00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Concordando con i giudici d’appello, la Cassazione<br />
rileva che trasferimento d’azienda e procedure<br />
di mobilità costituiscono due discipline<br />
distinte, non sovrapponibili, che perseguono fini<br />
ed hanno ambiti operativi nettamente distinti.<br />
In effetti, viene osservato che, nel caso di trasferimento<br />
d’azienda, ci si trova in un quadro di<br />
occupazione strutturalmente stabile, mentre lo<br />
spostamento dei lavoratori appare più che altro<br />
volto “…a soddisfare non decifrabili esigenze di<br />
gruppi societari che, in ragione dei loro stretti<br />
collegamenti, presentano interessi in tutto o in<br />
parte coincidenti…”.<br />
Ancora più precisamente, la Corte osserva che (e<br />
l’ovvio riferimento è ai concetti di “collegamento<br />
o controllo” contenuti nel comma 4/bis dell’art.<br />
8 della legge più volte richiamata) assumono<br />
rilevanza ostativa alla concessione dei benefici<br />
in controversia “…quei rapporti tra le imprese<br />
che si traducano, sul piano fattuale, in condotte<br />
costanti e coordinate di collaborazione e comune<br />
agire sul mercato in ragione di un comune nucleo<br />
proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti<br />
costanti legami di interessi anche essi comuni<br />
(legami di coniugio, di parentela, di affinità o<br />
finanche di collaudata e consolidata amicizia tra<br />
soci, ecc.) che inducano ad attuare ristrutturazioni<br />
aziendali, comportanti il licenziamento da<br />
parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da<br />
parte dell’altra [...] influenzate oggettivamente da<br />
Approfondimenti<br />
finalità diverse da quelle per le quali sono stati<br />
riconosciuti i benefici di cui al citato art. 8…”.<br />
In conclusione, risulta confermata dalla Cassazione<br />
la validità degli elementi, evidenziati nei<br />
precedenti gradi di giudizio, a sostegno della applicabilità<br />
in specie del disposto dell’art. 8 comma<br />
4/bis della legge n. 223/91. Tali elementi evidenziavano<br />
“…un indubbio intreccio di interessi<br />
tra le compagini societarie, dato dalla presenza<br />
di un azionista di riferimento, pur in presenza di<br />
un azionariato alquanto frazionato…”. Viene poi<br />
posto l’accento, quale elemento a sostegno della<br />
continuità aziendale, sul fatto che il trasferimento<br />
di parte dei lavoratori fosse avvenuto immediatamente<br />
alla conclusione del periodo di preavviso,<br />
mentre per altra parte di maestranze tale trasferimento<br />
era stato effettuato dopo un periodo di<br />
tempo significativamente breve.<br />
In definitiva, appare estremamente consistente il<br />
rilievo dato dai giudici di legittimità agli aspetti<br />
sostanziali dei rapporti tra le società coinvolte,<br />
al fine di valutare il diritto a fruire delle agevolazioni<br />
contributive connesse al collocamento dei<br />
lavoratori posti (in questo caso in modo fittizio)<br />
in mobilità, escludendo che debbano essere tenuti<br />
in considerazione gli aspetti della situazione<br />
che appaiano rispettosi esclusivamente in modo<br />
formale delle condizioni imposte dalle procedure<br />
di mobilità.<br />
33