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Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...

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312<br />

ETTORE TOMASSI<br />

adeguarsi a nuove idee e a nuove realtà), questo è soltanto il prezzo del tipo di<br />

evoluzione cui è stato sottoposto il diritto romano.<br />

<strong>Il</strong> vero è che la radice più profonda, che anima tutto il moto di cui si è<br />

cercato di riassumere le tappe salienti, sotto il profilo della dist<strong>in</strong>zione tra res e<br />

poena, consiste nell’avvertenza crescente della necessità di affrancarsi sempre<br />

più efficacemente dall’orig<strong>in</strong>aria concezione <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>atamente penale<br />

dell’illecito privato e qu<strong>in</strong>di di « depenalizzare », se così si può dire, alcune<br />

figure di illecito privato assai importanti.<br />

Questo moto si coord<strong>in</strong>a, dunque, a perfezione con tutti gli altri<br />

fenomeni già descritti; ed <strong>in</strong> particolare con quella fondamentale <strong>in</strong>novazione<br />

pretoria costituita, come vedemmo, dall’<strong>in</strong>troduzione - sul suggerimento<br />

sostanziale, come pur si vide, dell’orig<strong>in</strong>alissimo <strong>sistema</strong> dei capi I e III della<br />

lex Aquilia - della poena (<strong>in</strong> simplum) risarcitoria.<br />

Non per un caso, il terreno pratico su cui più profondamente hanno<br />

<strong>in</strong>ciso i fenomeni descritti è costituito da quella actio legis Aquiliae, <strong>in</strong> cui più<br />

urtante, ad una mentalità progredita, doveva apparire la concezione penale,<br />

afflittiva, via via sempre più <strong>in</strong>tollerabile di fronte ad una costante<br />

<strong>in</strong>terpretazione giurisprudenziale tendente a farne uno strumento di generale<br />

risarcimento del danno. Emergendo <strong>in</strong> primo piano sempre più la funzione<br />

risarcitoria dell’actio legis Aquiliae, f<strong>in</strong>o al limite, addirittura, della responsabilità<br />

quasi automatica per ogni immag<strong>in</strong>abile danneggiamento, tanto più doveva,<br />

via via, scomparire nello sfondo l’orig<strong>in</strong>ario carattere di maleficium di un<br />

comportamento, che ben poteva essere, come sottol<strong>in</strong>eano i giuristi, frutto<br />

soltanto di levissima culpa (per non dire, addirittura, di nessuna vera culpa). E<br />

tanto più, qu<strong>in</strong>di, doveva via via scomparire nello sfondo la natura penale<br />

dell’azione relativa. Come questo non sia del tutto raggiunto neppur con<br />

Giust<strong>in</strong>iano, il quale non può e non osa dichiarare <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>atamente - ma<br />

solo implicitamente, e per certi casi soltanto - la natura reipersecutoria dell’actio<br />

legis Aquiliae, è stato poco più su mostrato.<br />

Ma, ovviamente, la via verso le moderne concezioni (quali si<br />

rispecchiano nell’art. 2043 c.c., ad esempio) era def<strong>in</strong>itivamente aperta.<br />

Del resto, l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e romanistica è venuta mostrando come, a sua<br />

volta, questa evoluzione nel settore della lex Aquilia può esser compresa solo<br />

ponendola al centro dell’<strong>in</strong>tero sviluppo del diritto romano. In tutto questo<br />

sviluppo, ripetiamo, si manifesta, più o meno <strong>in</strong>tensamente, l’identico<br />

fenomeno di progressiva i depenalizzazione i, per opera prevalente e cospicua<br />

della giurisprudenza.<br />

Se il pretore ha contribuito - e non mancammo di sottol<strong>in</strong>earlo a suo<br />

tempo - potentemente a questo complesso fenomeno evolutivo, mediante la<br />

creazione delle azioni penali <strong>in</strong> simplum, e prima di tutto con la creazione della<br />

<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326

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