00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Giudice ordinario o tributario<br />
per le controversie tra il sostituto<br />
d’imposta e il sostituito?<br />
Sono attratte nella competenza del giudice ordinario,<br />
e non del giudice tributario, le controversie<br />
tra il sostituto d’imposta e il sostituito aventi per<br />
oggetto l’esercizio del diritto di rivalsa del primo<br />
sul secondo per le ritenute operate. La sentenza<br />
26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15031, della Cassazione si pone in<br />
contrasto con precedenti pronunce che avevano<br />
attribuito la competenza alle Commissioni Tributarie.<br />
Tuttavia, curiosamente, la sentenza 26/<br />
6/2<strong>00</strong>9, n. 15047, afferma esattamente l’opposto.<br />
Preliminarmente, prima di procedere oltre, si<br />
ricorda che la C.M. 23/4/1996, n. 98/E, aveva attratto<br />
nell’ambito della giustizia tributaria “anche<br />
le controversie tra sostituto e sostituito d’imposta<br />
in ordine alla legittimità ed alla misura delle ritenute<br />
alla fonte applicate”.<br />
Con la sentenza 30/10/2<strong>00</strong>8, n. 26013, la Cassazione<br />
aveva affermato la giurisdizione del giudice<br />
ordinario per le controversie in cui l’oggetto del<br />
contendere non è l’esistenza o la quantificazione<br />
dell’obbligazione tributaria, cioè l’an o il quantum,<br />
ma solo i rapporti di credito-debito tra le parti.<br />
In base alla sentenza 2/7/2<strong>00</strong>8, n. 18034, emessa<br />
a Sezioni Unite, le controversie sono devolute<br />
al giudice tributario in quanto “la controversia<br />
tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad<br />
oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle<br />
somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non<br />
detratta dagli importi erogati al secondo non<br />
diversamente da quella promossa dal sostituito<br />
nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento<br />
(anche) di quella parte del suo credito che<br />
SERGIO MOGOROVICH<br />
Approfondimenti<br />
il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo<br />
di ritenuta d’imposta, rientra nella giurisdizione<br />
delle Commissioni tributarie, e non del giudice<br />
ordinario, posto che in entrambi i casi, l’indagine<br />
della legittimità della ritenuta non integra una<br />
mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere<br />
delibata incidentalmente, ma comporta una<br />
causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la<br />
quale deve essere definita con effetti di giudicato<br />
sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione,<br />
spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio<br />
necessario anche dell’amministrazione finanziaria.<br />
Né l’applicazione di tale principio trova ostacolo<br />
nel carattere “impugnatorio” della giurisdizione<br />
delle commissioni tributarie - il quale presuppone<br />
la presenza di un provvedimento dell’amministrazione<br />
contro cui proporre quel reclamo che<br />
costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta<br />
giurisdizione - giacché, come il sostituito, nel caso<br />
di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere,<br />
presentata la dichiarazione annuale, la procedura<br />
di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti<br />
di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà<br />
a sua volta formulare richiesta di restituzione al<br />
fisco in particolare rappresentando le ragioni<br />
prospettate dal presunto debitore d’imposta per<br />
sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il<br />
rigetto - con ricorso rivolto anche nei confronti<br />
del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e,<br />
quindi, da considerarsi litisconsorte necessario”.<br />
Le stesse argomentazioni sono presenti anche<br />
nelle sentenze 12/1/2<strong>00</strong>7, n. 418, 24/10/2<strong>00</strong>7, n.<br />
22266 e 15/11/2<strong>00</strong>5, n. 23019.<br />
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