00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
tivamente ampio numero di giudici di merito, la<br />
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del<br />
14 luglio 2<strong>00</strong>9, diversamente però dal complesso<br />
delle sollevate questioni, ha dichiarato costituzionalmente<br />
illegittimo il solo art. 4-bis del D.Lgs.<br />
n. 368 del 2<strong>00</strong>1, nel testo novellato dal D.L. n.<br />
112 del 2<strong>00</strong>8.<br />
La motivazione alla base della censura di che<br />
trattasi è stata, e non poteva essere diversamente,<br />
il contrasto con l’art. 3 della costituzione, posto<br />
che, secondo il sotteso principio di uguaglianza,<br />
a situazioni identiche (id est, contratti a termine<br />
illegittimi), erano state previste diverse discipline<br />
sostanziali.<br />
Non può infatti ritenersi costituzionalmente<br />
orientato in tal senso un meccanismo nel quale,<br />
a parità appunto di situazione di illegittimità, una<br />
parte di lavoratori potevano ottenere solamente<br />
una indennità economica in via risarcitoria, mentre<br />
un’altra parte poteva ex adverso ottenere la<br />
conversione del contratto a termine in contratto<br />
a tempo indeterminato.<br />
Il tutto, peraltro, in presenza di la circostanza<br />
causale di una pendenza o meno 21 , alla data del<br />
22 agosto 2<strong>00</strong>8, dies a quo individuato dalla legge<br />
di conversione del D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8.<br />
Conseguentemente, la necessità di espungere dall’ordinamento<br />
positivo la ribattezzata c.d. norma<br />
antiprecari.<br />
Stando all’impostazione ermeneutica seguita dalla<br />
Corte Costituzionale nella sentenza n. 214/09, la<br />
norma oggetto di censura avrebbe (paradossalmente)<br />
superato il vaglio di costituzionalità nella<br />
versione ante emendamento presentato in sede di<br />
conversione del D.L. n. 112.<br />
Come infatti certamente si ricorderà, la originaria<br />
disposizione di legge era tesa non ad introdurre<br />
una (sorta di) sanatoria, ma principalmente un<br />
principio in ragione del quale si potesse arrivare<br />
alla eliminazione della sanzione della conversione<br />
del contratto a tempo determinato in contratto<br />
a tempo indeterminato dei contratti a termine<br />
illegittimi, sanzione questa, elaborata dalla giuri-<br />
(21) Rispettivamente con riguardo alla prima ed alla seconda categoria di lavoratori appena indicata.<br />
(22) E non solamente quindi quelli oggetto di remissione degli atti alla Consulta.<br />
Approfondimenti<br />
sprudenza in assenza di una sua espressa previsione<br />
nel D.Lgs. n. 368/2<strong>00</strong>1.<br />
Così ragionando, la disposizione di legge poi non<br />
confermata in sede di conversione del D.L. n.<br />
112/2<strong>00</strong>8, prevedeva un risarcimento legato ad<br />
un’indennità tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima<br />
retribuzione, in stretta analogia a quanto previsto<br />
dalla legge n. 108 del 1990 per i licenziamenti illegittimi<br />
nell’ambito della c.d. tutela obbligatoria.<br />
Per dovere di logica, appare però necessario<br />
chiarire che in tale eventualità non era pacifico<br />
attendersi la possibilità di richiedere l’intervento<br />
della Corte Costituzionale.<br />
La decisione della Consulta, nella parte in cui<br />
ha dichiarato l’incostituzionalità della norma<br />
sottoposta al relativo vaglio, assumendo valore<br />
erga omnes, andrà conseguentemente a vincolare<br />
tutti i giudizi di merito nei quali sono state sollevate<br />
le note criticità 22 nonché quelli che saranno<br />
instaurati successivamente.<br />
La medesima pronuncia, ex adverso, non potrà<br />
invece avere alcuna incidenza sulle situazioni<br />
giuridiche oramai consolidate, quali le sentenze<br />
passate in giudicato ovvero fattispecie conclusesi<br />
con atti conciliativi e/o transattivi.<br />
Più in generale, significativa appare invece la posizione<br />
della Consulta riguardo agli altri sollevati<br />
profili di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.<br />
368/2<strong>00</strong>1, specie quelli afferenti all’art. 2, aventi un<br />
impatto di ordine organizzativo, nonché numerico.<br />
Sotto un profilo più eminentemente pratico,<br />
ovviamente con riguardo al profilo censurato, la<br />
decisione della Consulta riporterà le disposizioni<br />
di legge di che trattasi alla loro versione originaria<br />
(id est, 2<strong>00</strong>1) lasciando quindi immutato il quadro<br />
dei precetti e delle sottese garanzie.<br />
Interessante e significativo, specie sotto il profilo<br />
eminentemente pratico, appare il principio contenuto<br />
nella sentenza di che trattasi relativamente<br />
all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs.<br />
n. 36872<strong>00</strong>1 di specificare le ragioni del ricorso<br />
al contratto a termine.<br />
11