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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong><br />

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appariva nemmeno ragionevole rimettere l’iniziativa<br />

ai tre dipendenti, esponendoli al rischio<br />

di un’accusa di calunnia.<br />

Secondo la Cassazione, quindi, la Beta aveva<br />

operato correttamente, adempiendo all’obbligo<br />

di cui all’art. 2087 c.c., il cui contenuto, nella<br />

situazione sopra descritta, costituiva il legittimo<br />

limite al diritto al consenso espresso richiesto dalla<br />

L. n. 675/1996.<br />

La Suprema Corte aveva già avuto modo di<br />

affermare che l’interesse alla riservatezza, tutelato<br />

dall’ordinamento positivo, recede quando<br />

quest’ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse<br />

giuridicamente rilevante (e tale è quello<br />

previsto dalla legge, allorché questa riconosce il<br />

diritto al creditore di procedere a pignoramento<br />

presso terzi) e nei soli ovvi limiti in cui esso sia<br />

necessario alla tutela. La legge n. 675 del 1996,<br />

Osservatorio Giurisprudenziale<br />

non configurando uno “statuto generale della persona”,<br />

non si applica generalizzatamente ad ogni<br />

situazione soggettiva comunque riconducibile<br />

al novero dei diritti della persona, ma soltanto<br />

a quelle tra le predette situazioni soggettive che<br />

rientrano nell’ambito di applicazione della legge<br />

n. 675 del 1996 come normativamente delineato<br />

in relazione al fenomeno del “trattamento dei dati<br />

personali”, precludendo l’accesso solo per quei<br />

documenti relativi ai dati sensibili della persona<br />

(vita privata, riservatezza sullo stato di salute, fede<br />

religiosa, difesa della dignità umana) (Cass. civ.,<br />

24 maggio 2<strong>00</strong>3, n. 8239).<br />

Deve conseguentemente escludersi che, allorché si<br />

abbia una divulgazione di dati relativi alla persona,<br />

si realizzi sempre e in ogni caso una violazione<br />

della normativa sulla privacy, non potendosi<br />

prescindere da un giudizio di comparazione degli<br />

interessi in gioco, rimesso al giudice di merito.<br />

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