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00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza

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il Giurista del <strong>Lavoro</strong><br />

9 2<strong>00</strong> 9<br />

2<strong>00</strong>9<br />

dell’eventuale patto accessorio di non concorrenza<br />

non può essere compreso il tempo di<br />

svolgimento della collaborazione, onde la stessa<br />

non inizia prima della cessazione del contratto.<br />

Durante lo svolgimento di questo, infatti, l’obbligo<br />

di astenersi dalla concorrenza, connaturale<br />

ad ogni rapporto di collaborazione economica,<br />

renderebbe inutile ossia privo di causa il patto<br />

accessorio, come risulta ad esempio dall’articolo<br />

1743 c.c., articolo 1746 c.c., comma 1, dagli articoli<br />

2105, 2301 e 2318 cod. civ. ed in generale<br />

dall’articolo 1375 cod. civ.<br />

Processo del lavoro<br />

Cass. Sez. Lav., 23 aprile 2<strong>00</strong>9, n. 9695<br />

Licenziamento illegittimo – Sentenza di condanna<br />

– Titolo esecutivo – Configurabilità – Condizioni<br />

Le sentenze di condanna del datore di lavoro al<br />

pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito<br />

del riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento,<br />

a’ sensi dell’art. 18, L. n. 3<strong>00</strong>/1970,<br />

ovvero le sentenze di condanna del datore di<br />

lavoro al pagamento di un determinato numero<br />

di mensilità di retribuzione, costituiscono valido<br />

titolo esecutivo per la realizzazione del credito<br />

anche quando, nonostante l’omessa indicazione<br />

del preciso ammontare complessivo della somma<br />

oggetto dell’obbligazione, la somma stessa<br />

sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo<br />

matematico, semprechè per la determinazione<br />

dell’importo non siano necessari elementi estranei<br />

al giudizio concluso e non predeterminati per<br />

legge, solo in tale ultimo caso potendo il creditore<br />

fare legittimamente ricorso al procedimento<br />

monitorio, nel cui ambito la sentenza diviene<br />

utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell’esistenza<br />

del credito fatto valere.<br />

Cass. Sez. Un., 7 luglio 2<strong>00</strong>9, n. 15846<br />

Controversie su maxisanzione per lavoro irregolare<br />

– Giurisdizione ordinaria<br />

La Corte Costituzionale con sentenza 14 maggio<br />

2<strong>00</strong>8 n. 130 ha dichiarato la illegittimità costituzionale<br />

del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,<br />

Ultime dalla Cassazione<br />

art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce<br />

alla giurisdizione tributaria le controversie relative<br />

alle sanzioni comunque irrogate da uffici<br />

finanziari, anche laddove esse conseguano alla<br />

violazione di disposizioni non aventi natura<br />

tributaria.<br />

Di conseguenza, per effetto di tale declaratoria,<br />

deve affermarsi che la giurisdizione a conoscere<br />

delle “controversie relative alle sanzioni comunque<br />

irrogate da uffici finanziari” (quale quelle<br />

di cui al D.L. n. 12 del 2<strong>00</strong>2, art. 3, comma 3,<br />

convertito con L. n. 73 del 2<strong>00</strong>2, in relazione<br />

a preteso rapporto di lavoro irregolare) appartiene<br />

al giudice ordinario, e non già a quello<br />

tributario, perchè quelle sanzioni conseguono<br />

“alla violazione di disposizioni non aventi natura<br />

tributaria”.<br />

Controversie su maxisanzione per lavoro irregolare –<br />

Giurisdizione – Difetto del giudice adito – Conseguenze<br />

L’accertata carenza di giurisdizione del giudice<br />

tributario che la ha pronunciata determina la<br />

necessità di cassare la decisione impugnata e di<br />

rimettere le parti innanzi al giudice ordinario<br />

territorialmente competente.<br />

Reati<br />

Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2<strong>00</strong>9, n. 20255<br />

Ritenute previdenziali – Omesso versamento –<br />

Pagamento delle retribuzioni – Prova – Necessita<br />

Il reato di cui all’art. 2, L. n. 638/1983 non è<br />

configurabile senza la materiale corresponsione<br />

delle retribuzioni. Trattandosi di un elemento costitutivo<br />

del reato, la dimostrazione del materiale<br />

esborso delle somme e, quindi, della mancata<br />

effettuazione delle ritenute, deve essere fornita<br />

dalla pubblica accusa, in quanto, diversamente<br />

argomentando, si verrebbe ad esonerare in ogni<br />

caso l’accusa dall’onere di provare la sussistenza<br />

di un fatto che costituisce un elemento integrativo<br />

della fattispecie e ad addossare, per contro,<br />

alla difesa l’onere di provare l’esistenza di questo<br />

fatto.<br />

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