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Il sistema punitivo e penitenziario in epoca romana – IV - Caietele ...

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324<br />

ETTORE TOMASSI<br />

comprensiva anche del dolo e neppure si può <strong>in</strong>tendere il testo di Ulp., D, 9,<br />

2, 44 («<strong>in</strong> lege Aquilia et levissirna culpa venit») diversamente da un <strong>in</strong>vito a non<br />

porre <strong>in</strong> questione, nella valutazione dell’imputabilità, <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i tendenti a<br />

rilevare una gradazione di responsabilità, che nulla avrebbero a che fare<br />

nell’ambito della responsabilità extracontrattuale. L’imputabilità, <strong>in</strong>vero, a<br />

stregua del plebiscito aquiliano, dovrebbe considerarsi <strong>in</strong>dividuata nella sola<br />

presenza di un nesso causale univoco fra il comportamento dell’agente e<br />

l’evento dannoso, ciò che <strong>in</strong>duce l’esclusione di una responsabilità per<br />

omissione, nonché, appunto, la ricerca di elementi soggettivi di valutazione, <strong>in</strong><br />

ord<strong>in</strong>e cioè alla maggiore o m<strong>in</strong>ore diligenza, ecc. Alcuni Autori affermano<br />

conseguentemente che la nozione di culpa non trova applicazione neppure nel<br />

delitto aquiliano e che le fonti che potrebbero deporre nel senso di una<br />

valutazione del genere risultano <strong>in</strong>terpolate dai compilatori che avrebbero<br />

<strong>in</strong>vece fatto rientrare anche la culpa aquiliana nell’ambito dei criteri da essi<br />

elaborati.<br />

Ma a tale risultato si opponeva il Segrè, il quale riteneva che<br />

addirittura nell’ambito orig<strong>in</strong>ario di applicazione della lex Aquilia si avesse<br />

necessità di <strong>in</strong>dividuare la stregua di imputabilità <strong>in</strong> un momento soggettivo,<br />

oltre qu<strong>in</strong>di la presenza di un semplice nesso causale: giacché, egli dice, oltre i<br />

requisiti obiettivi dell’alienità della cosa, della distruzione o deterioramento<br />

arrecato alla cosa, essa accenna anche alla necessità che il fatto avvenga <strong>in</strong>iuria<br />

(Gai., 3, 210, 217), alludendo ad un momento subiettivo. Non sembra, <strong>in</strong>vece,<br />

proponibile il dubbio che, se vi è differenza fra il senso che aveva<br />

orig<strong>in</strong>ariamente <strong>in</strong>iuria nella lex Aquilia e quello che assunse nel diritto classico,<br />

questa differenza non potrebbe consistere che <strong>in</strong> ciò, che per la lex Aquilia il<br />

requisito subiettivo richiesto fosse il dolus, mentre poi si ammise che bastasse<br />

anche la semplice colpa, mentre vale <strong>in</strong>vece l’osservazione del Betti che la<br />

responsabilità aquiliana non potesse essere comunque obiettiva, perché<br />

l’obbligazione che ne nasceva (dato il carattere dell’obbligazione <strong>romana</strong><br />

siccome v<strong>in</strong>colo di garanzia gravante sulla persona, ecc.) « non poteva venire<br />

<strong>in</strong> essere senza un fatto precisamente riferibile alla volontà di quella<br />

determ<strong>in</strong>ata persona».<br />

Vi è però anche da considerare quale sia la situazione per una serie di<br />

atti illeciti non costituenti delicata (per i quali, Gai., D, 44, 7, 4; J., 4, 1, 2; 3; 4;<br />

Gai., 3, 182-225; 4, 112; J., 4, 12, 1; Gai., D, 50, 17, 3, 1; Ulp., D, 44, 7, 25, 1) e<br />

di cui sono esemplificati nelle fonti i seguenti casi: iudex qui litem suam fecerit<br />

(dolo o imprudentia [Gai., 4, 52] non dà la sententia o la dà <strong>in</strong>giusta); habitator<br />

cenaculi ex quo deiectum effusumque aliquid sit ita ut alicui noceret; positum et suspensum;<br />

damnum e furtum commesso da dipendenti di caupo exercitor stabularius (J., 4, 5).<br />

<strong>Caietele</strong> Institutului Catolic X (2011) 289-326

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