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BILANCIO D'ESRCIZIO E CONSOLIDATO al 31 ... - Mariella Burani

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MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.p.A. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL <strong>31</strong>/12/2004<br />

Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate dell’investitore. Non sono<br />

escluse d<strong>al</strong> consolidamento le controllate che svolgono un’attività dissimile d<strong>al</strong>le <strong>al</strong>tre<br />

società consolidate. Devono inoltre essere consolidate le Speci<strong>al</strong> purpose entities,<br />

quando la sostanza della relazione tra l’entità (il gruppo e le sue società) e la società<br />

veicolo indica che la società ne è controllata.<br />

Una controllata è esclusa d<strong>al</strong> consolidamento solamente quando la controllante che<br />

ha l’obbligo di redigere il consolidato ne perde il controllo. Devono essere consolidate<br />

anche le società in cui il controllo è considerato temporaneo in conseguenza del fatto<br />

che la controllata sia posseduta in vista di una prossima dismissione.<br />

Ai fini dell’identificazione dell’area di consolidamento risulta di fondament<strong>al</strong>e<br />

importanza la definizione di controllo e qu<strong>al</strong>i fatti e circostanze, nella sostanza siano<br />

indicativi della presenza di una relazione di controllo.<br />

La definizione di controllo include sia la nozione di governance sia le sue<br />

conseguenze. Nella definizione di controllo, “il potere di determinare le scelte”<br />

corrisponde <strong>al</strong>la capacità di determinare il processo decision<strong>al</strong>e aziend<strong>al</strong>e attraverso<br />

la scelta delle politiche finanziarie e operative.<br />

Si deve presumere che il controllo esista quando la controllante possiede,<br />

direttamente o indirettamente, più della metà dei voti esercitabili in assemblea, a<br />

meno che, in casi eccezion<strong>al</strong>i, possa essere chiaramente dimostrato che t<strong>al</strong>e<br />

possesso non costituisce controllo.<br />

Come previsto appunto d<strong>al</strong>lo IAS 27, il controllo esiste quando la controllante<br />

possiede una quota corrispondente <strong>al</strong>la metà, o inferiore, dei voti esercitabili in<br />

assemblea se essa ha:<br />

a. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un <strong>al</strong>tro<br />

investitore;<br />

b. il potere di determinare le scelte amministrative e gestion<strong>al</strong>i dell’impresa in<br />

virtù di una clausola statutaria o di un contratto;<br />

c. il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del Consiglio<br />

di amministrazione o dell’equiv<strong>al</strong>ente organo amministrativo; o<br />

d. il potere di indirizzare la maggioranza dei voti <strong>al</strong>le riunioni del Consiglio di<br />

amministrazione o dell’equiv<strong>al</strong>ente organo amministrativo.<br />

Ai fini della definizione di controllo, si deve anche considerare l’esistenza di diritti di<br />

voto potenzi<strong>al</strong>i, ossia gli effetti derivanti d<strong>al</strong> possesso di strumenti di debito o di<br />

patrimonio convertibili in azioni o in <strong>al</strong>tri strumenti che attribuiscono diritti di voto, a<br />

patto che:<br />

a. siano coerentemente esercitabili;<br />

b. se esercitati o convertiti, diano <strong>al</strong>la società il potere di votare o di ridurre il<br />

potere di voto di un <strong>al</strong>tro investitore in merito <strong>al</strong>le decisioni operative e<br />

finanziarie dell’impresa.<br />

Nella redazione del bilancio consolidato, i bilanci della capogruppo e delle sue<br />

controllate sono consolidate linea per linea, sommando tra loro i corrispondenti v<strong>al</strong>ori<br />

dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi.<br />

Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si<br />

trattasse di un’impresa singola, sono necessarie le seguenti fasi:<br />

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