Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...
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302<br />
ETTORE TOMASSI<br />
proprio diritto: “non usi <strong>in</strong>vero del suo diritto <strong>in</strong> misura eccessiva”; ma <strong>in</strong><br />
realtà i buoni propositi restano sulla carta. La possibilità di <strong>in</strong>crim<strong>in</strong>azione del<br />
dom<strong>in</strong>us per la morte dello schiavo viene fortemente limitata, sia dal punto di<br />
vista dell’elemento psicologico del reato, <strong>in</strong> quanto dev’essere provata<br />
l’<strong>in</strong>tenzionalità dell’azione omicida, sia sotto il profilo della condotta<br />
considerata crim<strong>in</strong>osa. L’accusa avrebbe dovuto essere accompagnata dalla<br />
(quasi sempre irraggiungibile) prova della volontà di uccidere, oppure il<br />
proprietario, per essere giudicato colpevole, avrebbe dovuto commettere<br />
qualcuno di quegli atti di grave ferocia puntualmente riportati e descritti nella<br />
norma, con il l<strong>in</strong>guaggio crudo e immag<strong>in</strong>ifico che ricorre talvolta nelle<br />
costituzioni costant<strong>in</strong>iane <strong>in</strong> materia penale.<br />
Alcuni anni più tardi le cose peggiorano ancora, sotto il profilo della<br />
irresponsabilità penale del dom<strong>in</strong>-us per i uso di mezzi di correzione sugli<br />
schiavi. Con la normativa del 319 era almeno possibile desumere la volontà<br />
omicida del padrone da un’azione irrogata per f<strong>in</strong>alità punitive, come l’ictus<br />
fustium, il percuotimento con bastoni. Nel 326 (o 329) <strong>in</strong>vece Costant<strong>in</strong>o<br />
accentua il valore esemplare del ius corrigendi: <strong>in</strong> Cth. 9.12.2 dispone che siano<br />
considerati “privi di colpa coloro che mentre correggono i peggiori, abbiano<br />
voluto aggiungere ai propri schiavi nati <strong>in</strong> casa, i migliori, e la conseguenza e i<br />
esonero da ogni responsabilità per la morte dello schiavo sottoposto a<br />
punizione. Viene addirittura esclusa qualsiasi ricerca sulla <strong>in</strong>tenzionalità del<br />
comportamento omicida del dom<strong>in</strong>us, purché morte dello schiavo sia derivata<br />
dai normali strumenti usati per la discipl<strong>in</strong>a domestica. Non è ammesso alcun<br />
controllo sulle azioni discipl<strong>in</strong>ari compiute dai dom<strong>in</strong>i perciò il f<strong>in</strong>e di<br />
correggere giustifica perf<strong>in</strong>o l’esito fatale della punizione; qualsiasi abuso viene<br />
consentito, purché non si fuoriesca dagli ord<strong>in</strong>ari mezzi con cui si esercita la<br />
potestà domestica, ed entro questi limiti non, è neppure possibile provare la<br />
voluntas occidendi hom<strong>in</strong>is.<br />
Non è privo d’<strong>in</strong>teresse il rilievo che nel codice giust<strong>in</strong>ianeo viene<br />
riportata solo la prima di queste due norme, che nel Teodosiano compongono<br />
il titolo De emendatione servorum; perciò il titolo corrispondente dei codice<br />
giust<strong>in</strong>ianeo si riduce solo a CI. 9.14.1. Si è detto che le ragioni della scelta<br />
selettiva potrebbero dipendere dalla “ricca casistica” già presente nella prima<br />
norma, tale da rendere superflua l’<strong>in</strong>serzione, nei codice di Giust<strong>in</strong>iano, di<br />
quella successiva. Ma tenendo presente che la prima faceva almeno dipendere<br />
l’<strong>in</strong>crim<strong>in</strong>azione per omicidio del dom<strong>in</strong>us dalla provata volontà di uccidere,<br />
mentre la seconda escludeva perf<strong>in</strong>o qualsiasi <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e <strong>in</strong> proposito, si<br />
potrebbe pensare che l’omissione fosse dovuta alla preoccupazione di non<br />
lasciare completamente mano libera ai proprietari, e alla necessità di<br />
controllarne <strong>in</strong> qualche modo le azioni ‘correttive’, consentendo<br />
<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326