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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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CAP. III - OPERE ESTERIORI DEGLI EDIFICI<br />

Art. 38 – Estetica degli e<strong>di</strong>fici<br />

Per tutte le parti degli e<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong> ogni altro manufatto, il Sindaco ha<br />

facoltà, in sede <strong>di</strong> esame del progetto da parte <strong>della</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong><br />

impartire <strong>di</strong>rettive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico<br />

e architettonico in relazione sia al decoro e<strong>di</strong>lizio che al paesaggio circostante,<br />

e ciò sia a livello <strong>di</strong> impostazione generale <strong>della</strong> soluzione architettonica, sia a<br />

livello <strong>di</strong> soluzioni particolari, richiedendo eventualmente una esatta<br />

specificazione dei materiali impiegati e dei relativi trattamenti superficiali.<br />

Non si potranno costruire latrine esterne e nel caso <strong>di</strong> interventi in e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti, le latrine che in essi si trovassero esterne dovranno essere rimosse.<br />

Le condutture <strong>di</strong> acque luride, canne fumarie e caldaie, camini, stufe e<br />

simili, colonne montanti <strong>di</strong> acqua, gas, luce, telefono ecc., non dovranno essere<br />

esterne alle pareti, anche se non visibili da vie o spazi pubblici, ma dovranno<br />

invece essere incassate in apposita nicchia ricavata nella muratura, chiusa e<br />

rifinita.<br />

Inoltre, tutte le tubazioni e conduttore, in particolare quelle dei camini,<br />

caloriferi, del vapore dell’acqua, ventilazioni e del ricambio meccanico<br />

dell’aria, ventilazione delle fosse biologiche, delle latrine ecc., dovranno<br />

sboccare all’esterno superiormente alla copertura per un’altezza non inferiore a<br />

m. 1.<br />

Art. 39 – Finestre dei sotterranei<br />

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte nello zoccolo degli e<strong>di</strong>fici<br />

o nelle soglie delle aperture e munite <strong>di</strong> protezione in pietra o in metallo.<br />

Qualora i sotterranei siano a<strong>di</strong>biti a legnaie, le parture dovranno inoltre essere<br />

munite <strong>di</strong> graticella <strong>di</strong> filo metallico a maglie non maggiori <strong>di</strong> un cmq.<br />

Quelle esistenti al piano marciapiede, entro due anni dall’entrata in vigore<br />

del presente Regolamento dovranno essere sostituite, secondo i tipi, le norme e<br />

le istruzioni che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.<br />

Art. 40 – Sovrastrutture varie<br />

Gli abbaini, quando non abbiano collegamento con i prospetti o quando<br />

non facciano parte dell'architettura <strong>della</strong> facciata, non debbono essere visibili<br />

da vie e spazi pubblici.<br />

Art. 41 – Portici<br />

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno<br />

essere pavimentati con materiali ritenuti idonei allo scopo dal Sindaco, su<br />

parere <strong>della</strong> Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />

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