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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Va osservato che, ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n.<br />

6<strong>00</strong>, il sostituto d’imposta è obbligato ad esercitare<br />

il diritto di rivalsa per le ritenute operate su somme<br />

e redditi indicati agli articoli da 23 a 30. Anzi,<br />

l’obbligo tributario è ancora più pregnante quando<br />

l’art. 64 lo rafforza imponendolo per le ritenute<br />

operate a titolo di acconto e l’art. 35 del D.P.R.<br />

29/9/1973, n. 602, afferma il principio di solidarietà<br />

passiva tra il sostituto d’imposta e il sostituito<br />

sia pure per le ritenute operate a titolo di imposta.<br />

Dal punto di vista operativo la questione della<br />

controversia tra il soggetto erogatore di un<br />

compenso e il soggetto percettore il compenso,<br />

è limitata soltanto al fatto che la ritenuta sia da<br />

applicare o meno a titolo di imposta, fermo restando<br />

che se è operata a titolo di acconto il suo<br />

ammontare può essere scorporato con l’imposta<br />

personale a debito o portato in compensazione<br />

ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241,<br />

o chiesto a rimborso dal sostituito con la dichiarazione<br />

o con un’apposita istanza presentata ai<br />

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602. In<br />

pratica, per evitare l’irrogazione delle sanzioni, il<br />

sostituto d’imposta opera la ritenuta e osserva gli<br />

adempimenti dichiarativi.<br />

Affrontare una causa, sia essa secondo il rito civile<br />

o tributario, significa andare incontro a tempi<br />

lunghi per la sentenza, a rischi procedurali di dichiarazione<br />

di incompetenza del giudice adito ed<br />

a costi certi per la coltivazione della controversia<br />

e probabili nel caso di condanna alle spese.<br />

1. La controversia<br />

La sentenza 26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15031, del tutto innovativa,<br />

ha per oggetto la causa avviata da un avvocato<br />

finalizzata ad ottenere la restituzione della ritenuta<br />

che il Comune di Roma aveva operato al momento<br />

della liquidazione dell’onorario professionale.<br />

Secondo la Cassazione, nelle controversie tra il<br />

sostituto d’imposta e il sostituito, la materia del<br />

contendere non è costituita dalla sussistenza e/o<br />

dal contenuto dell’obbligo di effettuare la ritenuta<br />

(an e quantum), che sono questioni che attengono<br />

al rapporto tributario tra il sostituto d’imposta e<br />

l’erario (e che indubbiamente sono attratte nella<br />

competenza del giudice tributario). Le questioni<br />

relative all’indebito versamento delle ritenute o<br />

Approfondimenti<br />

all’omesso pagamento delle stesse rientrano nella<br />

competenza della giurisdizione speciale in quanto<br />

l’impugnazione dell’atto di richiesta di rimborso<br />

correlata al c.d. “silenzio-rifiuto” o al diniego o<br />

all’atto impositivo hanno per oggetto una pretesa<br />

tributaria.<br />

Invece, il rapporto tra sostituto d’imposta e sostituito<br />

focalizza l’attenzione sul legittimo e corretto<br />

esercizio del diritto di rivalsa che il primo esercita<br />

nell’ambito “di un rapporto di tipo privatistico,<br />

quindi di competenza del giudice ordinario. Il<br />

fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da<br />

una norma tributaria non trasforma il rapporto<br />

tra soggetti privati in un rapporto tributario, di<br />

tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio<br />

del potere impositivo nell’ambito di un rapporto<br />

sussumibile allo schema potestà-soggezione. Se<br />

manca un soggetto investito di potestas impositiva<br />

manca anche il rapporto tributario, così come se<br />

manca un provvedimento che sia espressione di<br />

tale potere non si configura la speciale lite tributaria<br />

che, per definizione, nasce dal contrasto<br />

rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa<br />

impositiva” (sentenza n. 15031 citata).<br />

2. La competenza del giudice tributario<br />

Rientrano nella competenza delle Commissioni<br />

tributarie soltanto le controversie che hanno<br />

per oggetto diretto i rapporti tributari, cioè la<br />

presenza di un soggetto con potestà impositiva e<br />

l’esercizio del potere mediante l’emissione di un<br />

atto di imposizione.<br />

Più in particolare si applica il D.Lgs. 31/12/1992,<br />

n. 546, se la controversia ha i seguenti connotati:<br />

a) l’oggetto del contendere è una disposizione<br />

tributaria (art. 2);<br />

b) la lite è sorta tra soggetti collegati dal rapporto<br />

tributario (art. 10);<br />

c) la controversia ha come volano un atto che è<br />

espressione della potestà impositiva (art. 19).<br />

Secondo la Cassazione, in tali controversie “manca<br />

una domanda giudiziaria rivolta nei confronti di<br />

un ente dotato di sovranità fiscale; manca, infine,<br />

la contestazione di un atto che sia espressione di<br />

tale potestas” per cui è esclusa la competenza delle<br />

Commissioni tributarie.<br />

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