00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Approfondimenti<br />
Al proposito, deve evidenziarsi che il difensore dei ricorrenti, in relazione alle singole fattispecie<br />
dedotte in ciascuno dei giudizi riuniti, ha sollevato rilievi estremamente generici, tali da impedire<br />
un vaglio in concreto della fondatezza di questi, al proposito non ritenendosi sufficiente la mera contestazione<br />
(o interpretazione) di quanto riportato (o non riportato) nei verbali di accertamento.<br />
Particolarmente significativo a tale scopo si ritiene il fatto che il difensore dei ricorrenti non abbia<br />
formulato alcun capitolo di prova orale a sostegno delle proprie ragioni e che l’unica prova documentale<br />
allegata all’udienza fissata per gli incombenti di cui all’art. 429 c.p.c., ritenuta utilizzabile<br />
in assenza di rilievi da parte del resistente, sia costituita da una genericissima rilevazione statistica<br />
su base nazionale.<br />
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere l’infondatezza dei rilievi sotto questo profilo<br />
formulati.<br />
Quanto esposto si ritiene assorbente anche in relazione alla domanda subordinata di declaratoria di<br />
illegittimità del verbale per assenza di riscontri probatori, pure sollevata dal difensore dei ricorrenti.<br />
Quanto alla pretesa insussistenza dei dati sulla base dei quali calcolare la contribuzione dovuta dai ricorrenti<br />
Non condivisibile si ritiene quanto dedotto dal difensore dei ricorrenti circa il fatto che l’I.N.P.S.<br />
avrebbe erroneamente fatto riferimento ai dati di natura prettamente fiscale comunicati dai titolari<br />
delle farmacie, deducendone l’inutilizzabilità a fini previdenziali.<br />
Tale impostazione non può essere condivisa alla luce di quanto previsto dall’art. 1 comma quinto<br />
l. 233/1990, ai sensi del quale “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti<br />
alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività<br />
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante<br />
dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo<br />
all’anno precedente”.<br />
Quanto al regime sanzionatorio applicabile ed alla prescrizione<br />
Lo scrivente condivide al proposito le argomentazioni proposte dal difensore dei ricorrenti, il quale<br />
ha invocato, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 116, comma decimo l. 388/2<strong>00</strong>0 per i casi<br />
di omissione contributiva.<br />
La norma in questione prevede che “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o<br />
premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o<br />
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede<br />
giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il<br />
termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso<br />
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40<br />
per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.<br />
Ritiene questo giudice che la fattispecie appena descritta possa dirsi pacificamente integrata nel caso<br />
di specie, allo scopo essendo sufficiente considerare che la mancata iscrizione dei coadiuvanti derivi<br />
da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali e amministrativi.<br />
Lo stesso istituto resistente ha assunto sul punto decisioni che sono mutate nel tempo, escludendo<br />
inizialmente la sussistenza di un tale obbligo, per poi ammetterlo a condizione del ricorrere di<br />
determinati requisiti, infine provvedendo, a partire dal 2<strong>00</strong>4 e quindi a circa vent’anni di distanza<br />
dall’ultima indicazione, ad iscrivere d’ufficio i collaboratori familiari in fattispecie come quella<br />
qui affrontata.<br />
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