00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
3. La procedura contenziosa<br />
Secondo la Cassazione le liti tra il sostituto d’imposta<br />
e il sostituito hanno per oggetto la legittimità<br />
della rivalsa, in relazione sia all’an sia al quantum,<br />
del primo nei confronti del secondo per cui, se è<br />
stato versato più del dovuto o è stato effettuato<br />
un versamento non dovuto, entrambi possono<br />
chiedere il rimborso attivando il giudice tributario<br />
contro il rifiuto. In questa cornice è competente:<br />
a) il “giudice ordinario per errori di calcolo che non<br />
abbiano inciso sui versamenti a favore del fisco”;<br />
b) il giudice tributario “se invece si tratta di lite che<br />
abbia effetti nei confronti del fisco” cioè se il sostituto<br />
d’imposta ha versato una ritenuta non dovuta<br />
o in eccesso, rivalendosi o meno sul sostituto.<br />
La sentenza richiama, per coerenza, i pronunciamenti<br />
in materia di IVA relativamente alla<br />
domanda proposta dal consumatore finale nei confronti<br />
del soggetto IVA per ottenere la restituzione<br />
del maggior importo addebitato per rivalsa.<br />
4. Conclusioni<br />
La pronuncia, anche se sul filo dell’interpretazione<br />
può essere considerata corretta, si presta a critiche<br />
poiché può disorientare il contribuente. In pratica,<br />
se il sostituto, per errore, ha versato all’erario una<br />
somma non dovuta, non può rivalersi sul sostituito<br />
il quale, avanti il giudice ordinario può difendere il<br />
proprio diritto (ad es., l’applicazione della ritenuta<br />
sulle spese rimborsate a piè di lista). Se, invece, il<br />
sostituto osserva correttamente gli obblighi di applicazione<br />
della ritenuta per rivalsa e di versamento o si<br />
accolla l’onere finanziario, rinunciando a trasferirlo<br />
sul percipiente il reddito (esponendosi all’irrogazione<br />
delle sanzioni se la rivalsa è obbligatoria) ovvero,<br />
esercitando la rivalsa, si espone al rischio di contestazione,<br />
sul fatto che la ritenuta è stata operata in<br />
misura superiore al dovuto o non andava eseguita.<br />
La sentenza, tuttavia, non affronta il problema<br />
dell’applicazione della ritenuta su di un compenso<br />
o reddito di incerta imposizione fiscale: il sostituto<br />
d’imposta, cautelativamente, ha operato la ritenuta<br />
(mentre il sostituito la ritiene non dovuta) al<br />
fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni. Quale<br />
è il giudice competente a decidere se la ritenuta<br />
è stata operata correttamente?<br />
Approfondimenti<br />
La Cassazione (sentenza 22/1/2<strong>00</strong>3, n. 865) ha<br />
affermato che le controversie tra il sostituto d’imposta<br />
e il sostituito (cioè tra il datore di lavoro e<br />
il dipendente) non sono devolute alla cognizione<br />
delle Commissioni tributarie qualora non siano<br />
inerenti alla legittimità dell’applicazione delle<br />
ritenute d’acconto (cioè l’obbligo di operarle<br />
sulle retribuzioni) ma abbiano per oggetto esclusivamente<br />
l’interpretazione della volontà delle<br />
parti con riferimento alla circostanza se la somma<br />
pattuita debba essere erogata al lordo oppure al<br />
netto della ritenuta d’acconto, nel qual caso la<br />
controversia è devoluta al giudice ordinario.<br />
5. La sentenza 26/6/2<strong>00</strong>9, n. 15047<br />
Con tale pronuncia, espressa a Sezioni Unite, la<br />
Suprema Corte è ritornata nell’alveo della competenza<br />
della giurisdizione tributaria richiamando<br />
le sentenze 15/11/2<strong>00</strong>5, n. 23019, 6/6/2<strong>00</strong>3, n.<br />
9074, 6/6/2<strong>00</strong>2, n. 8228, e 17/11/1999, n. 787.<br />
L’organo giudicante ha dichiarato la competenza<br />
del giudice ordinario qualora il lavoratore richieda<br />
il risarcimento dei danni correlato al ritardo nella<br />
corresponsione di una parte della retribuzione<br />
e alla maggiore imposta pagata per effetto del<br />
cumulo del compenso in misura tale da collocare<br />
il reddito imponibile in uno scaglione superiore:<br />
“pur vertendo tra sostituito e sostituto d’imposta,<br />
infatti, la controversia non ha ad oggetto la legittimità<br />
della ritenuta d’imposta applicata dal datore<br />
di lavoro, e pertanto, non presupponendo la definizione<br />
di una causa tributaria avente carattere<br />
pregiudiziale, esula dalla giurisdizione delle commissioni<br />
tributarie”. La sentenza evidenzia che se<br />
la competenza fosse attribuita a due giudici diversi<br />
(cioè quello ordinario per l’applicazione della ritenuta)<br />
e quello tributario (per la legittimità della<br />
ritenuta), il sostituto sarebbe soggetto al rischio di<br />
pagare due volte la stessa somma in base a due pronunce<br />
contrastanti provenienti da giudici diversi<br />
qualora il giudice ordinario dovesse dichiarare<br />
l’illegittimità della ritenuta con l’obbligo di corrispondere<br />
l’importo trattenuto alla controparte<br />
e il giudice tributario dovesse rifiutare il rimborso<br />
dichiarando pienamente legittima la ritenuta.<br />
In sintesi, questo è il ragionamento più logico e<br />
corretto.<br />
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