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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

Sulla scorta dell’orientamento generale espresso<br />

nella menzionata circolare, i servizi ispettivi presso<br />

le sedi INPS hanno compiuto accertamenti presso<br />

migliaia di farmacie sull’intero territorio nazionale.<br />

Pur non dando per pacifica la ricostruzione fornita<br />

dall’INPS, avversata dalle Associazioni di<br />

categoria dei Farmacisti ed oggetto comunque<br />

di contrasti giurisprudenziali, si deve partire dal<br />

presupposto che il Giudice del <strong>Lavoro</strong> di Alba ha<br />

ritenuto di aderirvi.<br />

Non è seriamente contestabile, peraltro, che<br />

- anche a sposare la tesi dell’Ente Previdenziale<br />

- l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti<br />

ed il relativo obbligo contributivo, imposto ai<br />

familiari coadiutori del farmacista, passino necessariamente<br />

attraverso la sussistenza di tre requisiti,<br />

che debbono essere accertati nel concreto:<br />

la commercializzazione, da parte del farmacista,<br />

di prodotti diversi da quelli medici o medicali<br />

citati all’art. 4 del D.Lgs. 114/98 4 ;<br />

lo svolgimento, da parte del familiare, risultante<br />

coadiutore dell’impresa familiare, di un’attività<br />

lavorativa diretta all’interno della Farmacia 5 ;<br />

lo svolgimento, da parte del familiare coadiutore,<br />

di un’attività con caratteri di prevalenza<br />

e continuatività.<br />

Sembra, peraltro, che gli accertamenti ispettivi<br />

avviati dalle sedi dell’INPS in tutta Italia - ivi<br />

compresi quelli posti a base delle cartelle esattoriali<br />

opposte, su cui è intervenuta la sentenza<br />

commentata -, si siano limitati a verificare, mediante<br />

supporto documentale, che i farmacisti<br />

fossero iscritti alla C.C.I.A.A., come piccoli<br />

imprenditori, e che sussistessero delle imprese<br />

familiari, facendone discendere de plano ed in<br />

via generalizzata l’iscrizione di tutti i familiari<br />

coadiutori risultanti dalla documentazione. Sem-<br />

Approfondimenti<br />

bra, inoltre, che gli agenti ispettori non abbiano<br />

verificato lo svolgimento in concreto, da parte dei<br />

farmacisti, dell’attività di commercializzazione dei<br />

parafarmaci (dandolo come fatto notorio), ovvero<br />

lo svolgimento in concreto di attività lavorativa<br />

all’interno della farmacia da parte dei familiari del<br />

titolare (tanto meno avendo rilevato i caratteri<br />

dell’abitualità e prevalenza).<br />

Gli atti introduttivi delle cause decise dal Giudice<br />

del <strong>Lavoro</strong> di Alba con la sentenza in commento,<br />

forse fondandosi sul maggioritario orientamento<br />

giurisprudenziale formatosi in materia di ripartizione<br />

dell’onere della prova nelle controversie previdenziali<br />

(ut infra), si sono limitati a contestare la<br />

pretesa dell’INPS, evidenziando la mancata prova,<br />

da parte dell’Ente previdenziale, circa l’esistenza<br />

degli elementi costitutivi della pretesa azionata,<br />

così come sopra descritti.<br />

Il Giudice del <strong>Lavoro</strong> adito, tuttavia, ha rigettato<br />

le opposizioni, censurando la genericità delle contestazioni<br />

e l’assenza di idonee offerte istruttorie<br />

(in particolare della prova testimoniale) da parte<br />

degli stessi ricorrenti.<br />

Tra le ragioni di detto convincimento vi è, in<br />

primo luogo, l’attribuzione al verbale di accertamento<br />

- prodotto dagli stessi ricorrenti - del valore<br />

di prova documentale, atta di per sé a far ritener<br />

fondata la pretesa previdenziale.<br />

Partendo da tale presupposto, il Giudicante ha ritenuto<br />

applicabile alla fattispecie il II comma dell’art.<br />

2697 c.c., secondo cui grava su chi intende contestare<br />

l’efficacia dei fatti costituenti il fondamento<br />

della domanda avversaria, l’onere di dimostrare la<br />

sussistenza dei fatti sui quali l’eccezione si fonda.<br />

Infine, ed è questo il punto nodale della decisione<br />

- che rende unico l’orientamento giurisprudenziale,<br />

almeno ad oggi -, il Giudice del <strong>Lavoro</strong> ha<br />

esteso alla fattispecie il principio di c.d. riferibilità<br />

(4) Secondo altri giudici di merito che hanno deciso sulla materia, non è corretto presumere “sempre e comunque in una farmacia, sol perché<br />

moderna e adeguata alle esigenze della utenza, l’effettivo utilizzo della autorizzazione commerciale alla vendita dei generi merceologici elencati<br />

nella Tabella n. 9 relativa ai titolari di farmacie (ben potendo l’attività strettamente commerciale essere meramente eventuale…), né potendo la<br />

circostanza di fatto ricavarsi dal dato puramente formalistico ricavabile dall’oggetto sociale necessariamente correlato alla iscrizione alla Camera di<br />

Commercio quale “piccolo imprenditore” ex art. 2083 c.c. o dall’atto costitutivo dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.” (Trib. Verbania, 15 marzo<br />

2<strong>00</strong>6, n. 38, est. Riccobono; conforme: Trib. Arezzo, 23 giugno 2<strong>00</strong>6 n. 392).<br />

(5) Secondo le tesi difensive dei farmacisti, l’attività dei familiari coadiutori, affinché sorga l’obbligo di loro iscrizione alla gestione commercianti,<br />

deve concretamente riguardare proprio la commercializzazione dei prodotti esclusi dall’elenco di cui all’art. 4 D.Lgs. 114/98 (vendita di parafarmaci,<br />

cosmetici, etc.), con la conseguenza che dovrebbe ritenersi esonerato il coadiutore che presti la propria attività in famiglia o per lo svolgimento di<br />

attività diverse, quali quelle di pulizia, quelle amministrative, etc.<br />

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