00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Ovviamente, non costituisce prova del titolo<br />
o dei presupposti della pretesa contributiva il<br />
provvedimento con cui lo stesso Ente Previdenziale<br />
rivendica la propria pretesa, mentre<br />
potranno esser ritenute valide prove - che<br />
l’Ente ha l’onere di offrire - le risultanze oggettive<br />
del verbale di accertamento ispettivo,<br />
limitatamente ai fatti che gli agenti accertatori<br />
dichiarino essere accaduti direttamente alla<br />
loro presenza, oppure le prove testimoniali a<br />
conforto delle sommarie informazioni raccolte<br />
durante l’ispezione.<br />
Ferma la superiore ragione, l’applicabilità del<br />
principio di vicinanza della prova nel sistema<br />
previdenziale dovrebbe essere esclusa per un<br />
ulteriore motivo, da individuare nella diversità<br />
sostanziale tra un lavoratore (o un paziente di<br />
struttura sanitaria) e l’INPS.<br />
A differenza del primo, che effettivamente incontra<br />
non poche difficoltà nel raggiungere la<br />
prova dei fatti costitutivi della propria pretesa,<br />
almeno in relazione a certi dati o documenti in<br />
possesso del datore di lavoro, l’INPS (come altri<br />
Enti previdenziali ed assistenziali) non è posto in<br />
posizione paritaria, o addirittura di “debolezza”<br />
nei confronti del contribuente, ma dispone di un<br />
ampio e pregnante potere ispettivo e di accertamento,<br />
che gli consente di precostituire le prove<br />
della propria pretesa contributiva.<br />
Non si dimentichi, infatti, che l’Ente previdenziale<br />
può accedere ai luoghi di lavoro o di attività,<br />
pretendere dal titolare dell’impresa l’esibizione di<br />
documentazione aziendale di qualsiasi genere che<br />
abbia pertinenza con gli obblighi contributivi,<br />
raccogliere sommarie informazioni da persone<br />
che si trovano sul luogo di lavoro a vario titolo,<br />
richiedere l’assistenza della forza pubblica, anche<br />
mediante accesso congiunto al servizio ispettivo<br />
della Direzione Provinciale del <strong>Lavoro</strong>.<br />
Viceversa, non sempre il contribuente - colpito<br />
dall’ispezione - ha la facoltà di fornire la prova di<br />
circostanze che, più che essere impeditive, modificative<br />
o estintive, divengono vere e proprie<br />
circostanze negative, quali per l’appunto quelle<br />
da cui risulti l’inesistenza dei presupposti e degli<br />
elementi costitutivi alla base della pretesa contributiva.<br />
Approfondimenti<br />
La conseguenza corollaria di un’applicazione del<br />
principio di vicinanza della prova al sistema previdenziale<br />
sarebbe il rischio di un totale disinteresse<br />
con cui gli Enti Previdenziali avvierebbero<br />
gli accertamenti d’ufficio, consapevoli che ogni<br />
carenza nella fase delle indagini ispettive sarebbe<br />
sopperita dall’addossamento dell’onere della<br />
prova contraria in capo al soggetto indicato quale<br />
contribuente.<br />
Non si può fare a meno di ricordare, in tal senso,<br />
la campagna di iscrizione d’ufficio avviata<br />
dall’INPS nei confronti dei soci di s.n.c., semplicemente<br />
sulla base della loro qualità di soci<br />
risultante dalle iscrizioni alla C.C.I.A.A., senza<br />
alcuna minima previa indagine ispettiva circa<br />
l’esistenza dei presupposti dell’obbligo contributivo<br />
(non diversi da quelli dei familiari coadiutori<br />
del commerciante, ovvero lo svolgimento di<br />
un’attività personale nell’azienda, con caratteri<br />
di abitualità e prevalenza). L’applicazione del criterio<br />
di riparto della prova fondata sulla presunta<br />
vicinanza di essa al socio di s.n.c. (circostanza<br />
del resto non pacifica), permetterebbe all’INPS<br />
di proseguire le iscrizioni in maniera automatica<br />
e senza preventiva ispezione, nell’ambito di una<br />
prassi sicuramente errata.<br />
Vi è un’ulteriore considerazione che fa propendere<br />
gli scriventi nel senso dell’inapplicabilità del principio<br />
di vicinanza della prova al caso di specie. Essa<br />
discende dal fatto che le pronunce giurisprudenziali<br />
che hanno permesso di enucleare il principio disaminato<br />
hanno quasi sempre considerato - quali<br />
più vicine ad una delle parti - prove precostituite<br />
o di facile accesso e disponibilità (si pensi alle cartelle<br />
cliniche ed agli esami diagnostici in possesso<br />
della struttura ospedaliera, al libro matricola da cui<br />
emerga il requisito occupazionale di un’azienda, ai<br />
libri contabili da cui risulti l’andamento economico<br />
connesso al riconoscimento di un premio, etc.).<br />
Ci si chiede, invece, se, a fronte di documenti<br />
che possano esser facilmente acquisiti dall’Ente<br />
previdenziale in sede ispettiva, debba ritenersi<br />
più vicino al presunto debitore/contribuente la<br />
prova dell’assenza dei presupposti della pretesa<br />
contributiva, quando tale prova possa esser data<br />
solo attraverso mezzi di prova costituenda ed in<br />
particolare attraverso la testimonianza, tra le più<br />
incerte nel suo risultato.<br />
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