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L’esperto risponde<br />

Dal presente numero di<br />

“Notizie <strong>Cesvov</strong>” Cristina<br />

Buzzetti – dottore commercialista<br />

in Varese dal 1993,<br />

che dal 1998 si occupa<br />

specificamente di fiscalità<br />

del non profit – risponderà<br />

ai vari quesiti che le organizzazioni<br />

di volontariato e<br />

le associazioni di promozione<br />

sociale – nonché<br />

tutte gli altri gruppi che<br />

operano all’interno del<br />

terzo settore – vorranno<br />

sottoporre alla sua attenzione.<br />

Inviate le domande<br />

a: redazione @ cesvov.it,<br />

oppure via po sta al<br />

seguente indiriz zo: Notizie<br />

<strong>Cesvov</strong>, via Bram billa<br />

15, 21100 Varese<br />

24<br />

n. 1 anno 2009<br />

Entrate derivanti dai corsi di formazione<br />

di Cristina Buzzetti<br />

Un’ associazione ONLUS di opzione, operante nel settore della formazione, domanda<br />

se i partecipanti ai propri corsi debbano essere necessariamente soci della stessa;<br />

in ogni caso come si configurano ai fini fiscali le entrate derivanti dallo svolgimento<br />

di tali corsi di formazione?<br />

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, l’attività<br />

di una ONLUS che opera nel settore<br />

della formazione deve essere<br />

orientata ad arrecare benefici prevalentemente<br />

a persone svantaggiate in ragione di condizioni<br />

fisiche, psichiche, economiche, sociali<br />

o familiari, e solo in via secondaria a soggetti<br />

privi di questi re<strong>qui</strong>siti indipendentemente dal<br />

fatto che essi siano o meno soci.<br />

L’attività principale non costituisce esercizio<br />

di attività commerciale mentre i proventi<br />

derivanti dall'esercizio delle attività secon -<br />

daria non concorrono alla formazione del red-<br />

dito imponibile, a patto che tale attività direttamente<br />

connessa non sia prevalente rispetto<br />

a quella istituzionale e che i relativi proventi<br />

non superino il 66 per cento delle spese complessive<br />

dell'organizzazione.<br />

Ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto,<br />

inoltre, si segnala che le prestazioni e -<br />

ducative dell'infanzia e della gioventù e<br />

quelle didattiche di ogni genere, anche per la<br />

formazione, l'aggiornamento, la riqualifica -<br />

zione e riconversione professionale rese da<br />

ONLUS, godono dell’esenzione IVA ai sensi<br />

dell’art. 10 del DPR 633/72.<br />

Assicurazione per i volontari attivi<br />

Un’organizzazione iscritta al Registro Provinciale del Volontariato<br />

domanda se l’assicurazione richiesta ai sensi dell'art.<br />

4 della L. 266/91 per i propri volontari attivi, sia sufficiente<br />

ai fini della copertura antinfortunistica o se esista anche un obbligo<br />

di iscrizione all’INAIL.<br />

L’articolo 4 della Legge 266/91 sancisce<br />

l’obbligo per le organizzazioni di volontariato<br />

di “assicurare i propri aderenti,<br />

che prestano attività di volontariato, contro<br />

gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento<br />

dell’attività stessa, nonché per la responsabilità<br />

civile verso i terzi”. La copertura<br />

assicurativa è un re<strong>qui</strong>sito indispensabile per<br />

poter stipulare convenzioni con lo Stato, le<br />

Regioni, le Province autonome, gli Enti locali<br />

e gli altri Enti pubblici, ai sensi dell’art. 7 della<br />

Legge 266/91, e gli oneri relativi alla copertura<br />

assicurativa sono a carico dell’ente col<br />

quale è stipulata la convenzione.<br />

Non instaurandosi tra l’organizzazione e<br />

i propri volontari alcun rapporto di lavoro<br />

dipendente o assimilato (parasubordinato)<br />

e in assenza di retribuzione<br />

alcuna, non si realizza il presupposto richiesto<br />

dal D.P.R. 1124/65 ai fini dell’insorgenza dell’obbligo<br />

assicurativo INAIL, neppure per e -<br />

stensione laddove l’organizzazione debba nel<br />

caso aprire una posizione assicurativa per<br />

collaboratori a progetto.

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