00 - Copertina n. 9-2009.indd - Centro Studi Lavoro e Previdenza
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il Giurista del <strong>Lavoro</strong><br />
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2<strong>00</strong>9<br />
dell’eventuale patto accessorio di non concorrenza<br />
non può essere compreso il tempo di<br />
svolgimento della collaborazione, onde la stessa<br />
non inizia prima della cessazione del contratto.<br />
Durante lo svolgimento di questo, infatti, l’obbligo<br />
di astenersi dalla concorrenza, connaturale<br />
ad ogni rapporto di collaborazione economica,<br />
renderebbe inutile ossia privo di causa il patto<br />
accessorio, come risulta ad esempio dall’articolo<br />
1743 c.c., articolo 1746 c.c., comma 1, dagli articoli<br />
2105, 2301 e 2318 cod. civ. ed in generale<br />
dall’articolo 1375 cod. civ.<br />
Processo del lavoro<br />
Cass. Sez. Lav., 23 aprile 2<strong>00</strong>9, n. 9695<br />
Licenziamento illegittimo – Sentenza di condanna<br />
– Titolo esecutivo – Configurabilità – Condizioni<br />
Le sentenze di condanna del datore di lavoro al<br />
pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito<br />
del riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento,<br />
a’ sensi dell’art. 18, L. n. 3<strong>00</strong>/1970,<br />
ovvero le sentenze di condanna del datore di<br />
lavoro al pagamento di un determinato numero<br />
di mensilità di retribuzione, costituiscono valido<br />
titolo esecutivo per la realizzazione del credito<br />
anche quando, nonostante l’omessa indicazione<br />
del preciso ammontare complessivo della somma<br />
oggetto dell’obbligazione, la somma stessa<br />
sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo<br />
matematico, semprechè per la determinazione<br />
dell’importo non siano necessari elementi estranei<br />
al giudizio concluso e non predeterminati per<br />
legge, solo in tale ultimo caso potendo il creditore<br />
fare legittimamente ricorso al procedimento<br />
monitorio, nel cui ambito la sentenza diviene<br />
utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell’esistenza<br />
del credito fatto valere.<br />
Cass. Sez. Un., 7 luglio 2<strong>00</strong>9, n. 15846<br />
Controversie su maxisanzione per lavoro irregolare<br />
– Giurisdizione ordinaria<br />
La Corte Costituzionale con sentenza 14 maggio<br />
2<strong>00</strong>8 n. 130 ha dichiarato la illegittimità costituzionale<br />
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,<br />
Ultime dalla Cassazione<br />
art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce<br />
alla giurisdizione tributaria le controversie relative<br />
alle sanzioni comunque irrogate da uffici<br />
finanziari, anche laddove esse conseguano alla<br />
violazione di disposizioni non aventi natura<br />
tributaria.<br />
Di conseguenza, per effetto di tale declaratoria,<br />
deve affermarsi che la giurisdizione a conoscere<br />
delle “controversie relative alle sanzioni comunque<br />
irrogate da uffici finanziari” (quale quelle<br />
di cui al D.L. n. 12 del 2<strong>00</strong>2, art. 3, comma 3,<br />
convertito con L. n. 73 del 2<strong>00</strong>2, in relazione<br />
a preteso rapporto di lavoro irregolare) appartiene<br />
al giudice ordinario, e non già a quello<br />
tributario, perchè quelle sanzioni conseguono<br />
“alla violazione di disposizioni non aventi natura<br />
tributaria”.<br />
Controversie su maxisanzione per lavoro irregolare –<br />
Giurisdizione – Difetto del giudice adito – Conseguenze<br />
L’accertata carenza di giurisdizione del giudice<br />
tributario che la ha pronunciata determina la<br />
necessità di cassare la decisione impugnata e di<br />
rimettere le parti innanzi al giudice ordinario<br />
territorialmente competente.<br />
Reati<br />
Cass. pen., Sez. III, 14 maggio 2<strong>00</strong>9, n. 20255<br />
Ritenute previdenziali – Omesso versamento –<br />
Pagamento delle retribuzioni – Prova – Necessita<br />
Il reato di cui all’art. 2, L. n. 638/1983 non è<br />
configurabile senza la materiale corresponsione<br />
delle retribuzioni. Trattandosi di un elemento costitutivo<br />
del reato, la dimostrazione del materiale<br />
esborso delle somme e, quindi, della mancata<br />
effettuazione delle ritenute, deve essere fornita<br />
dalla pubblica accusa, in quanto, diversamente<br />
argomentando, si verrebbe ad esonerare in ogni<br />
caso l’accusa dall’onere di provare la sussistenza<br />
di un fatto che costituisce un elemento integrativo<br />
della fattispecie e ad addossare, per contro,<br />
alla difesa l’onere di provare l’esistenza di questo<br />
fatto.<br />
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