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notizie cesvov<br />

Esonero dall’imposta di registro e di bollo all’atto dell’iscrizione<br />

Nonostante l’art. 8 della Legge 266/91 preveda espressamente che “gli atti costitutivi<br />

delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,<br />

e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività siano esenti<br />

dall’imposta di bollo e di registro”, non tutte le Agenzie attribuiscono tale diritto alle organizzazioni<br />

di volontariato pretendendo invero il pagamento dell’imposta in quanto non<br />

ancora iscritte al registro del volontariato.<br />

Come si deve comportare un’organizzazione di volontariato che in sede di registrazione<br />

del’atto costitutivo e dello statuto, pretendendo giustamente che gli stessi siano regi strati<br />

in esenzione di imposta, si vede invece chiedere il pagamento?<br />

Con la Circolare Ministeriale n. 3 del 25<br />

febbraio 1992, avente a oggetto la<br />

Legge 266/91, “Legge quadro sul volontariato”,<br />

il Ministero delle Finanze ha chiarito<br />

che “per quanto concerne l’imposizione indiretta<br />

le agevolazioni fiscali sono contenute nei<br />

commi 1 e 2 dell’art. 8 e sono subordinate alla<br />

circostanza che le organizzazioni di volonta -<br />

riato siano costituite esclusivamente per fini di<br />

solidarietà e siano iscritte negli accennati re -<br />

gistri tenuti dalle regioni e province autonome.<br />

Al comma 1 è previsto che gli atti<br />

costituitivi delle accennate organizzazioni e<br />

quelli relativi allo svolgimento della loro atti -<br />

vità sono esenti dall’imposta di bollo e di re -<br />

gistro. Pertanto nelle ipotesi previste, la<br />

formalità della registrazione, agli effetti del-<br />

Risoluzione 29 maggio 1993, prot. 300028<br />

Quesito interpretativo – art. 8 della legge 11 agosto 91, n.<br />

266 (legge quadro sul volontariato). È stato chiesto l’esonero<br />

assoluto dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle<br />

organizzazioni di volontariato e per quelli relativi allo svolgimento<br />

delle loro attività.<br />

l’imposta di registro, dovrà essere eseguita<br />

senza pagamento di imposta.”<br />

È<strong>qui</strong>ndi da censurare il comportamento di<br />

alcune Agenzie territoriali che ancora<br />

oggi negano l’esenzione dall’imposta di<br />

registro e di bollo agli atti costitutivi e agli<br />

statuti delle organizzazioni di volontariato<br />

costituende i cui statuti siano conformi ai dettami<br />

della legge n. 266/1991. Il consiglio che<br />

si può dare qualora uno sportello terri to -<br />

riale contesti a un’associazione l’esenzione<br />

in questione, è quello di presentare una<br />

copia della Risoluzione del 29 maggio 1993<br />

dell’Agenzia delle Entrate (che <strong>qui</strong> di seguito<br />

si riporta) per evidenziare la fondatezza del<br />

diritto all’agevolazione.<br />

L’esperto risponde<br />

Sintesi<br />

Come si deve<br />

comportare<br />

un’organizzazione<br />

di volontariato<br />

che in sede di<br />

registrazione<br />

del’atto<br />

costitutivo e<br />

dello statuto, si<br />

vede chiedere il<br />

pagamento?<br />

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli relative<br />

allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo<br />

e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della regi -<br />

strazione, agli effetti della imposta di registro, dovrà essere eseguita<br />

senza pagamento d’imposta.<br />

Testo<br />

L’associazione di volontariato”Centro amico”, con istanza diretta a codesta intendenza, ha chiesto l’esonero assoluto dall’assolvimento<br />

dell’imposta di registro “per ogni atto inerente la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto regolante la vita dell’Ente, ai sensi dell’art.<br />

8 della legge in oggetto”. L’Ufficio del Registro di Taranto ha ritenuto dovuta, invece, la corresponsione della suddetta imposta<br />

nella misura fissa. Codesta Intendenza, “ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione dell’Associazione che ne occupa attesa<br />

la ratio della disposizione legislativa dettante norme di particolare favore ed incoraggiamento alla costituzione delle associazioni di<br />

volontariato, ai sensi del non e<strong>qui</strong>voco disposto dell’art. I della ripetuta legge”, ha chiesto il parere di questa Direzione Generale al<br />

fine di provvedere all’eventuale rimborso della somma corrisposta. La Scrivente informa che questo Dicastero si è pronunciato sulla<br />

problematica in esame nell’allegata circolare n. 3 del 25/2/1992, relativa alla legge 11/8/1991, n. 266 (legge-quadro sul volontaria -<br />

to), laddove ha chiarito che: ”Per quanto concerne l’imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell’art.<br />

8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà<br />

e siano iscritte negli accennati registri tenuti dalle Regioni e Province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle<br />

accennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e di registro. Pertanto,<br />

nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione agli effetti dell’imposta di registro, dovrà essere seguita senza pagamento di<br />

imposta”. La scrivente ritiene, <strong>qui</strong>ndi, che nella fattispecie in esame si possa procedere il rimborso della somma versata.<br />

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