Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...
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ETTORE TOMASSI<br />
La cancellazione della pena appare subord<strong>in</strong>ata alla concreta<br />
operatività del meccanismo <strong>punitivo</strong>. Non si tratta dell’unica testimonianza<br />
sull’argomento. Una norma riportata <strong>in</strong> CI. 7.12.1 affronta la questione<br />
relativa alla possibilità per gli schiavi condannati ai v<strong>in</strong>cula, di conseguire<br />
determ<strong>in</strong>ati vantaggi.<br />
Ma il punto fondamentale è un altro. Appare netta la<br />
contrapposizione, nel secondo testo esplicita, nel primo sott<strong>in</strong>tesa, fra gli<br />
schiavi condannati ai v<strong>in</strong>cula perpetua e quelli condannati ai v<strong>in</strong>cula temporaria,<br />
sotto il profilo dell’acquisto di libertà, eredità, legati o fedecommessi. I primi<br />
non potranno mai conseguire alcunché, i secondi, decorso il “tempo della<br />
pena si troveranno nella condizione precedente la condanna e potrà essere<br />
concessa loro la libertà o quant’altro disposto <strong>in</strong> loro favore dai defunti<br />
proprietari: “senza alcuna questione relativa alla pena precedente”.<br />
<strong>Il</strong> confronto fra i due testi consente di chiarire un punto riguardante<br />
la motivazione del primo, del rescritto, cioè, di cui parla Pap<strong>in</strong>iano. Per gli<br />
schiavi condannati alla pena <strong>in</strong> forma temporanea, l’eventuale acquisizione di<br />
libertà, eredità o legati, una volta scontata la condanna, viene giustificata <strong>in</strong><br />
questi term<strong>in</strong>i: la coercizione temporale, che deriva dalla sentenza, costituisce<br />
abolizione della pena (...quia temporaria coercitio, quae descendit ex sententia, poenae<br />
est abolitio). Stando alla lettera del passo dovrebbe dunque essere valida<br />
l’equazione ternporaria coercitio = abolitio poenae, ma una simile identificazione<br />
non risulta <strong>in</strong> alcun modo nelle fonti. Al contrario, nelle <strong>sistema</strong>tiche relative<br />
ai genera poenarurn dei giuristi di <strong>epoca</strong> severiana si parla, come abbiamo visto,<br />
di pene contenenti una coercitio corporis o <strong>in</strong> corpus, per cui appare plausibile<br />
supporre che la temporaria coercitio fosse una specie di pena, non una forma di<br />
abolizione della stessa! Del resto ciò è quanto risulta espressamente dalla<br />
norma riportata <strong>in</strong> CL 7.12.1, <strong>in</strong> cui, a proposito del tempo trascorso <strong>in</strong><br />
v<strong>in</strong>culis, si parla di tempora poenae e di tempus poenae, assegnando perciò alla<br />
misura una precisa e chiara qualifica, come sanzione penale.<br />
Se poi guardiamo ai possibili impieghi tecnici del term<strong>in</strong>e abolitio,<br />
dobbiamo dubitare ancor più di quella curiosa affermazione, per la quale<br />
temporaria coercitio poenae est abolitio. Nelle fonti giuridiche il term<strong>in</strong>e abolitio viene<br />
usato <strong>in</strong> riferimento al crim<strong>in</strong>e o al reo, per <strong>in</strong>dicare una forma di amnistia,<br />
oppure la desistenza volontaria dal processo, chiesta dall’attore, o ancora<br />
l’est<strong>in</strong>zione del processo per morte o impedimento ex iusta causa dell’accusator Si<br />
dist<strong>in</strong>guono <strong>in</strong>fatti varie specie di abolitiones; occorre <strong>in</strong>sistere sui punto che il<br />
term<strong>in</strong>e non viene mai impiegato genericamente, al contrario riveste un<br />
preciso significato tecnico, <strong>in</strong>dica un determ<strong>in</strong>ato mezzo giuridico, senza il<br />
ricorso al quale la desistenza dall’accusa penale viene punita.<br />
<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326