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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong> 9 2<strong>00</strong>9<br />

dal D.L. 25 giugno 2<strong>00</strong>8, n. 11, poi convertito<br />

nella legge n. 133, è stato appunto il contratto a<br />

tempo determinato.<br />

Per poter fare questo nel migliore dei modi, riteniamo<br />

però opportuno riassumere le disposizioni<br />

della legge n. 133/2<strong>00</strong>8 che qui interessano.<br />

2. Le sottostanti previsioni di legge<br />

Come certamente si ricorderà, nella fase parlamentare<br />

di approvazione del D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8 sono<br />

state introdotte alcune novità su iniziativa governativa<br />

che inizialmente avevano però determinato<br />

una sorta di levata di scudi da più parti; da qui,<br />

pertanto, la scelta di una linea più “morbida” che,<br />

non è però bastata per mettere in risalto alcune<br />

criticità delle sottostanti disposizioni normative.<br />

Le conferme sono state le seguenti:<br />

l’apposizione di un termine al contratto di lavoro<br />

è consentita per ragioni tecniche, produttive,<br />

organizzative e sostitutive, anche se riferibili<br />

all’ordinaria attività del datore di lavoro;<br />

i contratti collettivi di lavoro, compresi quelli di<br />

secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni<br />

sindacali comparativamente più rappresentative<br />

a livello nazionale potranno derogare alla disciplina<br />

della successione dei contratti a tempo<br />

determinato conclusi per mansioni equivalenti,<br />

consentendo così di stabilire un diverso limite ai<br />

36 mesi complessivamente previsti dalla legge;<br />

i contratti collettivi di lavoro, compresi quelli di<br />

secondo livello, sottoscritti dalle organizzazioni<br />

sindacali comparativamente più rappresentative<br />

a livello nazionale potranno derogare alla<br />

disciplina del diritto di precedenza del lavoratore<br />

e tempo determinato.<br />

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del<br />

decreto legge, il Ministro del <strong>Lavoro</strong> procederà ad<br />

(4) Quindi dal 21 agosto 2<strong>00</strong>8.<br />

Approfondimenti<br />

una verifica, con le organizzazioni sindacali dei<br />

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente<br />

più rappresentative sul piano nazionale, degli<br />

effetti delle disposizioni contenute nei commi<br />

che precedono, riferendone anche al Parlamento<br />

entro tre mesi ai fini della valutazione della sua<br />

ulteriore vigenza.<br />

Le modifiche che il D.L. n. 112/2<strong>00</strong>8 ha apportato<br />

al D.Lgs. n. 368/2<strong>00</strong>1 hanno nei fatti provato a<br />

riportare indietro le disposizioni normative di riferimento<br />

rispetto alle novità che la legge n. 247<br />

del 2<strong>00</strong>7 aveva successivamente introdotto.<br />

La sostanziale novità è stata certamente quella<br />

riferita all’introduzione di una disposizione transitoria<br />

concernente l’indennizzo per la violazione<br />

delle norme in materia di apposizione e di proroga<br />

del termine al contratto di lavoro.<br />

Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di<br />

entrata in vigore della legge n. 133/2<strong>00</strong>8 4 e fatte<br />

salve le sentenze passate in giudicato, in caso di<br />

violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 4<br />

del D.Lgs. n. 368del 2<strong>00</strong>1 5 , il datore è (retcte, era)<br />

tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di<br />

lavoro con un’indennità di importo compreso tra<br />

un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità<br />

dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto<br />

riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15<br />

luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni 6 .<br />

L’impostazione data dal primo maxi emendamento<br />

governativo era invece molto più ampia e consentiva<br />

una sorta di sanatoria generalizzata, fatta comunque<br />

salva l’ipotesi dei casi giudizialmente definiti.<br />

3. Le sollevate questioni di legittimità costituzionale<br />

Punctum pruriens della problematica sollevata<br />

a più voci, compresa anche in ampia parte la<br />

dottrina, era quindi (principalmente) la norma<br />

transitoria inserita in sede di conversione del D.L.<br />

(5) Ovverosia in tema di apposizione del termine, di disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali e di proroga.<br />

(6) Art. 8 della legge n. 604/1966. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il<br />

datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità<br />

di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti<br />

occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura<br />

massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14<br />

mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.<br />

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