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Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...

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292<br />

ETTORE TOMASSI<br />

“poteva impedire l’esercizio di un diritto e giustificarne la restituzione”: perciò<br />

il pretore sarebbe <strong>in</strong>tervenuto a re<strong>in</strong>tegrare il soggetto nella sua precedente<br />

situazione giuridica.<br />

Un’altra questione importante riguardava la <strong>in</strong>famia. A parte le<br />

limitazioni della capacità giuridica che vi erano collegate, essa si traduceva <strong>in</strong><br />

una perdita del prestigio sociale e <strong>in</strong> un ostacolo alla carriera politica. Sarebbe<br />

stato colpito da questo marchio chi fosse stato gettato <strong>in</strong> carcere o sottoposto<br />

ai v<strong>in</strong>cula? <strong>Il</strong> quesito, fra gli Anton<strong>in</strong>i e i Severi, venne sottoposto<br />

all’imperatore: lo testimoniano i contenuti di un rescritto secondo cui la<br />

carcerazione o l’<strong>in</strong>catenamento, <strong>in</strong>flitti per ord<strong>in</strong>e legittimo dell’autorità<br />

giudiziaria, non avrebbero di per sé arrecato <strong>in</strong>famia al soggetto. L’<strong>in</strong>tento<br />

‘garantistico’ è evidente... La situazione del soggetto <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis venne presa <strong>in</strong><br />

considerazione dalla giurisprudenza anche per i riflessi civilistici che potevano<br />

derivare dallo stato di costrizione forzata. La tendenza è di escludere, per<br />

quanto possibile, eventuali conseguenze negative per chi vi era sottoposto. Un<br />

tale poteva, per esempio, aver contratto debiti o assunto obbligazioni da<br />

adempiere <strong>in</strong> un dato momento; Ulpiano, nel trentaquattresimo libro ad<br />

edictum, precisava che non sarebbe stato da considerarsi <strong>in</strong> mora non solo chi<br />

fosse stato assente rei publicae causa, ma anche colui che al momento <strong>in</strong> cui<br />

avrebbe dovuto adempiere, si fosse trovato <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis o sotto la potestà del<br />

nemico.<br />

Inoltre si doveva essere posto il problema della sorte del patrimonio<br />

della persona <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis, nel caso di decesso <strong>in</strong> stato di custodia. La regola<br />

presente nelle Sententiae pseudopaol<strong>in</strong>e, per entrambe le specie di successione,<br />

testamentaria o legittima, è che i beni non possano essere sottratti agli eredi<br />

(D.49.14.45.1, Paul., 5 Sententiarum, L. 2052 = Pauli sent. 5.12.1).<br />

È da notare che <strong>in</strong> questo brano si precisa che la custodia può attuarsi<br />

anche compedibus, attraverso cioè l’<strong>in</strong>catenamento dei piedi, mentre di solito<br />

quest’ultimo term<strong>in</strong>e è solo uno specificativo di v<strong>in</strong>cula <strong>in</strong> senso ampio.<br />

Sotto lo stretto profilo delle conseguenze patrimoniali, sarebbe un<br />

errore vedere nell’<strong>in</strong>confiscabilità dei beni dell’imputato <strong>in</strong> stato di custodia,<br />

l’espressione di particolari tendenze garantistiche dell’ord<strong>in</strong>amento. Si trattava<br />

piuttosto di una normale conseguenza del fatto che una condanna ancora non<br />

era stata pronunciata, e che l’imputato poteva essere <strong>in</strong>nocente. Perciò anche il<br />

testamento di colui che fosse morto <strong>in</strong> carcere <strong>in</strong>demnatus avrebbe conservato<br />

piena validità<br />

Un peso notevole era dato alla condizione di chi fosse <strong>in</strong> v<strong>in</strong>culis nel<br />

campo del processo. Gli effetti potevano essere sia vantaggiosi che<br />

svantaggiosi. Fra i primi (a parte la <strong>in</strong> <strong>in</strong>tegrum restitutio) la exceptio concessa a chi<br />

non aveva Potuto presentarsi <strong>in</strong> giudizio perché ‘impedito’ dai v<strong>in</strong>cula o dalla<br />

<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326

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