00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
Sulla scorta dell’orientamento generale espresso<br />
nella menzionata circolare, i servizi ispettivi presso<br />
le sedi INPS hanno compiuto accertamenti presso<br />
migliaia di farmacie sull’intero territorio nazionale.<br />
Pur non dando per pacifica la ricostruzione fornita<br />
dall’INPS, avversata dalle Associazioni di<br />
categoria dei Farmacisti ed oggetto comunque<br />
di contrasti giurisprudenziali, si deve partire dal<br />
presupposto che il Giudice del <strong>Lavoro</strong> di Alba ha<br />
ritenuto di aderirvi.<br />
Non è seriamente contestabile, peraltro, che<br />
- anche a sposare la tesi dell’Ente Previdenziale<br />
- l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti<br />
ed il relativo obbligo contributivo, imposto ai<br />
familiari coadiutori del farmacista, passino necessariamente<br />
attraverso la sussistenza di tre requisiti,<br />
che debbono essere accertati nel concreto:<br />
la commercializzazione, da parte del farmacista,<br />
di prodotti diversi da quelli medici o medicali<br />
citati all’art. 4 del D.Lgs. 114/98 4 ;<br />
lo svolgimento, da parte del familiare, risultante<br />
coadiutore dell’impresa familiare, di un’attività<br />
lavorativa diretta all’interno della Farmacia 5 ;<br />
lo svolgimento, da parte del familiare coadiutore,<br />
di un’attività con caratteri di prevalenza<br />
e continuatività.<br />
Sembra, peraltro, che gli accertamenti ispettivi<br />
avviati dalle sedi dell’INPS in tutta Italia - ivi<br />
compresi quelli posti a base delle cartelle esattoriali<br />
opposte, su cui è intervenuta la sentenza<br />
commentata -, si siano limitati a verificare, mediante<br />
supporto documentale, che i farmacisti<br />
fossero iscritti alla C.C.I.A.A., come piccoli<br />
imprenditori, e che sussistessero delle imprese<br />
familiari, facendone discendere de plano ed in<br />
via generalizzata l’iscrizione di tutti i familiari<br />
coadiutori risultanti dalla documentazione. Sem-<br />
Approfondimenti<br />
bra, inoltre, che gli agenti ispettori non abbiano<br />
verificato lo svolgimento in concreto, da parte dei<br />
farmacisti, dell’attività di commercializzazione dei<br />
parafarmaci (dandolo come fatto notorio), ovvero<br />
lo svolgimento in concreto di attività lavorativa<br />
all’interno della farmacia da parte dei familiari del<br />
titolare (tanto meno avendo rilevato i caratteri<br />
dell’abitualità e prevalenza).<br />
Gli atti introduttivi delle cause decise dal Giudice<br />
del <strong>Lavoro</strong> di Alba con la sentenza in commento,<br />
forse fondandosi sul maggioritario orientamento<br />
giurisprudenziale formatosi in materia di ripartizione<br />
dell’onere della prova nelle controversie previdenziali<br />
(ut infra), si sono limitati a contestare la<br />
pretesa dell’INPS, evidenziando la mancata prova,<br />
da parte dell’Ente previdenziale, circa l’esistenza<br />
degli elementi costitutivi della pretesa azionata,<br />
così come sopra descritti.<br />
Il Giudice del <strong>Lavoro</strong> adito, tuttavia, ha rigettato<br />
le opposizioni, censurando la genericità delle contestazioni<br />
e l’assenza di idonee offerte istruttorie<br />
(in particolare della prova testimoniale) da parte<br />
degli stessi ricorrenti.<br />
Tra le ragioni di detto convincimento vi è, in<br />
primo luogo, l’attribuzione al verbale di accertamento<br />
- prodotto dagli stessi ricorrenti - del valore<br />
di prova documentale, atta di per sé a far ritener<br />
fondata la pretesa previdenziale.<br />
Partendo da tale presupposto, il Giudicante ha ritenuto<br />
applicabile alla fattispecie il II comma dell’art.<br />
2697 c.c., secondo cui grava su chi intende contestare<br />
l’efficacia dei fatti costituenti il fondamento<br />
della domanda avversaria, l’onere di dimostrare la<br />
sussistenza dei fatti sui quali l’eccezione si fonda.<br />
Infine, ed è questo il punto nodale della decisione<br />
- che rende unico l’orientamento giurisprudenziale,<br />
almeno ad oggi -, il Giudice del <strong>Lavoro</strong> ha<br />
esteso alla fattispecie il principio di c.d. riferibilità<br />
(4) Secondo altri giudici di merito che hanno deciso sulla materia, non è corretto presumere “sempre e comunque in una farmacia, sol perché<br />
moderna e adeguata alle esigenze della utenza, l’effettivo utilizzo della autorizzazione commerciale alla vendita dei generi merceologici elencati<br />
nella Tabella n. 9 relativa ai titolari di farmacie (ben potendo l’attività strettamente commerciale essere meramente eventuale…), né potendo la<br />
circostanza di fatto ricavarsi dal dato puramente formalistico ricavabile dall’oggetto sociale necessariamente correlato alla iscrizione alla Camera di<br />
Commercio quale “piccolo imprenditore” ex art. 2083 c.c. o dall’atto costitutivo dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.” (Trib. Verbania, 15 marzo<br />
2<strong>00</strong>6, n. 38, est. Riccobono; conforme: Trib. Arezzo, 23 giugno 2<strong>00</strong>6 n. 392).<br />
(5) Secondo le tesi difensive dei farmacisti, l’attività dei familiari coadiutori, affinché sorga l’obbligo di loro iscrizione alla gestione commercianti,<br />
deve concretamente riguardare proprio la commercializzazione dei prodotti esclusi dall’elenco di cui all’art. 4 D.Lgs. 114/98 (vendita di parafarmaci,<br />
cosmetici, etc.), con la conseguenza che dovrebbe ritenersi esonerato il coadiutore che presti la propria attività in famiglia o per lo svolgimento di<br />
attività diverse, quali quelle di pulizia, quelle amministrative, etc.<br />
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