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notizie cesvov<br />
Esonero dall’imposta di registro e di bollo all’atto dell’iscrizione<br />
Nonostante l’art. 8 della Legge 266/91 preveda espressamente che “gli atti costitutivi<br />
delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,<br />
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività siano esenti<br />
dall’imposta di bollo e di registro”, non tutte le Agenzie attribuiscono tale diritto alle organizzazioni<br />
di volontariato pretendendo invero il pagamento dell’imposta in quanto non<br />
ancora iscritte al registro del volontariato.<br />
Come si deve comportare un’organizzazione di volontariato che in sede di registrazione<br />
del’atto costitutivo e dello statuto, pretendendo giustamente che gli stessi siano regi strati<br />
in esenzione di imposta, si vede invece chiedere il pagamento?<br />
Con la Circolare Ministeriale n. 3 del 25<br />
febbraio 1992, avente a oggetto la<br />
Legge 266/91, “Legge quadro sul volontariato”,<br />
il Ministero delle Finanze ha chiarito<br />
che “per quanto concerne l’imposizione indiretta<br />
le agevolazioni fiscali sono contenute nei<br />
commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla<br />
circostanza che le organizzazioni di volonta -<br />
riato siano costituite esclusivamente per fini di<br />
solidarietà e siano iscritte negli accennati re -<br />
gistri tenuti dalle regioni e province autonome.<br />
Al comma 1 è previsto che gli atti<br />
costituitivi delle accennate organizzazioni e<br />
quelli relativi allo svolgimento della loro atti -<br />
vità sono esenti dall’imposta di bollo e di re -<br />
gistro. Pertanto nelle ipotesi previste, la<br />
formalità della registrazione, agli effetti del-<br />
Risoluzione 29 maggio 1993, prot. 300028<br />
Quesito interpretativo – art. 8 della legge 11 agosto 91, n.<br />
266 (legge quadro sul volontariato). È stato chiesto l’esonero<br />
assoluto dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle<br />
organizzazioni di volontariato e per quelli relativi allo svolgimento<br />
delle loro attività.<br />
l’imposta di registro, dovrà essere eseguita<br />
senza pagamento di imposta.”<br />
È<strong>qui</strong>ndi da censurare il comportamento di<br />
alcune Agenzie territoriali che ancora<br />
oggi negano l’esenzione dall’imposta di<br />
registro e di bollo agli atti costitutivi e agli<br />
statuti delle organizzazioni di volontariato<br />
costituende i cui statuti siano conformi ai dettami<br />
della legge n. 266/1991. Il consiglio che<br />
si può dare qualora uno sportello terri to -<br />
riale contesti a un’associazione l’esenzione<br />
in questione, è quello di presentare una<br />
copia della Risoluzione del 29 maggio 1993<br />
dell’Agenzia delle Entrate (che <strong>qui</strong> di seguito<br />
si riporta) per evidenziare la fondatezza del<br />
diritto all’agevolazione.<br />
L’esperto risponde<br />
Sintesi<br />
Come si deve<br />
comportare<br />
un’organizzazione<br />
di volontariato<br />
che in sede di<br />
registrazione<br />
del’atto<br />
costitutivo e<br />
dello statuto, si<br />
vede chiedere il<br />
pagamento?<br />
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli relative<br />
allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo<br />
e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della regi -<br />
strazione, agli effetti della imposta di registro, dovrà essere eseguita<br />
senza pagamento d’imposta.<br />
Testo<br />
L’associazione di volontariato”Centro amico”, con istanza diretta a codesta intendenza, ha chiesto l’esonero assoluto dall’assolvimento<br />
dell’imposta di registro “per ogni atto inerente la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto regolante la vita dell’Ente, ai sensi dell’art.<br />
8 della legge in oggetto”. L’Ufficio del Registro di Taranto ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta<br />
nella misura fissa. Codesta Intendenza, “ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione dell’Associazione che ne occupa attesa<br />
la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di<br />
volontariato, ai sensi del non e<strong>qui</strong>voco disposto dell’art. I della ripetuta legge”, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al<br />
fine di provvedere all’eventuale rimborso della somma corrisposta. La Scrivente informa che questo Dicastero si è pronunciato sulla<br />
problematica in esame nell’allegata circolare n. 3 del 25/2/1992, relativa alla legge 11/8/1991, n. 266 (legge-quadro sul volontaria -<br />
to), laddove ha chiarito che: ”Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art.<br />
8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà<br />
e siano iscritte negli accennati registri tenuti dalle Regioni e Province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle<br />
accennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di registro. Pertanto,<br />
nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere seguita senza pagamento di<br />
imposta”. La scrivente ritiene, <strong>qui</strong>ndi, che nella fattispecie in esame si possa procedere il rimborso della somma versata.<br />
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