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30 27 marzo<br />

02 aprile 2010 Fiscalmente<br />

Agenzia delle Entrate – Se serve a rimediare a danni estetici o psicologici<br />

Spese sanitarie detraibili<br />

ci sono anche le parrucche FotoDCMatt_fl<br />

B<br />

onus fi scale anche per l’acquisto<br />

della parrucca. Secondo il Fisco,<br />

infatti, la parrucca può rientrare<br />

tra le spese sanitarie detraibili se serve<br />

a rimediare al danno estetico provocato<br />

da una patologia e ad alleviare una condizione<br />

di grave disagio psicologico nelle<br />

relazioni della vita quotidiana. In questa<br />

ipotesi, infatti, la parrucca svolge<br />

una funzione sanitaria a tutti gli eff etti<br />

e può essere considerata a pieno titolo<br />

come un qualsiasi dispositivo medico<br />

destinato dal produttore a essere usato<br />

per attenuare malattie o lesioni umane<br />

e messo in commercio con queste fi nalità.<br />

In particolare, nel caso concreto<br />

preso in esame dal documento di prassi,<br />

la parrucca viene inclusa tra gli oneri sanitari<br />

detraibili perché utilizzata da una<br />

paziente per superare le diffi coltà psicologiche<br />

legate alla caduta dei capelli<br />

causata dai trattamenti chemioterapici.<br />

Ricordiamo che l’art. , comma ,<br />

lettera c), del TUIR elenca le tipologie<br />

di spese sanitarie per le quali spetta la<br />

detrazione dall’imposta lorda, per un<br />

importo pari al %, della parte che ec-<br />

ualora l’Amministrazione<br />

Qfi nanziaria contesti che il<br />

conferimento di un immobile<br />

nel patrimonio di società, e la<br />

successiva alienazione delle<br />

partecipazioni, nasconda una<br />

compravendita di aree edifi -<br />

cabili intervenuta fra persone<br />

fi siche, la pretesa fi scale non<br />

può essere rivolta alla società<br />

conferitaria. Quest’ultima, infatti,<br />

deve ritenersi carente di<br />

legittimazione passiva a ricevere<br />

l’avviso di liquidazione.<br />

Questo in estrema sintesi il<br />

contenuto della recentissima<br />

sentenza emessa dalla Commissione<br />

Tributaria Provinciale<br />

di Reggio nell’Emilia in tema di<br />

“elusione” d’imposta e società<br />

commerciali.<br />

Il fatto<br />

Una s.r.l. riceveva dall’Agenzia<br />

delle Entrate, Uffi cio di Reggio<br />

Emilia, un avviso di liquidazione<br />

dell’imposta complementare<br />

di registro, e relativi interessi,<br />

emesso in relazione ad atto<br />

pubblico registrato nel .<br />

Secondo l’assunto dell’Agenzia:<br />

a) con l’atto pubblico di<br />

cui sopra tre persone fi siche<br />

avevano costituito la società<br />

in parola sottoscrivendone il<br />

relativo capitale sociale, pari<br />

ad Euro .,, mediante<br />

MARTEDI MARZO<br />

Pagamento dell’imposta di registro e registrazione<br />

dei contratti di locazione dei beni immobili<br />

stipulati o rinnovati con decorrenza ° marzo. Il versamento<br />

va eff ettuato a mezzo mod. F utilizzando<br />

i seguenti codici tributo e causale contributo:<br />

T – imposta di registro per prima annualità<br />

contratti di locazione fabbricati;<br />

T – imposta di registro per annualità successive<br />

contratti di locazione fabbricati;<br />

cede , euro, dell’onere sostenuto.<br />

Dette spese sono costituite esclusivamente<br />

dalle spese mediche e di assistenza<br />

specifi ca, diverse da quelle<br />

indicate nell’art. , comma , lettera<br />

b), nonché dalle spese chirurgiche, per<br />

prestazioni specialistiche e per protesi<br />

dentarie e sanitarie in genere.<br />

L’Amministrazione Finanziaria, ai fi -<br />

ni di un corretto inquadramento delle<br />

spese sanitarie detraibili, già con circolare<br />

n. /E/, aveva precisato che,<br />

relativamente alle spese per le quali poteva<br />

risultare dubbio l’inquadramento<br />

in una delle tipologie elencate nella lettera<br />

c) dell’articolo , si sarebbe dovuto<br />

