Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...
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ETTORE TOMASSI<br />
“poteva impedire l’esercizio di un diritto e giustificarne la restituzione”: perciò<br />
il pretore sarebbe <strong>in</strong>tervenuto a re<strong>in</strong>tegrare il soggetto nella sua precedente<br />
situazione giuridica.<br />
Un’altra questione importante riguardava la <strong>in</strong>famia. A parte le<br />
limitazioni della capacità giuridica che vi erano collegate, essa si traduceva <strong>in</strong><br />
una perdita del prestigio sociale e <strong>in</strong> un ostacolo alla carriera politica. Sarebbe<br />
stato colpito da questo marchio chi fosse stato gettato <strong>in</strong> carcere o sottoposto<br />
ai v<strong>in</strong>cula? <strong>Il</strong> quesito, fra gli Anton<strong>in</strong>i e i Severi, venne sottoposto<br />
all’imperatore: lo testimoniano i contenuti di un rescritto secondo cui la<br />
carcerazione o l’<strong>in</strong>catenamento, <strong>in</strong>flitti per ord<strong>in</strong>e legittimo dell’autorità<br />
giudiziaria, non avrebbero di per sé arrecato <strong>in</strong>famia al soggetto. L’<strong>in</strong>tento<br />
‘garantistico’ è evidente... La situazione del soggetto <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis venne presa <strong>in</strong><br />
considerazione dalla giurisprudenza anche per i riflessi civilistici che potevano<br />
derivare dallo stato di costrizione forzata. La tendenza è di escludere, per<br />
quanto possibile, eventuali conseguenze negative per chi vi era sottoposto. Un<br />
tale poteva, per esempio, aver contratto debiti o assunto obbligazioni da<br />
adempiere <strong>in</strong> un dato momento; Ulpiano, nel trentaquattresimo libro ad<br />
edictum, precisava che non sarebbe stato da considerarsi <strong>in</strong> mora non solo chi<br />
fosse stato assente rei publicae causa, ma anche colui che al momento <strong>in</strong> cui<br />
avrebbe dovuto adempiere, si fosse trovato <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis o sotto la potestà del<br />
nemico.<br />
Inoltre si doveva essere posto il problema della sorte del patrimonio<br />
della persona <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis, nel caso di decesso <strong>in</strong> stato di custodia. La regola<br />
presente nelle Sententiae pseudopaol<strong>in</strong>e, per entrambe le specie di successione,<br />
testamentaria o legittima, è che i beni non possano essere sottratti agli eredi<br />
(D.49.14.45.1, Paul., 5 Sententiarum, L. 2052 = Pauli sent. 5.12.1).<br />
È da notare che <strong>in</strong> questo brano si precisa che la custodia può attuarsi<br />
anche compedibus, attraverso cioè l’<strong>in</strong>catenamento dei piedi, mentre di solito<br />
quest’ultimo term<strong>in</strong>e è solo uno specificativo di v<strong>in</strong>cula <strong>in</strong> senso ampio.<br />
Sotto lo stretto profilo delle conseguenze patrimoniali, sarebbe un<br />
errore vedere nell’<strong>in</strong>confiscabilità dei beni dell’imputato <strong>in</strong> stato di custodia,<br />
l’espressione di particolari tendenze garantistiche dell’ord<strong>in</strong>amento. Si trattava<br />
piuttosto di una normale conseguenza del fatto che una condanna ancora non<br />
era stata pronunciata, e che l’imputato poteva essere <strong>in</strong>nocente. Perciò anche il<br />
testamento di colui che fosse morto <strong>in</strong> carcere <strong>in</strong>demnatus avrebbe conservato<br />
piena validità<br />
Un peso notevole era dato alla condizione di chi fosse <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis nel<br />
campo del processo. Gli effetti potevano essere sia vantaggiosi che<br />
svantaggiosi. Fra i primi (a parte la <strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrum restitutio) la exceptio concessa a chi<br />
non aveva Potuto presentarsi <strong>in</strong> giudizio perché ‘impedito’ dai v<strong>in</strong>cula o dalla<br />
<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326