00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />
dal D.L. 25 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 11, poi convertito<br />
nella legge n. 133, è stato appunto il contratto a<br />
tempo determinato.<br />
Per poter fare questo nel migliore dei modi, riteniamo<br />
però opportuno riassumere le disposizioni<br />
della legge n. 133/2<strong>00</strong>8 che qui interessano.<br />
2. Le sottostanti previsioni di legge<br />
Come certamente si ricorderà, nella fase parlamentare<br />
di approvazione del D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8 sono<br />
state introdotte alcune novità su iniziativa governativa<br />
che inizialmente avevano però determinato<br />
una sorta di levata di scudi da più parti; da qui,<br />
pertanto, la scelta di una linea più “morbida” che,<br />
non è però bastata per mettere in risalto alcune<br />
criticità delle sottostanti disposizioni normative.<br />
Le conferme sono state le seguenti:<br />
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro<br />
è consentita per ragioni tecniche, produttive,<br />
organizzative e sostitutive, anche se riferibili<br />
all’ordinaria attività del datore di lavoro;<br />
i contratti collettivi di lavoro, compresi quelli di<br />
secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni<br />
sindacali comparativamente più rappresentative<br />
a livello nazionale potranno derogare alla disciplina<br />
della successione dei contratti a tempo<br />
determinato conclusi per mansioni equivalenti,<br />
consentendo così di stabilire un diverso limite ai<br />
36 mesi complessivamente previsti dalla legge;<br />
i contratti collettivi di lavoro, compresi quelli di<br />
secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni<br />
sindacali comparativamente più rappresentative<br />
a livello nazionale potranno derogare alla<br />
disciplina del diritto di precedenza del lavoratore<br />
e tempo determinato.<br />
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del<br />
decreto legge, il Ministro del <strong>Lavoro</strong> procederà ad<br />
(4) Quindi dal 21 agosto 2<strong>00</strong>8.<br />
Approfondimenti<br />
una verifica, con le organizzazioni sindacali dei<br />
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente<br />
più rappresentative sul piano nazionale, degli<br />
effetti delle disposizioni contenute nei commi<br />
che precedono, riferendone anche al Parlamento<br />
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua<br />
ulteriore vigenza.<br />
Le modifiche che il D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8 ha apportato<br />
al D.Lgs. n. 368/2<strong>00</strong>1 hanno nei fatti provato a<br />
riportare indietro le disposizioni normative di riferimento<br />
rispetto alle novità che la legge n. 247<br />
del 2<strong>00</strong>7 aveva successivamente introdotto.<br />
La sostanziale novità è stata certamente quella<br />
riferita all’introduzione di una disposizione transitoria<br />
concernente l’indennizzo per la violazione<br />
delle norme in materia di apposizione e di proroga<br />
del termine al contratto di lavoro.<br />
Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di<br />
entrata in vigore della legge n. 133/2<strong>00</strong>8 4 e fatte<br />
salve le sentenze passate in giudicato, in caso di<br />
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4<br />
del D.Lgs. n. 368del 2<strong>00</strong>1 5 , il datore è (retcte, era)<br />
tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di<br />
lavoro con un’indennità di importo compreso tra<br />
un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità<br />
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto<br />
riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15<br />
luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni 6 .<br />
L’impostazione data dal primo maxi emendamento<br />
governativo era invece molto più ampia e consentiva<br />
una sorta di sanatoria generalizzata, fatta comunque<br />
salva l’ipotesi dei casi giudizialmente definiti.<br />
3. Le sollevate questioni di legittimità costituzionale<br />
Punctum pruriens della problematica sollevata<br />
a più voci, compresa anche in ampia parte la<br />
dottrina, era quindi (principalmente) la norma<br />
transitoria inserita in sede di conversione del D.L.<br />
(5) Ovverosia in tema di apposizione del termine, di disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali e di proroga.<br />
(6) Art. 8 della legge n. 604/1966. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il<br />
datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità<br />
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti<br />
occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura<br />
massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14<br />
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.<br />
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