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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Ovviamente, non costituisce prova del titolo<br />

o dei presupposti della pretesa contributiva il<br />

provvedimento con cui lo stesso Ente Previdenziale<br />

rivendica la propria pretesa, mentre<br />

potranno esser ritenute valide prove - che<br />

l’Ente ha l’onere di offrire - le risultanze oggettive<br />

del verbale di accertamento ispettivo,<br />

limitatamente ai fatti che gli agenti accertatori<br />

dichiarino essere accaduti direttamente alla<br />

loro presenza, oppure le prove testimoniali a<br />

conforto delle sommarie informazioni raccolte<br />

durante l’ispezione.<br />

Ferma la superiore ragione, l’applicabilità del<br />

principio di vicinanza della prova nel sistema<br />

previdenziale dovrebbe essere esclusa per un<br />

ulteriore motivo, da individuare nella diversità<br />

sostanziale tra un lavoratore (o un paziente di<br />

struttura sanitaria) e l’INPS.<br />

A differenza del primo, che effettivamente incontra<br />

non poche difficoltà nel raggiungere la<br />

prova dei fatti costitutivi della propria pretesa,<br />

almeno in relazione a certi dati o documenti in<br />

possesso del datore di lavoro, l’INPS (come altri<br />

Enti previdenziali ed assistenziali) non è posto in<br />

posizione paritaria, o addirittura di “debolezza”<br />

nei confronti del contribuente, ma dispone di un<br />

ampio e pregnante potere ispettivo e di accertamento,<br />

che gli consente di precostituire le prove<br />

della propria pretesa contributiva.<br />

Non si dimentichi, infatti, che l’Ente previdenziale<br />

può accedere ai luoghi di lavoro o di attività,<br />

pretendere dal titolare dell’impresa l’esibizione di<br />

documentazione aziendale di qualsiasi genere che<br />

abbia pertinenza con gli obblighi contributivi,<br />

raccogliere sommarie informazioni da persone<br />

che si trovano sul luogo di lavoro a vario titolo,<br />

richiedere l’assistenza della forza pubblica, anche<br />

mediante accesso congiunto al servizio ispettivo<br />

della Direzione Provinciale del <strong>Lavoro</strong>.<br />

Viceversa, non sempre il contribuente - colpito<br />

dall’ispezione - ha la facoltà di fornire la prova di<br />

circostanze che, più che essere impeditive, modificative<br />

o estintive, divengono vere e proprie<br />

circostanze negative, quali per l’appunto quelle<br />

da cui risulti l’inesistenza dei presupposti e degli<br />

elementi costitutivi alla base della pretesa contributiva.<br />

Approfondimenti<br />

La conseguenza corollaria di un’applicazione del<br />

principio di vicinanza della prova al sistema previdenziale<br />

sarebbe il rischio di un totale disinteresse<br />

con cui gli Enti Previdenziali avvierebbero<br />

gli accertamenti d’ufficio, consapevoli che ogni<br />

carenza nella fase delle indagini ispettive sarebbe<br />

sopperita dall’addossamento dell’onere della<br />

prova contraria in capo al soggetto indicato quale<br />

contribuente.<br />

Non si può fare a meno di ricordare, in tal senso,<br />

la campagna di iscrizione d’ufficio avviata<br />

dall’INPS nei confronti dei soci di s.n.c., semplicemente<br />

sulla base della loro qualità di soci<br />

risultante dalle iscrizioni alla C.C.I.A.A., senza<br />

alcuna minima previa indagine ispettiva circa<br />

l’esistenza dei presupposti dell’obbligo contributivo<br />

(non diversi da quelli dei familiari coadiutori<br />

del commerciante, ovvero lo svolgimento di<br />

un’attività personale nell’azienda, con caratteri<br />

di abitualità e prevalenza). L’applicazione del criterio<br />

di riparto della prova fondata sulla presunta<br />

vicinanza di essa al socio di s.n.c. (circostanza<br />

del resto non pacifica), permetterebbe all’INPS<br />

di proseguire le iscrizioni in maniera automatica<br />

e senza preventiva ispezione, nell’ambito di una<br />

prassi sicuramente errata.<br />

Vi è un’ulteriore considerazione che fa propendere<br />

gli scriventi nel senso dell’inapplicabilità del principio<br />

di vicinanza della prova al caso di specie. Essa<br />

discende dal fatto che le pronunce giurisprudenziali<br />

che hanno permesso di enucleare il principio disaminato<br />

hanno quasi sempre considerato - quali<br />

più vicine ad una delle parti - prove precostituite<br />

o di facile accesso e disponibilità (si pensi alle cartelle<br />

cliniche ed agli esami diagnostici in possesso<br />

della struttura ospedaliera, al libro matricola da cui<br />

emerga il requisito occupazionale di un’azienda, ai<br />

libri contabili da cui risulti l’andamento economico<br />

connesso al riconoscimento di un premio, etc.).<br />

Ci si chiede, invece, se, a fronte di documenti<br />

che possano esser facilmente acquisiti dall’Ente<br />

previdenziale in sede ispettiva, debba ritenersi<br />

più vicino al presunto debitore/contribuente la<br />

prova dell’assenza dei presupposti della pretesa<br />

contributiva, quando tale prova possa esser data<br />

solo attraverso mezzi di prova costituenda ed in<br />

particolare attraverso la testimonianza, tra le più<br />

incerte nel suo risultato.<br />

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