N° 1 Anno XVII (LVII) ~ Gennaio/Marzo 2009 - Unione Nazionale ...
N° 1 Anno XVII (LVII) ~ Gennaio/Marzo 2009 - Unione Nazionale ...
N° 1 Anno XVII (LVII) ~ Gennaio/Marzo 2009 - Unione Nazionale ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sentiero Tricolore 13<br />
L’Avvocato risponde<br />
studio.legale@modesti-associati.191.it<br />
Sapendo che non è consentito<br />
ad un istituto di credito addebitare<br />
sul conto del cliente gli<br />
interessi a suo debito con<br />
capitalizzazione trimestrale, ho<br />
inviato una diffida alla banca<br />
presso la quale ho aperto il conto<br />
chiedendone la restituzione.<br />
Questa, tuttavia, mi ha risposto<br />
che, siccome nella stessa clausola<br />
in cui è prevista la capitalizzazione<br />
degli interessi a debito è<br />
prevista anche la capitalizzazione<br />
trimestrale degli interessi a mio<br />
favore, la mia richiesta veniva<br />
respinta. Vorrei sapere se una tale<br />
affermazione è corretta ed<br />
accettabile.<br />
* * *<br />
La risposta è negativa. Si è ormai<br />
da tempo sedimentata l’interpretazione<br />
giurisprudenziale che ritiene<br />
nulla la clausola del contratto di<br />
conto corrente bancario che prevede<br />
la capitalizzazione trimestrale degli<br />
interessi passivi.<br />
L’operazione che viene condotta<br />
dalle banche, in breve, è la seguente:<br />
sulle somme che il cliente deve<br />
all’istituto di credito si producono,<br />
com’è noto, degli interessi passivi<br />
di conto corrente. Tali interessi, in<br />
forza della clausola di capitalizzazione<br />
trimestrale, producono a<br />
loro volta ulteriori interessi passivi<br />
che, sommandosi ai precedenti ed<br />
aggiunti al capitale, vengono<br />
addebitati al cliente ogni tre mesi sul<br />
conto.<br />
La clausola in parola, che, in<br />
gergo curiale è denominata<br />
“anatocistica”, è da anni colpita da<br />
pronunce che ne sanciscono la totale<br />
nullità sotto diversi profili.<br />
Nel tentativo di salvare la<br />
pattuizione illegittima, si è fatto<br />
a cura di Diego Modesti<br />
anche ricorso al sistema, descritto<br />
dal lettore, nel quale si prevede<br />
l’applicazione delle medesime<br />
condizioni contrattuali per il<br />
correntista, ossia si stabilisce che<br />
anche gli interessi a credito,<br />
sommandosi ai precedenti interessi<br />
e, quindi, al capitale, producano<br />
trimestralmente ulteriori interessi a<br />
credito.<br />
Tale circostanza, nelle intenzioni<br />
degli istituti finanziari, ricondurrebbe<br />
“ad equità” il contratto di<br />
conto corrente, prevedendo anche a<br />
favore del cliente le stesse<br />
condizioni ed impedendo, così,<br />
degli squilibri contrattuali ad<br />
esclusivo beneficio della banca.<br />
I tribunali, tuttavia, sembrano<br />
essere di diverso avviso.<br />
Una recente pronuncia del<br />
tribunale di Modena (sezione II,<br />
sentenza del 7 maggio 2008, n. 707),<br />
ad esempio, accogliendo le ragioni<br />
del correntista, ha stabilito che, in<br />
tema di rapporto di conto corrente,<br />
ha rilevanza solo ai fini della<br />
determinazione dell’importo<br />
rimborsabile e richiedibile da parte<br />
del cliente la circostanza che, a<br />
fronte dell’illegittima capitalizzazione<br />
trimestrale da parte<br />
dell’istituto di credito degli interessi<br />
debitori, siano stati parimenti<br />
capitalizzati trimestralmente al<br />
cliente interessi creditori.<br />
In pratica, dunque, prevedere che<br />
si possano capitalizzare con la stessa<br />
periodicità gli interessi a favore del<br />
cliente non salva dalla nullità la<br />
clausola di capitalizzazione degli<br />
interessi passivi a favore della<br />
banca, con la conseguenza che il<br />
correntista ne potrà richiedere<br />
legittimamente la restituzione,<br />
sottraendo le somme eventualmente<br />
maturate, con lo stesso sistema, a<br />
proprio credito.<br />
Sono proprietario di una<br />
vettura d’epoca. Da quando non<br />
è stato più possibile reperire un<br />
pezzo di ricambio del motore,<br />
l’automobile è ferma in garage.<br />
Vorrei sapere se sono ancora<br />
tenuto a pagare l’assicurazione,<br />
visto che il veicolo non può più<br />
circolare.<br />
* * *<br />
La risposta è affermativa. La<br />
giurisprudenza, infatti, mantiene,<br />
nella materia che ci occupa, una<br />
linea di rigore, escludendo<br />
dall’obbligo assicurativo solamente<br />
i veicoli per i quali si riesca a<br />
dimostrare la loro sostanziale<br />
equiparazione allo stato di rottame.<br />
In una recentissima pronuncia,<br />
infatti, la Corte di Cassazione<br />
(Sezione II, sentenza n. 22035 del 2<br />
settembre 2008), ha ribadito che i<br />
veicoli, ancorché privi di parti<br />
essenziali per un’autonoma<br />
circolazione o fortemente danneggiati<br />
o usurati, non sono esclusi<br />
dall’obbligo assicurativo se non<br />
risulti la prova della loro assoluta<br />
inidoneità alla circolazione e la loro<br />
materiale riduzione allo stato di<br />
rottame, non rilevando in contrario<br />
neppure la circostanza che il<br />
proprietario abbia raggiunto accordi<br />
con terzi per provvedere all’asporto<br />
ed alla successiva demolizione. Il<br />
consiglio, alla luce di quanto sopra<br />
esposto, è di provvedere al<br />
pagamento del premio assicurativo<br />
cercando, evidentemente, di riparare<br />
il veicolo d’epoca o, qualora non ve<br />
ne fosse alcuna possibilità, di<br />
procedere alla sua effettiva<br />
rottamazione.