far riferimento ai provvedimenti del<br />

Ministero della Sanità che contengono<br />

l’elenco delle specialità farmaceutiche,<br />

delle prestazioni specialistiche, delle<br />

protesi, etc.. <strong>La</strong> parrucca, pertanto, è<br />

da ricomprendere tra gli oneri detraibili<br />

laddove possa essere considerata protesi<br />

sanitaria in base ai provvedimenti<br />

emanati dal predetto Ministero.<br />

Tuttavia la parrucca non è ricompresa<br />

nel Nomenclatore tariff ario delle<br />

FiscoinAula a cura di Giuseppe Ciminiello<br />

Elusione fi scale e vendita di immobili<br />

conferimento della piena proprietà<br />

di due appezzamenti di<br />

terreno edifi cabile; b) i suddetti<br />

appezzamenti del valore complessivo<br />

di Euro ..,<br />

venivano conferiti al netto di<br />

un mutuo ipotecario del valore<br />

di Euro .., stipulato<br />

con atto pubblico in data <br />

giugno , registrato in data<br />

giugno ; c) all’atto<br />

di conferimento “Ai fi ni della<br />

registrazione veniva applicata<br />

l’imposta di registro sull’importo<br />

di ., determinato<br />

dal valore dell’immobile conferito<br />

pari ad Euro ..,<br />

al netto della passività di Euro<br />

.., relativo al contratto<br />

di mutuo ipotecario stipulato...”;<br />

d) “Con atto del medesimo<br />

notaio stipulato in data<br />

//... registrato a Reggio<br />

Emilia il //...” i tre<br />

soci che avevano costituito la<br />

società ricorrente ne “cedevano<br />

l’intero capitale sociale” ad<br />

altre quattro persone fi siche; e)<br />

“... non si tratta di conferimento<br />

ma di vendita di immobile<br />

in quanto è palese la dinamica<br />

contrattuale data dall’insieme<br />

dei due atti, ovvero il conferi-<br />

T – imposta di registro per intero periodo<br />

contratti di locazione fabbricati;<br />

T – imposta di registro per proroghe contratti<br />

di locazione e affi tti;<br />

T – imposta di registro per affi tto fondi rustici.<br />

MERCOLEDI MARZO<br />

mento di immobile e la successiva<br />

cessione di quote fra essi<br />

consequenziali e che realizzano<br />

la cessione dello stesso”; f)<br />

L’art. del D.P.R. / infatti<br />

prevede che “l’imposta è applicata<br />

secondo l’intrinseca natura<br />

e gli eff etti giuridici degli atti<br />

presentati alla registrazione<br />

anche se non vi corrispondano<br />

il titolo o la forma apparente”.<br />

Aggiungeva l’Ente che: “Si<br />

deve dunque privilegiare il risultato<br />

di un comportamento sostanzialmente<br />

unitario rispetto<br />

ai risultati parziali e strumentali<br />

dei singoli comportamenti<br />

formali”; i) “Nella fattispecie il<br />

conferimento di immobile e la<br />

successiva cessione di quote<br />

concretizzano un eff ettivo trasferimento<br />

di immobile”; m)<br />

“<strong>La</strong> ristretta tempistica con la<br />

quale sono avvenute tali operazioni<br />

fa presumere l’intento<br />

elusivo delle operazioni volte,<br />

di fatto, a trasferire i terreni<br />

dal soggetto che ha costituito<br />

al società ai successivi cessionari<br />

delle quote sociali...”; n)<br />

“Pertanto dalla palese dinamica<br />

contrattuale dei due atti<br />

decisi e sottoscritti liberamen-<br />

Trasmissione telematica, da parte dei datori<br />

di lavoro, delle denunce contributive mod. DM<br />

protesi, allegato al Decreto del Ministero<br />

della Sanità agosto , n.<br />

, concernente il “Regolamento recante<br />

norme per le prestazioni di assistenza<br />

protesica erogabili nell’ambito<br />

del Servizio sanitario nazionale: modalità<br />

di erogazione e tariff e”. L’A.E. ha<br />

quindi interpellato il Ministero del <strong>La</strong>voro,<br />

della Salute e delle Politiche Sociali<br />

(ora Ministero della Salute), che<br />

al riguardo ha, osservato che la mancata<br />

menzione nel Nomenclatore non<br />

sarebbe di per sé motivo ostativo alla<br />

detraibilità della spesa, dal momento<br />

