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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Concordando con i giudici d’appello, la Cassazione<br />

rileva che trasferimento d’azienda e procedure<br />

di mobilità costituiscono due discipline<br />

distinte, non sovrapponibili, che perseguono fini<br />

ed hanno ambiti operativi nettamente distinti.<br />

In effetti, viene osservato che, nel caso di trasferimento<br />

d’azienda, ci si trova in un quadro di<br />

occupazione strutturalmente stabile, mentre lo<br />

spostamento dei lavoratori appare più che altro<br />

volto “…a soddisfare non decifrabili esigenze di<br />

gruppi societari che, in ragione dei loro stretti<br />

collegamenti, presentano interessi in tutto o in<br />

parte coincidenti…”.<br />

Ancora più precisamente, la Corte osserva che (e<br />

l’ovvio riferimento è ai concetti di “collegamento<br />

o controllo” contenuti nel comma 4/bis dell’art.<br />

8 della legge più volte richiamata) assumono<br />

rilevanza ostativa alla concessione dei benefici<br />

in controversia “…quei rapporti tra le imprese<br />

che si traducano, sul piano fattuale, in condotte<br />

costanti e coordinate di collaborazione e comune<br />

agire sul mercato in ragione di un comune nucleo<br />

proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti<br />

costanti legami di interessi anche essi comuni<br />

(legami di coniugio, di parentela, di affinità o<br />

finanche di collaudata e consolidata amicizia tra<br />

soci, ecc.) che inducano ad attuare ristrutturazioni<br />

aziendali, comportanti il licenziamento da<br />

parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da<br />

parte dell’altra [...] influenzate oggettivamente da<br />

Approfondimenti<br />

finalità diverse da quelle per le quali sono stati<br />

riconosciuti i benefici di cui al citato art. 8…”.<br />

In conclusione, risulta confermata dalla Cassazione<br />

la validità degli elementi, evidenziati nei<br />

precedenti gradi di giudizio, a sostegno della applicabilità<br />

in specie del disposto dell’art. 8 comma<br />

4/bis della legge n. 223/91. Tali elementi evidenziavano<br />

“…un indubbio intreccio di interessi<br />

tra le compagini societarie, dato dalla presenza<br />

di un azionista di riferimento, pur in presenza di<br />

un azionariato alquanto frazionato…”. Viene poi<br />

posto l’accento, quale elemento a sostegno della<br />

continuità aziendale, sul fatto che il trasferimento<br />

di parte dei lavoratori fosse avvenuto immediatamente<br />

alla conclusione del periodo di preavviso,<br />

mentre per altra parte di maestranze tale trasferimento<br />

era stato effettuato dopo un periodo di<br />

tempo significativamente breve.<br />

In definitiva, appare estremamente consistente il<br />

rilievo dato dai giudici di legittimità agli aspetti<br />

sostanziali dei rapporti tra le società coinvolte,<br />

al fine di valutare il diritto a fruire delle agevolazioni<br />

contributive connesse al collocamento dei<br />

lavoratori posti (in questo caso in modo fittizio)<br />

in mobilità, escludendo che debbano essere tenuti<br />

in considerazione gli aspetti della situazione<br />

che appaiano rispettosi esclusivamente in modo<br />

formale delle condizioni imposte dalle procedure<br />

di mobilità.<br />

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