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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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Art. 119 – Nuovi e<strong>di</strong>fici in rapporto ad altri preesistenti<br />

Quando in applicazione del presente Regolamento o del P. <strong>di</strong> F. i costruen<strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>fici debbono essere <strong>di</strong>stanziati dai confini laterali o tergali, se a seguito <strong>di</strong><br />

licenza concessa precedentemente all’entrata in vigore del presente<br />

Regolamento, gli e<strong>di</strong>fici confinanti sono stati costruiti in confine, il nuovo<br />

e<strong>di</strong>ficio potrà essere costruito in appoggio a quelli già esistenti, in modo però<br />

che il nuovo e<strong>di</strong>ficio ed il preesistente non presentino pareti cieche sul confine.<br />

Analogamente per i nuovi e<strong>di</strong>fici che per regolamento o P. <strong>di</strong> F. dovrebbero<br />

essere realizzati in arretramento dal filo stradale, ma che debbono sorgere<br />

lungo strade esistenti sulle quali si è già costituito un determinato carattere<br />

e<strong>di</strong>lizio, potrà essere consentito l’allineamento con gli e<strong>di</strong>fici già esistenti<br />

purché ciò non contrasti con norme vigenti. (delib. 28 del 10/5/69)<br />

Art. 120 – Revoca <strong>di</strong> concessioni sul suolo o spazio pubblico<br />

Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco<br />

potrà rivedere le autorizzazioni precedentemente concesse su suolo o spazio<br />

pubblico, ed or<strong>di</strong>nare la revoca, quando risultino in contrasto con le norme del<br />

presente Regolamento, ad eccezione dei balconi e terrazzi, che restano esclusi<br />

dalla revoca.<br />

Art. 121 – Valore <strong>di</strong> esproprio<br />

Nel caso che uno o più immobili conseguentemente all’entrata in vigore del<br />

presente Regolamento e del P. <strong>di</strong> F. siano soggetti a demolizione sia parziale<br />

che totale, per il calcolo del loro valore ai fini dell’esproprio sarà fatto<br />

riferimento alle con<strong>di</strong>zioni dell’e<strong>di</strong>ficio alla data <strong>di</strong> entrata in vigore dello<br />

strumento urbanistico dal quale deriva l’esproprio e la demolizione.<br />

Pertanto tutte le migliorie, gli ornamenti, i restauri, gli ampliamenti o<br />

sopraelevazioni, eseguiti dopo l’entrata in vigore del suddetto strumento<br />

urbanistico anche se debitamente autorizzati con regolare licenza <strong>di</strong><br />

costruzione, non verranno valutati; salvo le spese <strong>di</strong> riparazione o <strong>di</strong><br />

manutenzione or<strong>di</strong>naria.<br />

Art. 122 – Adozione ed approvazione del P.R.G.<br />

Qualora l’amm/ne comunale, dopo aver adottato il P.R.G. del territorio<br />

comunale, sia pervenuta all’approvazione <strong>di</strong> esso, la <strong>di</strong>zione “Programma <strong>di</strong><br />

fabbricazione” (P. <strong>di</strong> F.) riportata negli articoli del presente Regolamento sarà<br />

automaticamente sostituita con la <strong>di</strong>zione “Piano regolatore generale P.R.G.”<br />

Tutte le norme del presente Regolamento rimarranno in vigore ad eccezione<br />

<strong>di</strong> quelle riguardanti le prescrizioni <strong>di</strong> zona eventualmente mo<strong>di</strong>ficate dalle<br />

N.T.A. del P.R.G. approvate.<br />

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