REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Foiano della Chiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
d) la superficie illuminante ed areante sia <strong>di</strong>mensionata alla superficie<br />
totale dei pavimenti e proporzionale alla superficie del pavimento <strong>di</strong><br />
ciascun vano.<br />
Qualora sia unica, <strong>di</strong>sposta cioè nella parete avente l'altezza totale, essa<br />
dovrà essere tale da assicurare l'areazione e la illuminazione tanto al<br />
vano più alto che a quello più basso.<br />
e) la profon<strong>di</strong>tà netta massima dei vani misurata dall'esterno delle finestre,<br />
non superi 4 volte la minore delle altezze del vano considerato;<br />
f) non siano eretti dei tramezzi che determinano dei vani ad illuminazione<br />
ed areazione in<strong>di</strong>retta, anche se destinati all’abitazione temporanea salvo<br />
per le cucine in alcova, per le quali si possono applicare le norme <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 51.<br />
Le latrine ed i bagni potranno essere realizzati con l’osservanza delle<br />
norme <strong>di</strong> cui all’art. 53.<br />
Al fine <strong>di</strong> utilizzare pienamente il patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, possono<br />
essere autorizzati requisiti minimi <strong>di</strong>versi da quelli sopra prescritti, negli<br />
interventi <strong>di</strong> recupero, sia nei casi <strong>di</strong> situazioni già in atto, sia nel caso in cui il<br />
valore formale, ambientale e storico degli e<strong>di</strong>fici non consenta il pieno<br />
adeguamento alle con<strong>di</strong>zioni richieste nei casi <strong>di</strong> trasformazione per gli<br />
immobili situati nelle zone omogenee “A”, “A1” e “A2” e, comunque, previo<br />
parere favorevole da parte dell’autorità sanitaria locale.<br />
Per quanto non contenuto nel presente articolo valgono le istruzioni<br />
ministeriali <strong>di</strong> cui al D.M. 5 luglio 1975.<br />
Art. 51 – Cucine<br />
Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve<br />
comprendere una cucina, rispondente ai requisiti <strong>di</strong> cui all'art. 50. Tuttavia,<br />
qualora la cucina sia in alcova, potrà avere una superficie minima <strong>di</strong> mq. 3,00<br />
ed una cubatura <strong>di</strong> mc. 9 ed essere priva <strong>di</strong> finestre, purché comunichi con il<br />
vano contiguo <strong>di</strong> un'apertura <strong>della</strong> superficie non inferiore a mq. 4,00 e detto<br />
vano abbia i requisiti del citato art. 50. Qualora la cucina in alcova abbia una<br />
finestra <strong>della</strong> superficie inferiore a mq. 1,00 od ad<strong>di</strong>rittura ne sia priva, la<br />
finestra del vano contiguo dovrà essere <strong>di</strong>mensionata sul pavimento totale del<br />
vano e <strong>della</strong> cucina.<br />
Ogni cucina dovrà essere dotata <strong>di</strong> almeno un camino e un acquaio.<br />
L'acquaio dovrà essere in graniglia, o in pietra, o l'altro materiale idoneo e<br />
dotato <strong>di</strong> acqua potabile corrente (salvo che non sia assolutamente possibile<br />
provvedervi), con scarico delle acque <strong>di</strong> rifiuto. La zona <strong>di</strong> parete occupata<br />
dall'acquaio dovrà essere protetta con idoneo rivestimento fino all'altezza <strong>di</strong><br />
m. 1,50<br />
Ogni apparecchio <strong>di</strong> combustione deve essere dotato <strong>di</strong> una propria canna<br />
fumaria completamente in<strong>di</strong>pendente fino al comignolo<br />
________<br />
- 37 -