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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Approfondimenti<br />

Ripartizione dell’onere della prova nelle<br />

opposizioni a cartelle di pagamento dell’Inps<br />

in relazione a pretese contributive<br />

ELIA NOTARANGELO<br />

Tribunale di Alba, Sezione <strong>Lavoro</strong>, Est. Marson, 23 maggio 2<strong>00</strong>8<br />

Con ricorso depositato il 4 dicembre 2<strong>00</strong>6 e regolarmente notificato, il signor C.A., titolare della<br />

“FARMACIA (omissis)”, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale I.N.P.S. n. (omissis),<br />

notificata in data 26 ottobre 2<strong>00</strong>6, contestando la fondatezza delle richieste economiche ivi<br />

formulate.<br />

Nel dettaglio, il ricorrente, titolare di farmacia ed iscritto all’albo dei farmacisti e all’ENPAF,<br />

contestava le risultanze del verbale di accertamento I.N.P.S., nonché la conseguente emissione<br />

della cartella esattoriale opposta, con la quale gli venivano addebitate omissioni contributive<br />

nella gestione commercianti relativamente alla posizione della coniuge, iscritta d’ufficio quale<br />

coadiutore familiare, contestando altresì la propria iscrizione nella stessa gestione quale titolare<br />

non attivo.<br />

A fondamento del ricorso sosteneva che, quale che fosse l’attività concretamente svolta all’interno<br />

della propria farmacia, ciò non avrebbe consentito il mutamento della propria qualifica di professionista,<br />

già iscritto alla cassa gestita dal proprio ordine professionale, con illegittima iscrizione<br />

d’ufficio nella gestione commercianti dell’I.N.P.S.<br />

In merito alla posizione del coadiutore affermava l’inesistenza di disposizioni legislative che imponessero<br />

l’iscrizione del collaboratore dell’impresa familiare il cui titolare sia un farmacista nella<br />

gestione commercianti I.N.P.S.<br />

Infine, rilevava l’erroneo sillogismo operato dagli agenti accertatori tra le previsioni nell’atto di<br />

costituzione dell’impresa familiare dell’attività del collaboratore con i requisiti di abitualità e prevalenza<br />

ex l. 662/96, in ogni caso sostenendo l’irrilevanza del fatto che il collaboratore lavorasse<br />

con carattere di abitualità e prevalenza.<br />

Contestava, in via di mero subordine, la quantificazione delle sanzioni, invocando l’applicazione<br />

dell’art. 116, comma decimo, l. 2<strong>00</strong>0/388.<br />

Conveniva quindi in giudizio l’I.N.P.S., nonché la S.C.C.I. e la UNIRISCOSSIONI s.p.a.<br />

Si costituiva in giudizio, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I.,<br />

l’I.N.P.S., il quale concludeva per il rigetto dell’opposizione.<br />

(omissis)<br />

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