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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana

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d) la superficie illuminante ed areante sia <strong>di</strong>mensionata alla superficie<br />

totale dei pavimenti e proporzionale alla superficie del pavimento <strong>di</strong><br />

ciascun vano.<br />

Qualora sia unica, <strong>di</strong>sposta cioè nella parete avente l'altezza totale, essa<br />

dovrà essere tale da assicurare l'areazione e la illuminazione tanto al<br />

vano più alto che a quello più basso.<br />

e) la profon<strong>di</strong>tà netta massima dei vani misurata dall'esterno delle finestre,<br />

non superi 4 volte la minore delle altezze del vano considerato;<br />

f) non siano eretti dei tramezzi che determinano dei vani ad illuminazione<br />

ed areazione in<strong>di</strong>retta, anche se destinati all’abitazione temporanea salvo<br />

per le cucine in alcova, per le quali si possono applicare le norme <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 51.<br />

Le latrine ed i bagni potranno essere realizzati con l’osservanza delle<br />

norme <strong>di</strong> cui all’art. 53.<br />

Al fine <strong>di</strong> utilizzare pienamente il patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, possono<br />

essere autorizzati requisiti minimi <strong>di</strong>versi da quelli sopra prescritti, negli<br />

interventi <strong>di</strong> recupero, sia nei casi <strong>di</strong> situazioni già in atto, sia nel caso in cui il<br />

valore formale, ambientale e storico degli e<strong>di</strong>fici non consenta il pieno<br />

adeguamento alle con<strong>di</strong>zioni richieste nei casi <strong>di</strong> trasformazione per gli<br />

immobili situati nelle zone omogenee “A”, “A1” e “A2” e, comunque, previo<br />

parere favorevole da parte dell’autorità sanitaria locale.<br />

Per quanto non contenuto nel presente articolo valgono le istruzioni<br />

ministeriali <strong>di</strong> cui al D.M. 5 luglio 1975.<br />

Art. 51 – Cucine<br />

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve<br />

comprendere una cucina, rispondente ai requisiti <strong>di</strong> cui all'art. 50. Tuttavia,<br />

qualora la cucina sia in alcova, potrà avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 3,00<br />

ed una cubatura <strong>di</strong> mc. 9 ed essere priva <strong>di</strong> finestre, purché comunichi con il<br />

vano contiguo <strong>di</strong> un'apertura <strong>della</strong> superficie non inferiore a mq. 4,00 e detto<br />

vano abbia i requisiti del citato art. 50. Qualora la cucina in alcova abbia una<br />

finestra <strong>della</strong> superficie inferiore a mq. 1,00 od ad<strong>di</strong>rittura ne sia priva, la<br />

finestra del vano contiguo dovrà essere <strong>di</strong>mensionata sul pavimento totale del<br />

vano e <strong>della</strong> cucina.<br />

Ogni cucina dovrà essere dotata <strong>di</strong> almeno un camino e un acquaio.<br />

L'acquaio dovrà essere in graniglia, o in pietra, o l'altro materiale idoneo e<br />

dotato <strong>di</strong> acqua potabile corrente (salvo che non sia assolutamente possibile<br />

provvedervi), con scarico delle acque <strong>di</strong> rifiuto. La zona <strong>di</strong> parete occupata<br />

dall'acquaio dovrà essere protetta con idoneo rivestimento fino all'altezza <strong>di</strong><br />

m. 1,50<br />

Ogni apparecchio <strong>di</strong> combustione deve essere dotato <strong>di</strong> una propria canna<br />

fumaria completamente in<strong>di</strong>pendente fino al comignolo<br />

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