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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

tivamente ampio numero di giudici di merito, la<br />

Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del<br />

14 luglio 2<strong>00</strong>9, diversamente però dal complesso<br />

delle sollevate questioni, ha dichiarato costituzionalmente<br />

illegittimo il solo art. 4-bis del D.Lgs.<br />

n. 368 del 2<strong>00</strong>1, nel testo novellato dal D.L. n.<br />

112 del 2<strong>00</strong>8.<br />

La motivazione alla base della censura di che<br />

trattasi è stata, e non poteva essere diversamente,<br />

il contrasto con l’art. 3 della costituzione, posto<br />

che, secondo il sotteso principio di uguaglianza,<br />

a situazioni identiche (id est, contratti a termine<br />

illegittimi), erano state previste diverse discipline<br />

sostanziali.<br />

Non può infatti ritenersi costituzionalmente<br />

orientato in tal senso un meccanismo nel quale,<br />

a parità appunto di situazione di illegittimità, una<br />

parte di lavoratori potevano ottenere solamente<br />

una indennità economica in via risarcitoria, mentre<br />

un’altra parte poteva ex adverso ottenere la<br />

conversione del contratto a termine in contratto<br />

a tempo indeterminato.<br />

Il tutto, peraltro, in presenza di la circostanza<br />

causale di una pendenza o meno 21 , alla data del<br />

22 agosto 2<strong>00</strong>8, dies a quo individuato dalla legge<br />

di conversione del D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8.<br />

Conseguentemente, la necessità di espungere dall’ordinamento<br />

positivo la ribattezzata c.d. norma<br />

antiprecari.<br />

Stando all’impostazione ermeneutica seguita dalla<br />

Corte Costituzionale nella sentenza n. 214/09, la<br />

norma oggetto di censura avrebbe (paradossalmente)<br />

superato il vaglio di costituzionalità nella<br />

versione ante emendamento presentato in sede di<br />

conversione del D.L. n. 112.<br />

Come infatti certamente si ricorderà, la originaria<br />

disposizione di legge era tesa non ad introdurre<br />

una (sorta di) sanatoria, ma principalmente un<br />

principio in ragione del quale si potesse arrivare<br />

alla eliminazione della sanzione della conversione<br />

del contratto a tempo determinato in contratto<br />

a tempo indeterminato dei contratti a termine<br />

illegittimi, sanzione questa, elaborata dalla giuri-<br />

(21) Rispettivamente con riguardo alla prima ed alla seconda categoria di lavoratori appena indicata.<br />

(22) E non solamente quindi quelli oggetto di remissione degli atti alla Consulta.<br />

Approfondimenti<br />

sprudenza in assenza di una sua espressa previsione<br />

nel D.Lgs. n. 368/2<strong>00</strong>1.<br />

Così ragionando, la disposizione di legge poi non<br />

confermata in sede di conversione del D.L. n.<br />

112/2<strong>00</strong>8, prevedeva un risarcimento legato ad<br />

un’indennità tra le 2,5 e le 6 mensilità dell’ultima<br />

retribuzione, in stretta analogia a quanto previsto<br />

dalla legge n. 108 del 1990 per i licenziamenti illegittimi<br />

nell’ambito della c.d. tutela obbligatoria.<br />

Per dovere di logica, appare però necessario<br />

chiarire che in tale eventualità non era pacifico<br />

attendersi la possibilità di richiedere l’intervento<br />

della Corte Costituzionale.<br />

La decisione della Consulta, nella parte in cui<br />

ha dichiarato l’incostituzionalità della norma<br />

sottoposta al relativo vaglio, assumendo valore<br />

erga omnes, andrà conseguentemente a vincolare<br />

tutti i giudizi di merito nei quali sono state sollevate<br />

le note criticità 22 nonché quelli che saranno<br />

instaurati successivamente.<br />

La medesima pronuncia, ex adverso, non potrà<br />

invece avere alcuna incidenza sulle situazioni<br />

giuridiche oramai consolidate, quali le sentenze<br />

passate in giudicato ovvero fattispecie conclusesi<br />

con atti conciliativi e/o transattivi.<br />

Più in generale, significativa appare invece la posizione<br />

della Consulta riguardo agli altri sollevati<br />

profili di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.<br />

368/2<strong>00</strong>1, specie quelli afferenti all’art. 2, aventi un<br />

impatto di ordine organizzativo, nonché numerico.<br />

Sotto un profilo più eminentemente pratico,<br />

ovviamente con riguardo al profilo censurato, la<br />

decisione della Consulta riporterà le disposizioni<br />

di legge di che trattasi alla loro versione originaria<br />

(id est, 2<strong>00</strong>1) lasciando quindi immutato il quadro<br />

dei precetti e delle sottese garanzie.<br />

Interessante e significativo, specie sotto il profilo<br />

eminentemente pratico, appare il principio contenuto<br />

nella sentenza di che trattasi relativamente<br />

all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs.<br />

n. 36872<strong>00</strong>1 di specificare le ragioni del ricorso<br />

al contratto a termine.<br />

11

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