09.06.2013 Views

00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Giudice ordinario o tributario<br />

per le controversie tra il sostituto<br />

d’imposta e il sostituito?<br />

Sono attratte nella competenza del giudice ordinario,<br />

e non del giudice tributario, le controversie<br />

tra il sostituto d’imposta e il sostituito aventi per<br />

oggetto l’esercizio del diritto di rivalsa del primo<br />

sul secondo per le ritenute operate. La sentenza<br />

26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15031, della Cassazione si pone in<br />

contrasto con precedenti pronunce che avevano<br />

attribuito la competenza alle Commissioni Tributarie.<br />

Tuttavia, curiosamente, la sentenza 26/<br />

6/2<strong>00</strong>9, n. 15047, afferma esattamente l’opposto.<br />

Preliminarmente, prima di procedere oltre, si<br />

ricorda che la C.M. 23/4/1996, n. 98/E, aveva attratto<br />

nell’ambito della giustizia tributaria “anche<br />

le controversie tra sostituto e sostituito d’imposta<br />

in ordine alla legittimità ed alla misura delle ritenute<br />

alla fonte applicate”.<br />

Con la sentenza 30/10/2<strong>00</strong>8, n. 26013, la Cassazione<br />

aveva affermato la giurisdizione del giudice<br />

ordinario per le controversie in cui l’oggetto del<br />

contendere non è l’esistenza o la quantificazione<br />

dell’obbligazione tributaria, cioè l’an o il quantum,<br />

ma solo i rapporti di credito-debito tra le parti.<br />

In base alla sentenza 2/7/2<strong>00</strong>8, n. 18034, emessa<br />

a Sezioni Unite, le controversie sono devolute<br />

al giudice tributario in quanto “la controversia<br />

tra sostituto d’imposta e sostituito, avente ad<br />

oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle<br />

somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non<br />

detratta dagli importi erogati al secondo non<br />

diversamente da quella promossa dal sostituito<br />

nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento<br />

(anche) di quella parte del suo credito che<br />

SERGIO MOGOROVICH<br />

Approfondimenti<br />

il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo<br />

di ritenuta d’imposta, rientra nella giurisdizione<br />

delle Commissioni tributarie, e non del giudice<br />

ordinario, posto che in entrambi i casi, l’indagine<br />

della legittimità della ritenuta non integra una<br />

mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere<br />

delibata incidentalmente, ma comporta una<br />

causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la<br />

quale deve essere definita con effetti di giudicato<br />

sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione,<br />

spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio<br />

necessario anche dell’amministrazione finanziaria.<br />

Né l’applicazione di tale principio trova ostacolo<br />

nel carattere “impugnatorio” della giurisdizione<br />

delle commissioni tributarie - il quale presuppone<br />

la presenza di un provvedimento dell’amministrazione<br />

contro cui proporre quel reclamo che<br />

costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta<br />

giurisdizione - giacché, come il sostituito, nel caso<br />

di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere,<br />

presentata la dichiarazione annuale, la procedura<br />

di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti<br />

di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà<br />

a sua volta formulare richiesta di restituzione al<br />

fisco in particolare rappresentando le ragioni<br />

prospettate dal presunto debitore d’imposta per<br />

sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il<br />

rigetto - con ricorso rivolto anche nei confronti<br />

del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e,<br />

quindi, da considerarsi litisconsorte necessario”.<br />

Le stesse argomentazioni sono presenti anche<br />

nelle sentenze 12/1/2<strong>00</strong>7, n. 418, 24/10/2<strong>00</strong>7, n.<br />

22266 e 15/11/2<strong>00</strong>5, n. 23019.<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!