qui - Cesvov
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L’esperto risponde<br />
Dal presente numero di<br />
“Notizie <strong>Cesvov</strong>” Cristina<br />
Buzzetti – dottore commercialista<br />
in Varese dal 1993,<br />
che dal 1998 si occupa<br />
specificamente di fiscalità<br />
del non profit – risponderà<br />
ai vari quesiti che le organizzazioni<br />
di volontariato e<br />
le associazioni di promozione<br />
sociale – nonché<br />
tutte gli altri gruppi che<br />
operano all’interno del<br />
terzo settore – vorranno<br />
sottoporre alla sua attenzione.<br />
Inviate le domande<br />
a: redazione @ cesvov.it,<br />
oppure via po sta al<br />
seguente indiriz zo: Notizie<br />
<strong>Cesvov</strong>, via Bram billa<br />
15, 21100 Varese<br />
24<br />
n. 1 anno 2009<br />
Entrate derivanti dai corsi di formazione<br />
di Cristina Buzzetti<br />
Un’ associazione ONLUS di opzione, operante nel settore della formazione, domanda<br />
se i partecipanti ai propri corsi debbano essere necessariamente soci della stessa;<br />
in ogni caso come si configurano ai fini fiscali le entrate derivanti dallo svolgimento<br />
di tali corsi di formazione?<br />
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, l’attività<br />
di una ONLUS che opera nel settore<br />
della formazione deve essere<br />
orientata ad arrecare benefici prevalentemente<br />
a persone svantaggiate in ragione di condizioni<br />
fisiche, psichiche, economiche, sociali<br />
o familiari, e solo in via secondaria a soggetti<br />
privi di questi re<strong>qui</strong>siti indipendentemente dal<br />
fatto che essi siano o meno soci.<br />
L’attività principale non costituisce esercizio<br />
di attività commerciale mentre i proventi<br />
derivanti dall'esercizio delle attività secon -<br />
daria non concorrono alla formazione del red-<br />
dito imponibile, a patto che tale attività direttamente<br />
connessa non sia prevalente rispetto<br />
a quella istituzionale e che i relativi proventi<br />
non superino il 66 per cento delle spese complessive<br />
dell'organizzazione.<br />
Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto,<br />
inoltre, si segnala che le prestazioni e -<br />
ducative dell'infanzia e della gioventù e<br />
quelle didattiche di ogni genere, anche per la<br />
formazione, l'aggiornamento, la riqualifica -<br />
zione e riconversione professionale rese da<br />
ONLUS, godono dell’esenzione IVA ai sensi<br />
dell’art. 10 del DPR 633/72.<br />
Assicurazione per i volontari attivi<br />
Un’organizzazione iscritta al Registro Provinciale del Volontariato<br />
domanda se l’assicurazione richiesta ai sensi dell'art.<br />
4 della L. 266/91 per i propri volontari attivi, sia sufficiente<br />
ai fini della copertura antinfortunistica o se esista anche un obbligo<br />
di iscrizione all’INAIL.<br />
L’articolo 4 della Legge 266/91 sancisce<br />
l’obbligo per le organizzazioni di volontariato<br />
di “assicurare i propri aderenti,<br />
che prestano attività di volontariato, contro<br />
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento<br />
dell’attività stessa, nonché per la responsabilità<br />
civile verso i terzi”. La copertura<br />
assicurativa è un re<strong>qui</strong>sito indispensabile per<br />
poter stipulare convenzioni con lo Stato, le<br />
Regioni, le Province autonome, gli Enti locali<br />
e gli altri Enti pubblici, ai sensi dell’art. 7 della<br />
Legge 266/91, e gli oneri relativi alla copertura<br />
assicurativa sono a carico dell’ente col<br />
quale è stipulata la convenzione.<br />
Non instaurandosi tra l’organizzazione e<br />
i propri volontari alcun rapporto di lavoro<br />
dipendente o assimilato (parasubordinato)<br />
e in assenza di retribuzione<br />
alcuna, non si realizza il presupposto richiesto<br />
dal D.P.R. 1124/65 ai fini dell’insorgenza dell’obbligo<br />
assicurativo INAIL, neppure per e -<br />
stensione laddove l’organizzazione debba nel<br />
caso aprire una posizione assicurativa per<br />
collaboratori a progetto.