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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

3. La procedura contenziosa<br />

Secondo la Cassazione le liti tra il sostituto d’imposta<br />

e il sostituito hanno per oggetto la legittimità<br />

della rivalsa, in relazione sia all’an sia al quantum,<br />

del primo nei confronti del secondo per cui, se è<br />

stato versato più del dovuto o è stato effettuato<br />

un versamento non dovuto, entrambi possono<br />

chiedere il rimborso attivando il giudice tributario<br />

contro il rifiuto. In questa cornice è competente:<br />

a) il “giudice ordinario per errori di calcolo che non<br />

abbiano inciso sui versamenti a favore del fisco”;<br />

b) il giudice tributario “se invece si tratta di lite che<br />

abbia effetti nei confronti del fisco” cioè se il sostituto<br />

d’imposta ha versato una ritenuta non dovuta<br />

o in eccesso, rivalendosi o meno sul sostituto.<br />

La sentenza richiama, per coerenza, i pronunciamenti<br />

in materia di IVA relativamente alla<br />

domanda proposta dal consumatore finale nei confronti<br />

del soggetto IVA per ottenere la restituzione<br />

del maggior importo addebitato per rivalsa.<br />

4. Conclusioni<br />

La pronuncia, anche se sul filo dell’interpretazione<br />

può essere considerata corretta, si presta a critiche<br />

poiché può disorientare il contribuente. In pratica,<br />

se il sostituto, per errore, ha versato all’erario una<br />

somma non dovuta, non può rivalersi sul sostituito<br />

il quale, avanti il giudice ordinario può difendere il<br />

proprio diritto (ad es., l’applicazione della ritenuta<br />

sulle spese rimborsate a piè di lista). Se, invece, il<br />

sostituto osserva correttamente gli obblighi di applicazione<br />

della ritenuta per rivalsa e di versamento o si<br />

accolla l’onere finanziario, rinunciando a trasferirlo<br />

sul percipiente il reddito (esponendosi all’irrogazione<br />

delle sanzioni se la rivalsa è obbligatoria) ovvero,<br />

esercitando la rivalsa, si espone al rischio di contestazione,<br />

sul fatto che la ritenuta è stata operata in<br />

misura superiore al dovuto o non andava eseguita.<br />

La sentenza, tuttavia, non affronta il problema<br />

dell’applicazione della ritenuta su di un compenso<br />

o reddito di incerta imposizione fiscale: il sostituto<br />

d’imposta, cautelativamente, ha operato la ritenuta<br />

(mentre il sostituito la ritiene non dovuta) al<br />

fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni. Quale<br />

è il giudice competente a decidere se la ritenuta<br />

è stata operata correttamente?<br />

Approfondimenti<br />

La Cassazione (sentenza 22/1/2<strong>00</strong>3, n. 865) ha<br />

affermato che le controversie tra il sostituto d’imposta<br />

e il sostituito (cioè tra il datore di lavoro e<br />

il dipendente) non sono devolute alla cognizione<br />

delle Commissioni tributarie qualora non siano<br />

inerenti alla legittimità dell’applicazione delle<br />

ritenute d’acconto (cioè l’obbligo di operarle<br />

sulle retribuzioni) ma abbiano per oggetto esclusivamente<br />

l’interpretazione della volontà delle<br />

parti con riferimento alla circostanza se la somma<br />

pattuita debba essere erogata al lordo oppure al<br />

netto della ritenuta d’acconto, nel qual caso la<br />

controversia è devoluta al giudice ordinario.<br />

5. La sentenza 26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15047<br />

Con tale pronuncia, espressa a Sezioni Unite, la<br />

Suprema Corte è ritornata nell’alveo della competenza<br />

della giurisdizione tributaria richiamando<br />

le sentenze 15/11/2<strong>00</strong>5, n. 23019, 6/6/2<strong>00</strong>3, n.<br />

9074, 6/6/2<strong>00</strong>2, n. 8228, e 17/11/1999, n. 787.<br />

L’organo giudicante ha dichiarato la competenza<br />

del giudice ordinario qualora il lavoratore richieda<br />

il risarcimento dei danni correlato al ritardo nella<br />

corresponsione di una parte della retribuzione<br />

e alla maggiore imposta pagata per effetto del<br />

cumulo del compenso in misura tale da collocare<br />

il reddito imponibile in uno scaglione superiore:<br />

“pur vertendo tra sostituito e sostituto d’imposta,<br />

infatti, la controversia non ha ad oggetto la legittimità<br />

della ritenuta d’imposta applicata dal datore<br />

di lavoro, e pertanto, non presupponendo la definizione<br />

di una causa tributaria avente carattere<br />

pregiudiziale, esula dalla giurisdizione delle commissioni<br />

tributarie”. La sentenza evidenzia che se<br />

la competenza fosse attribuita a due giudici diversi<br />

(cioè quello ordinario per l’applicazione della ritenuta)<br />

e quello tributario (per la legittimità della<br />

ritenuta), il sostituto sarebbe soggetto al rischio di<br />

pagare due volte la stessa somma in base a due pronunce<br />

contrastanti provenienti da giudici diversi<br />

qualora il giudice ordinario dovesse dichiarare<br />

l’illegittimità della ritenuta con l’obbligo di corrispondere<br />

l’importo trattenuto alla controparte<br />

e il giudice tributario dovesse rifiutare il rimborso<br />

dichiarando pienamente legittima la ritenuta.<br />

In sintesi, questo è il ragionamento più logico e<br />

corretto.<br />

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