00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Va osservato che, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n.<br />
6<strong>00</strong>, il sostituto d’imposta è obbligato ad esercitare<br />
il diritto di rivalsa per le ritenute operate su somme<br />
e redditi indicati agli articoli da 23 a 30. Anzi,<br />
l’obbligo tributario è ancora più pregnante quando<br />
l’art. 64 lo rafforza imponendolo per le ritenute<br />
operate a titolo di acconto e l’art. 35 del D.P.R.<br />
29/9/1973, n. 602, afferma il principio di solidarietà<br />
passiva tra il sostituto d’imposta e il sostituito<br />
sia pure per le ritenute operate a titolo di imposta.<br />
Dal punto di vista operativo la questione della<br />
controversia tra il soggetto erogatore di un<br />
compenso e il soggetto percettore il compenso,<br />
è limitata soltanto al fatto che la ritenuta sia da<br />
applicare o meno a titolo di imposta, fermo restando<br />
che se è operata a titolo di acconto il suo<br />
ammontare può essere scorporato con l’imposta<br />
personale a debito o portato in compensazione<br />
ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241,<br />
o chiesto a rimborso dal sostituito con la dichiarazione<br />
o con un’apposita istanza presentata ai<br />
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602. In<br />
pratica, per evitare l’irrogazione delle sanzioni, il<br />
sostituto d’imposta opera la ritenuta e osserva gli<br />
adempimenti dichiarativi.<br />
Affrontare una causa, sia essa secondo il rito civile<br />
o tributario, significa andare incontro a tempi<br />
lunghi per la sentenza, a rischi procedurali di dichiarazione<br />
di incompetenza del giudice adito ed<br />
a costi certi per la coltivazione della controversia<br />
e probabili nel caso di condanna alle spese.<br />
1. La controversia<br />
La sentenza 26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15031, del tutto innovativa,<br />
ha per oggetto la causa avviata da un avvocato<br />
finalizzata ad ottenere la restituzione della ritenuta<br />
che il Comune di Roma aveva operato al momento<br />
della liquidazione dell’onorario professionale.<br />
Secondo la Cassazione, nelle controversie tra il<br />
sostituto d’imposta e il sostituito, la materia del<br />
contendere non è costituita dalla sussistenza e/o<br />
dal contenuto dell’obbligo di effettuare la ritenuta<br />
(an e quantum), che sono questioni che attengono<br />
al rapporto tributario tra il sostituto d’imposta e<br />
l’erario (e che indubbiamente sono attratte nella<br />
competenza del giudice tributario). Le questioni<br />
relative all’indebito versamento delle ritenute o<br />
Approfondimenti<br />
all’omesso pagamento delle stesse rientrano nella<br />
competenza della giurisdizione speciale in quanto<br />
l’impugnazione dell’atto di richiesta di rimborso<br />
correlata al c.d. “silenzio-rifiuto” o al diniego o<br />
all’atto impositivo hanno per oggetto una pretesa<br />
tributaria.<br />
Invece, il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito<br />
focalizza l’attenzione sul legittimo e corretto<br />
esercizio del diritto di rivalsa che il primo esercita<br />
nell’ambito “di un rapporto di tipo privatistico,<br />
quindi di competenza del giudice ordinario. Il<br />
fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da<br />
una norma tributaria non trasforma il rapporto<br />
tra soggetti privati in un rapporto tributario, di<br />
tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio<br />
del potere impositivo nell’ambito di un rapporto<br />
sussumibile allo schema potestà-soggezione. Se<br />
manca un soggetto investito di potestas impositiva<br />
manca anche il rapporto tributario, così come se<br />
manca un provvedimento che sia espressione di<br />
tale potere non si configura la speciale lite tributaria<br />
che, per definizione, nasce dal contrasto<br />
rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa<br />
impositiva” (sentenza n. 15031 citata).<br />
2. La competenza del giudice tributario<br />
Rientrano nella competenza delle Commissioni<br />
tributarie soltanto le controversie che hanno<br />
per oggetto diretto i rapporti tributari, cioè la<br />
presenza di un soggetto con potestà impositiva e<br />
l’esercizio del potere mediante l’emissione di un<br />
atto di imposizione.<br />
Più in particolare si applica il D.Lgs. 31/12/1992,<br />
n. 546, se la controversia ha i seguenti connotati:<br />
a) l’oggetto del contendere è una disposizione<br />
tributaria (art. 2);<br />
b) la lite è sorta tra soggetti collegati dal rapporto<br />
tributario (art. 10);<br />
c) la controversia ha come volano un atto che è<br />
espressione della potestà impositiva (art. 19).<br />
Secondo la Cassazione, in tali controversie “manca<br />
una domanda giudiziaria rivolta nei confronti di<br />
un ente dotato di sovranità fiscale; manca, infine,<br />
la contestazione di un atto che sia espressione di<br />
tale potestas” per cui è esclusa la competenza delle<br />
Commissioni tributarie.<br />
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