Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...
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ETTORE TOMASSI<br />
adeguarsi a nuove idee e a nuove realtà), questo è soltanto il prezzo del tipo di<br />
evoluzione cui è stato sottoposto il diritto romano.<br />
<strong>Il</strong> vero è che la radice più profonda, che anima tutto il moto di cui si è<br />
cercato di riassumere le tappe salienti, sotto il profilo della dist<strong>in</strong>zione tra res e<br />
poena, consiste nell’avvertenza crescente della necessità di affrancarsi sempre<br />
più efficacemente dall’orig<strong>in</strong>aria concezione <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>atamente penale<br />
dell’illecito privato e qu<strong>in</strong>di di « depenalizzare », se così si può dire, alcune<br />
figure di illecito privato assai importanti.<br />
Questo moto si coord<strong>in</strong>a, dunque, a perfezione con tutti gli altri<br />
fenomeni già descritti; ed <strong>in</strong> particolare con quella fondamentale <strong>in</strong>novazione<br />
pretoria costituita, come vedemmo, dall’<strong>in</strong>troduzione - sul suggerimento<br />
sostanziale, come pur si vide, dell’orig<strong>in</strong>alissimo <strong>sistema</strong> dei capi I e III della<br />
lex Aquilia - della poena (<strong>in</strong> simplum) risarcitoria.<br />
Non per un caso, il terreno pratico su cui più profondamente hanno<br />
<strong>in</strong>ciso i fenomeni descritti è costituito da quella actio legis Aquiliae, <strong>in</strong> cui più<br />
urtante, ad una mentalità progredita, doveva apparire la concezione penale,<br />
afflittiva, via via sempre più <strong>in</strong>tollerabile di fronte ad una costante<br />
<strong>in</strong>terpretazione giurisprudenziale tendente a farne uno strumento di generale<br />
risarcimento del danno. Emergendo <strong>in</strong> primo piano sempre più la funzione<br />
risarcitoria dell’actio legis Aquiliae, f<strong>in</strong>o al limite, addirittura, della responsabilità<br />
quasi automatica per ogni immag<strong>in</strong>abile danneggiamento, tanto più doveva,<br />
via via, scomparire nello sfondo l’orig<strong>in</strong>ario carattere di maleficium di un<br />
comportamento, che ben poteva essere, come sottol<strong>in</strong>eano i giuristi, frutto<br />
soltanto di levissima culpa (per non dire, addirittura, di nessuna vera culpa). E<br />
tanto più, qu<strong>in</strong>di, doveva via via scomparire nello sfondo la natura penale<br />
dell’azione relativa. Come questo non sia del tutto raggiunto neppur con<br />
Giust<strong>in</strong>iano, il quale non può e non osa dichiarare <strong>in</strong>discrim<strong>in</strong>atamente - ma<br />
solo implicitamente, e per certi casi soltanto - la natura reipersecutoria dell’actio<br />
legis Aquiliae, è stato poco più su mostrato.<br />
Ma, ovviamente, la via verso le moderne concezioni (quali si<br />
rispecchiano nell’art. 2043 c.c., ad esempio) era def<strong>in</strong>itivamente aperta.<br />
Del resto, l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e romanistica è venuta mostrando come, a sua<br />
volta, questa evoluzione nel settore della lex Aquilia può esser compresa solo<br />
ponendola al centro dell’<strong>in</strong>tero sviluppo del diritto romano. In tutto questo<br />
sviluppo, ripetiamo, si manifesta, più o meno <strong>in</strong>tensamente, l’identico<br />
fenomeno di progressiva i depenalizzazione i, per opera prevalente e cospicua<br />
della giurisprudenza.<br />
Se il pretore ha contribuito - e non mancammo di sottol<strong>in</strong>earlo a suo<br />
tempo - potentemente a questo complesso fenomeno evolutivo, mediante la<br />
creazione delle azioni penali <strong>in</strong> simplum, e prima di tutto con la creazione della<br />
<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326