00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Approfondimenti<br />
Ripartizione dell’onere della prova nelle<br />
opposizioni a cartelle di pagamento dell’Inps<br />
in relazione a pretese contributive<br />
ELIA NOTARANGELO<br />
Tribunale di Alba, Sezione <strong>Lavoro</strong>, Est. Marson, 23 maggio 2<strong>00</strong>8<br />
Con ricorso depositato il 4 dicembre 2<strong>00</strong>6 e regolarmente notificato, il signor C.A., titolare della<br />
“FARMACIA (omissis)”, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale I.N.P.S. n. (omissis),<br />
notificata in data 26 ottobre 2<strong>00</strong>6, contestando la fondatezza delle richieste economiche ivi<br />
formulate.<br />
Nel dettaglio, il ricorrente, titolare di farmacia ed iscritto all’albo dei farmacisti e all’ENPAF,<br />
contestava le risultanze del verbale di accertamento I.N.P.S., nonché la conseguente emissione<br />
della cartella esattoriale opposta, con la quale gli venivano addebitate omissioni contributive<br />
nella gestione commercianti relativamente alla posizione della coniuge, iscritta d’ufficio quale<br />
coadiutore familiare, contestando altresì la propria iscrizione nella stessa gestione quale titolare<br />
non attivo.<br />
A fondamento del ricorso sosteneva che, quale che fosse l’attività concretamente svolta all’interno<br />
della propria farmacia, ciò non avrebbe consentito il mutamento della propria qualifica di professionista,<br />
già iscritto alla cassa gestita dal proprio ordine professionale, con illegittima iscrizione<br />
d’ufficio nella gestione commercianti dell’I.N.P.S.<br />
In merito alla posizione del coadiutore affermava l’inesistenza di disposizioni legislative che imponessero<br />
l’iscrizione del collaboratore dell’impresa familiare il cui titolare sia un farmacista nella<br />
gestione commercianti I.N.P.S.<br />
Infine, rilevava l’erroneo sillogismo operato dagli agenti accertatori tra le previsioni nell’atto di<br />
costituzione dell’impresa familiare dell’attività del collaboratore con i requisiti di abitualità e prevalenza<br />
ex l. 662/96, in ogni caso sostenendo l’irrilevanza del fatto che il collaboratore lavorasse<br />
con carattere di abitualità e prevalenza.<br />
Contestava, in via di mero subordine, la quantificazione delle sanzioni, invocando l’applicazione<br />
dell’art. 116, comma decimo, l. 2<strong>00</strong>0/388.<br />
Conveniva quindi in giudizio l’I.N.P.S., nonché la S.C.C.I. e la UNIRISCOSSIONI s.p.a.<br />
Si costituiva in giudizio, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I.,<br />
l’I.N.P.S., il quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.<br />
(omissis)<br />
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