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PDF - Comune di Marnate

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Marnate</strong> (Va)<br />

Piano delle Regole – Apparato normativo Luglio 2012<br />

Sul piano programmatorio, si evidenziano delle previsioni e<strong>di</strong>ficatorie in funzione <strong>di</strong><br />

completamento-ricucitura, che si collocano – pressoché integralmente – entro il perimetro dei<br />

tessuti consolidati, alle quali si aggiungono le aree della trasformazione esterne ai tessuti<br />

consolidati, comunque costituenti residui in parte del precedente piano.<br />

Trovano inoltre spazio vicende <strong>di</strong> matrice compensativa, nelle quali l’e<strong>di</strong>ficabilità è giustificata –<br />

sempre con effetto <strong>di</strong> completamento-ricucitura – da esigenze infrastrutturative (espresse anche dal<br />

piano dei servizi). La compensazione, secondo il parametro del valore venale <strong>di</strong> cui alla l. 244/2008,<br />

va ad indennizzare il proprietario della cessione <strong>di</strong> aree a vantaggio dell’amministrazione comunale.<br />

Nelle aree della trasformazione (ATR) trova applicazione un <strong>di</strong>spositivo che consente la<br />

perequazione endocomparto e con circolazione esocomparto della volumetria generata dal solo<br />

comparto denominato ATR1. In tali ambiti trova applicazione la previsione dettata dall’art. 11 l.r.<br />

12/2005 e l’obbligo <strong>di</strong> trascrizione <strong>di</strong> cui all’art. 5 della l. 106/2011.<br />

4. - La questione del centro storico.<br />

La l.r. 12/05 lascia notevole autonomia ai comuni nel dettare le regole che si attaglino con la<br />

massima appropriatezza ai singoli tessuti. In questa prospettiva, va affrontata la questione del centro<br />

storico, oggi pregnantemente definibile «tessuto storico» ed a cui il D. lgs. 163/2008 ha finalmente<br />

riconosciuto rango <strong>di</strong> bene culturale come tale, ossia quale oggetto territoriale espressivo <strong>di</strong> senso e<br />

meritevole <strong>di</strong> tutela.<br />

Anche in ragione <strong>di</strong> quest’ultimo dato, era quin<strong>di</strong> forte il rischio <strong>di</strong> confondere l’operazione <strong>di</strong><br />

riconoscimento dei segmenti consolidati <strong>di</strong> matrice ed origine più risalente con quella <strong>di</strong><br />

identificazione del bene culturale anomalo costituito dalle (sole) evidenze più significative in chiave<br />

prettamente storico-testimoniale. A <strong>Marnate</strong> la ricerca dell’esorbitante, dell’emersione<br />

monumentale, dell’emozione estetica rischiavano <strong>di</strong> risultare chiavi in qualche misura fuorvianti.<br />

L’adozione <strong>di</strong> criteri unicamente <strong>di</strong> matrice estetizzante avrebbe infatti condotto all’esclusione dal<br />

tessuto storico <strong>di</strong> vasti ambiti territoriali e ridotto questo tessuto a pochissimi episo<strong>di</strong> eminenti.<br />

La perimetrazione <strong>di</strong> questo tessuto riflette quin<strong>di</strong> una impostazione culturale non neutra: è tessuto<br />

storico il segmento <strong>di</strong> territorio in cui si registrano – anche grazie alla consultazione dei catasti<br />

teresiano, sabaudo e nazionale – i nuclei generatori dell’abitato: luoghi in cui lo spazio<br />

dell'urbanistica incontra il tempo della storia, dando corpo ad ‘un archivio <strong>di</strong> cultura oggettivata’.<br />

Nei tessuti storici, il piano delle regole, riprendendo una metodologia <strong>di</strong> intervento regolatorio che<br />

risale alla legge ponte (art. 17, quinto comma, della l. 675/1967), deve in<strong>di</strong>care i criteri <strong>di</strong> intervento<br />

e<strong>di</strong>lizio consentiti (tra quelli elencati nell’art. 27 della legge, mentre in passato si era solito forgiare<br />

una tassonomia originale per il solo centro storico) e profilare i caratteri tipologici connotanti che<br />

devono essere preservati anche in caso <strong>di</strong> interventi integrativi o sostitutivi (gli iconemi, le<br />

destinazioni, i colori, i profili, le persistenze e le continuità architettoniche, etc.).<br />

Nella legge nulla è detto invece circa la regolazione delle «trasformazioni non materiali». Nulla è<br />

detto, tanto per fare un esempio, circa la valenza del commercio tra<strong>di</strong>zionale, che pure la Regione<br />

Lombar<strong>di</strong>a (anche al <strong>di</strong> là del riparto <strong>di</strong> competenze Stato-Regione giocato sulla <strong>di</strong>cotomia tutelasalvaguar<strong>di</strong>a)<br />

cerca <strong>di</strong> preservare me<strong>di</strong>ante specifici interventi settoriali e che potrebbe essre messo<br />

a repentaglio nella sua tenuta (<strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o coesivo) per effetto delle recenti liberalizzazioni (l.<br />

241/2011). A <strong>Marnate</strong>, secondo una strategia autonoma, si cerca <strong>di</strong> favorire il riuso <strong>di</strong> questo luogo<br />

evocativo <strong>di</strong> significati per la comunità: basti pensare alle norme volte a favorire – superando<br />

l’annoso problema dei parcheggi – la permanenza ed il rafforzamento della rete <strong>di</strong> commercio<br />

vicinale ed alla conferma in questo tessuto delle principali infrastrutture pubbliche.<br />

Arch Anna Manuela Brusa Pasquè – Varese Prof. Avv. Emanuele Boscolo - Angera<br />

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