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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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Qualora la lunghezza sia maggiore, la larghezza non dovrà essere minore <strong>di</strong><br />

m. 6,00. In entrambi i casi la larghezza non dovrà mai essere inferiore a 1/3<br />

dell’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio. Comunque la lunghezza non potrà superare m. 20,00<br />

altrimenti il passaggio laterale dovrà essere considerato come un cortile da<br />

<strong>di</strong>mensionarsi in base all’art. 99.<br />

La lunghezza del passaggio laterale, sarà data dalla <strong>di</strong>stanza tra la strada ed<br />

il cortile regolamentare (dedotto l’eventuale arretramento dalla strada stessa) o<br />

tra i due cortili regolamentari.<br />

Le <strong>di</strong>mensioni dei passaggi laterali, dovranno essere nette da ogni e<br />

qualsiasi sporgenza o aggetto con l’unica tolleranza <strong>della</strong> gronda, purché non<br />

eccedente cm. 40. Qualora sul passaggio laterale si aprissero finestre dovranno<br />

essere rispettate le <strong>di</strong>stanze fra gli e<strong>di</strong>fici prescritte dal D.M. n. 1444 del<br />

2/4/1968.<br />

Art. 102 – Zone a <strong>di</strong>stacco<br />

Si definiscono zone a <strong>di</strong>stacco le aree che per le prescrizioni <strong>di</strong> zona<br />

debbono essere interposte tra i fabbricati in modo che essi risultino<br />

completamente isolati l’uno dall’altro, esse vengono determinate stabilendo la<br />

<strong>di</strong>stanza minima delle costruzioni dai confini <strong>di</strong> proprietà.<br />

Qualora si debbano applicare i <strong>di</strong>sposti dell’art. 108 del presente<br />

Regolamento E<strong>di</strong>lizio, e relativo alle lottizzazioni, si farà riferimento ai confini<br />

che risultano dalla lottizzazione.<br />

Tuttavia in tal caso gli e<strong>di</strong>fici potranno essere costruiti a <strong>di</strong>stanza dai confini<br />

minore <strong>di</strong> quella stabilita purché la <strong>di</strong>stanza tra gli e<strong>di</strong>fici sia pari almeno al<br />

doppio <strong>di</strong> quella stabilita per le <strong>di</strong>stanze dei confini e non si abbiano pareti<br />

cieche.<br />

Qualora l’e<strong>di</strong>ficazione è prevista con e<strong>di</strong>fici completamente <strong>di</strong>staccati uno<br />

dall’altro (anche se l’interno <strong>di</strong> ciascun e<strong>di</strong>ficio può avere realizzati cortili<br />

chiusi o aperti, se ciò non è vietato dalle prescrizioni <strong>di</strong> zona) con spazi liberi<br />

in collegamento fra loro e la strada, le misure riportate nelle prescrizioni <strong>di</strong><br />

zona rappresentano i minimi che in ogni caso debbono essere osservati, ma<br />

dovranno altresì essere osservate tutte le altre norme del presente Regolamento,<br />

con particolare riferimento agli artt. 99,100,101.<br />

Le <strong>di</strong>stanze dai confini si misurano orizzontalmente, in corrispondenza delle<br />

parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio più sporgenti, esclusi gli aggetti delle coperture, purché non<br />

superino i cm. 60. Le fronti delle zone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco sulle vie pubbliche tra due<br />

e<strong>di</strong>fici, debbono essere chiuse con pilastri e cancelli o muri <strong>di</strong> cinta costruiti<br />

decorosamente e con criteri architettonici unitari, anche se la zona <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco<br />

appartenga a più proprietari.<br />

Art. 102 bis – In<strong>di</strong>viduazione delle pareti finestrate antistanti<br />

Si considerano fronteggianti le pareti che facendo idealmente avanzare<br />

parallelamente a se stesse incontrino un altro fabbricato. Non costituiscono<br />

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