Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...
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ETTORE TOMASSI<br />
misura che Contardo Ferr<strong>in</strong>i chiamava “carcere domestico” una sanzione<br />
irrogabile agli schiavi, ma che, per sua natura, non aveva effetti al di fuori della<br />
sfera potestativa del dorn<strong>in</strong>us. La pena alla quale ci riferiamo è <strong>in</strong>vece pena<br />
publica, <strong>in</strong>flitta ad un soggetto (eventualmente anche uno schiavo) dichiarato<br />
colpevole da organi dello stato forniti di poteri giurisdizionali, <strong>in</strong> relazione alla<br />
commissione di un fatto configurato come crim<strong>in</strong>e dall’ord<strong>in</strong>amento.<br />
<strong>Il</strong> secondo equivoco può verificarsi attraverso una <strong>in</strong>terpretazione<br />
forzata di alcune fonti, <strong>in</strong>dividuando cioè la poena v<strong>in</strong>culorum <strong>in</strong> casi <strong>in</strong> cui il<br />
term<strong>in</strong>e v<strong>in</strong>cula viene usato per tutt’altro scopo. Un esempio, alquanto curioso,<br />
di quanto appena detto è dato dalla lettura che di un testo ulpianeo<br />
appartenente al terzo libro de censibus, riprodotto <strong>in</strong> D. 50.1).4.8, L. 22, aveva<br />
fatto il Gemp: l’autore riteneva che chi avesse omesso di dichiarare un<br />
<strong>in</strong>quil<strong>in</strong>o dovesse essere r<strong>in</strong>chiuso nel “carcere censuale”. <strong>Il</strong> Seyfarth precisava<br />
che <strong>in</strong> quel passo <strong>in</strong>vece si ribadiva semplicemente la soggezione del locatore<br />
agli obblighi del censo (v<strong>in</strong>cula censualia), e questa correzione era condivisa da<br />
M. A. de Dom<strong>in</strong>icis. L’uso dei v<strong>in</strong>cula <strong>in</strong> funzione sanzionatoria è documentato<br />
anche da fonti non giuridiche. In un passo della Institutio oratoria (7.1.54-56)<br />
Qu<strong>in</strong>tiliano ne fa menzione quale mezzo usato nelle controversie relative alla<br />
<strong>in</strong>osservanza degli obblighi alimentari dei figli verso i genitori. In chiave<br />
retorica l’autore si chiede se non occorra, prima di condannare il figlio,<br />
considerare la personalità del genitore e i suoi comportamenti.<br />
Sulla notizia noi potremmo fare assoluto affidamento. Non trova<br />
riscontro, nelle fonti giuridiche, un’imposizione dei v<strong>in</strong>cula per coloro che<br />
avessero violato gli obblighi alimentari. Ma <strong>in</strong> questo caso, se rispondente alla<br />
realtà, i v<strong>in</strong>cula non erano certo usati per impedire la fuga del reo, bensì<br />
dovevano servire piuttosto a costr<strong>in</strong>gere l’<strong>in</strong>dividuo all’osservanza dell’obbligo<br />
imposto. Sotto questo profilo la misura è coercitiva; ma essa potrebbe anche<br />
apparire come sanzione disposta, extra ord<strong>in</strong>em, per la violazione di un<br />
determ<strong>in</strong>ato precetto, perché <strong>in</strong>tanto un <strong>in</strong>dividuo viene costretto, attraverso i<br />
v<strong>in</strong>cula, ad adempiere al dovere che grava su di lui, <strong>in</strong> quanto f<strong>in</strong>o a quel<br />
momento non lo ha assolto. Se poi Qu<strong>in</strong>tiliano, maestro di retorica lat<strong>in</strong>a<br />
sotto Vespasiano, ne parlasse per mera esercitazione accademica, è cosa che<br />
possiamo pure sospettare, ma non molto probabile nella misura <strong>in</strong> cui, per<br />
altri casi, esiste una documentazione fornita dalla letteratura giuridica sull’uso<br />
dei v<strong>in</strong>cula <strong>in</strong> funzione sanzionatoria.<br />
All’<strong>in</strong>terno della casistica offerta dalle fonti possiamo dist<strong>in</strong>guere,<br />
sotto il profilo dei dest<strong>in</strong>atari della sanzione due serie di ipotesi. In alcune<br />
fattispecie la misura appare usata contro persone che abbiano violato dati<br />
precetti nell’esercizio di particolari funzioni o di determ<strong>in</strong>ati mestieri; <strong>in</strong> altre<br />
essa risulta prevista, <strong>in</strong> via generale, contro quanti abbiano tenuto un dato<br />
<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326