INTRODUZIONE E LETTURA CORSIVA DEL ... - Pastuninovara.It
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[Cfr. GG1, pagg. 79-80]<br />
A. I membri del secondo gruppo della comunità del popolo avevano in comune il fatto che<br />
la loro unione matrimoniale con leviti e Israeliti di origine pura era riconosciuta legittima, ma<br />
non con famiglie sacerdotali poiché era un privilegio riservato ai leviti e agli Israeliti di origine<br />
pura.<br />
«Anche i proseliti facevano parte del gruppo degli Israeliti segnati da colpa leggera.<br />
[...] Intendiamo parlare qui proseliti in senso pieno, dei «proseliti della giustizia», cioè dei<br />
pagani convertiti all'Ebraismo sottoponendosi alla circoncisione, al bagno e all'offerta del<br />
sacrificio. Occorre distinguerli nettamente dai «timorati di Dio» che accettavano soltanto<br />
la professione di fede monoteistica e l'osservanza di una parte delle leggi cerimoniali,<br />
senza convertirsi del tutto all'Ebraismo; legalmente erano considerati ancora pagani». 47<br />
B. In relazione alle cariche ufficiali, quale era il posto dei proseliti?<br />
«Al proselito era vietato diventare membro del Grande Sinedrio e del tribunale di 23<br />
membri che comminava pene capitali; la sua partecipazione a una decisione di questi<br />
tribunali rendeva la decisione invalida. [...] Occorre infine sottolineare che la mancanza di<br />
una genealogia autenticamente israelitica aveva per i proseliti conseguenze non solo<br />
giuridiche, ma anche religiose. Il proselito non aveva parte alcuna ai meriti suppletivi di<br />
Abramo, poiché tali meriti erano riservati ai discendenti del patriarca secondo la carne.<br />
Per essere giustificato, il proselito doveva quindi contare assolutamente sui suoi soli<br />
meriti». 48<br />
d. GLI SCHIAVI PAGANI AFFRANCATI [B) SECONDO GRUPPO]<br />
Appartengono a questo gruppo i pagani comprati come schiavi dagli ebrei i quali attraverso<br />
la circoncisione sono entravano a far parte della comunità del popolo solo quando venivano<br />
affrancati, cioè liberati; la loro posizione a questo punto era analoga a quella dei proseliti. Ma<br />
per entrare a pieno titolo nella comunità del popolo era necessario l'affrancamento:<br />
«In Palestina l'istituzione dell'affrancamento degli schiavi fu mutuata dal diritto<br />
romano. Gli schiavi affrancati costituivano il terzo gruppo di quella parte della<br />
popolazione segnata da macchia leggera. Si trattava di pagani e pagane di nascita che,<br />
diventati schiavi e proprietà di un padrone ebreo, si erano sottoposti alla circoncisione e al<br />
bagno (bagno degli schiavi) e successivamente erano stati affrancati». 49<br />
Vi erano due bagni che lo schiavo pagano doveva fare per entrare in libertà: il «bagno per<br />
diventare schiavo» e il «bagno per diventare libero»:<br />
«Solo se lo schiavo affrancato aveva fatto il bagno «per diventare libero», bagno<br />
prescritto in tutti i casi, ogni potestas dell'antico padrone cessava; da quel momento egli<br />
era giuridicamente uguale agli altri proseliti a pieno titolo. Tuttavia i tribunali composti da<br />
sacerdoti sadducei operarono delle discriminazioni [...]». 50<br />
e. ISRAELITI SEGNATI DA MACCHIA GRAVE [C) TERZO GRUPPO]<br />
A questi era impedito di unirsi in matrimonio con leviti, con gli Israeliti di origine legittima e<br />
con i discendenti illegittimi dei sacerdoti; essi pertanto non avevano la possibilità di entrare<br />
nella comunità del Signore, cioè la comunità di Israele fondata sul primo gruppo.<br />
I «bastardi» [ebr.: mamzerîm] erano i discendenti di un'unione vietata nella Scrittura<br />
[incesto, adulterio, ecc.]. Gli «schiavi del tempio» non più presenti al tempo di Gesù si riteneva<br />
fossero discendenti dei Gabaoniti «tagliatori di legna e portatori di acqua per la comunità e per<br />
l'altare del Signore» secondo il racconto di Gs 9.<br />
•••• SCHIAVI PAGANI NON AFFRANCATI, SAMARITANI E LA DONNA NELLA SOCIETÀ GIUDAICA<br />
47 J, pag. 483.<br />
48 J, pagg. 495-496.<br />
49 J, pag. 503.<br />
50 J, pag. 505.<br />
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