allineamento stradale, ma potrà anche non esserlo, quando ciò sia<br />

giustificato da ragioni architettoniche o dalla planimetria del lotto e<strong>di</strong>ficabile;<br />

in tal caso l’arretramento <strong>di</strong> m. 3,00 o quello maggiore stabilito dalle<br />

prescrizioni <strong>di</strong> zona, sarà misurato in corrispondenza del punto più vicino al<br />

filo stradale.<br />

Art. 99 - Cortili<br />

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono cortili gli spazi interni<br />

ai fabbricati quando verso <strong>di</strong> essi abbiano il necessario prospetto le finestre<br />

delle stanze <strong>di</strong> abitazione.<br />

Essi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:<br />

1) avere il lato minore non inferiore a m. 6,00 salvo il caso <strong>di</strong> particolari<br />

rientranze e sporgenze su cui deciderà la Commissione E<strong>di</strong>lizia;<br />

2) l’altezza <strong>di</strong> ciascuna parete (misura come <strong>di</strong>stanza del davanzale <strong>della</strong><br />

finestra <strong>di</strong> stanza <strong>di</strong> abitazione posta a quota più bassa del riferimento in<br />

sommità) non dovrà essere superiore alla metà <strong>della</strong> profon<strong>di</strong>tà del<br />

cortile.<br />

La <strong>di</strong>stanza fra la parete su cui si aprano le finestre <strong>di</strong> abitazione ed il<br />

lato opposto non dovrà mai essere inferiore a ml. 10.<br />

3) La superficie del cortile non dovrà essere inferiore ad 1/4 <strong>della</strong> superficie<br />

delle pareti che la determinano. La superficie del cortile dovrà essere<br />

<strong>di</strong>minuita <strong>della</strong> superficie degli aggetti, qualora essa nel suo complesso<br />

superi il ventesimo <strong>della</strong> superficie del cortile stesso.<br />

In tale conteggio non si terrà conto dell’aggetto delle gronde, le quali<br />

non dovranno peraltro sporgere oltre ml. 1,20<br />

4) Le rientranze dei cortili saranno ammesse quando la profon<strong>di</strong>tà non<br />

superi la metà del lato aperto sul cortile; altrimenti esse verranno<br />

equiparate alle chiostrine e dovranno perciò rispondere alle norme fissate<br />

per le medesime; sia agli effetti delle <strong>di</strong>mensioni che agli effetti degli<br />

ambienti che vi possono prospettare.<br />

Nel caso <strong>di</strong> cortili <strong>di</strong> forma particolare l’Amministrazione deciderà caso<br />

per caso, purché siano sempre rispettati i minimi <strong>di</strong> cui ai precedenti<br />

punti 1-3<br />

5) I balconi in nicchia, sui quali si aprono le finestre o portefinestre dei<br />

vani abitabili, saranno ammesse purché la profon<strong>di</strong>tà non sia superiore a<br />

m. 2,50 e la lunghezza sia almeno il doppio <strong>della</strong> profon<strong>di</strong>tà, con un<br />

minimo <strong>di</strong> m. 2,00; l’altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,50.<br />

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