che la ratio sottesa all’inclusione di<br />

una prestazione nei livelli essenziali<br />

di assistenza riconosciuti dal Servizio<br />

Sanitario è sostanzialmente diversa da<br />

quella che motiva la possibilità di usufruire<br />

della detrazione d’imposta.<br />

Lo stesso Ministero osserva, quindi,<br />

con circ. /E/ che se si tiene in considerazione<br />

la funzione della parrucca<br />

di correzione di un danno estetico<br />

conseguente ad una patologia e, contemporaneamente,<br />

di supporto in una<br />

condizione di grave disagio psicologi-<br />

te dalle parti validi dal punto<br />

di vista civilistico, si evince che<br />

le due operazioni, conferimento<br />

e successiva cessione delle<br />

quote, fra di esse connesse,<br />

realizzano, dal punto di vista<br />

tributario, gli stessi eff etti economici<br />

e giuridici della vendita<br />

e che di fatto si sia realizzato un<br />

comportamento elusivo che ha<br />

originato un indebito risparmio<br />

d’imposta... pari alla diff erenza<br />

tra l’imposta di registro eff ettivamente<br />

pagata in occasione<br />

del conferimento dei terreni<br />

gravati da passività e quella che<br />

sarebbe stata dovuta se l’operazione<br />

fosse stata tassata come<br />

compravendita”.<br />

<strong>La</strong> società ricorrente impugnava<br />

ritualmente l’atto dinanzi<br />

la C.T.P. eccependo che se<br />

l’Agenzia era dell’opinione che<br />

a dovere essere sottoposto ad<br />

imposta non era l’atto di conferimento<br />

di terreni in una società<br />

e la successiva cessione<br />

delle sue quote, ma un atto di<br />

compravendita di terreni, coerentemente,<br />

“avrebbe dovuto<br />

notifi care l’avviso di liquidazione<br />

dell’imposta di registro,<br />

non alla Ricorrente, ma ai “reali<br />

LE SCADENZE FISCALI<br />

co, non vi sono dubbi sulla possibilità<br />

di caratterizzare tale funzione come<br />

sanitaria. Inoltre, esaminando la riconducibilità<br />

della parrucca nell’ambito<br />

dei dispositivi medici, il Ministero del<br />

<strong>La</strong>voro, della Salute e delle Politiche<br />

Sociali (ora Ministero della Salute), rileva<br />

che i dispositivi indicati nel Nomenclatore<br />

rappresentano un sotto insieme<br />

del concetto di dispositivo medico,<br />

regolamentato dal D.Lgs. / “Attuazione<br />

della direttiva //CEE”.<br />

L’art. , comma , lett. a), di tale Decreto<br />

defi nisce come dispositivo medico<br />

“qualsiasi strumento, apparecchio,<br />

… utilizzato da solo o in combinazione…<br />

destinato dal fabbricante ad essere<br />

impiegato nell’uomo a scopo di …<br />

attenuazione di malattie o lesioni ...”.<br />

I beni e gli strumenti che possono<br />

ricadere in detta defi nizione, per poter<br />

essere immessi in commercio come<br />

dispositivi medici devono sottostare a<br />

quanto disposto dal successivo articolo<br />

, in base al quale: “i dispositivi possono<br />

essere immessi in commercio unicamente<br />

se rispondono ai requisiti prescritti dal<br />

/, per i versamenti dei contributi assistenziali<br />

e previdenziali di febbraio per i dipendenti,<br />

e mod. EMENS, per i compensi corrisposti nel<br />

mese di febbraio ai collaboratori a progetto e ai<br />

collaboratori autonomi occasionali (con redditi<br />

annui superiori a € .).<br />

Termine per procedere, da parte dei contribuenti<br />

imprenditori, alla rilevazione, sulla scheda<br />

carburanti mensile dei mezzi di trasporto,<br />

del numero dei chilometri percorsi.<br />

Termine per la redazione ed adeguamento<br />

acquirenti” dei terreni cioè alle<br />

persone che hanno acquistato<br />

le quote della Ricorrente stessa<br />

cioè “ai successivi cessionari<br />

delle quote sociali”.<br />

Concludeva sottolineando”...<br />

che se risponde al vero la<br />

circostanza che la costituzione<br />

della società sia servita esclusivamente<br />

affi nché le persone<br />

fi siche (conferenti e cessionari)<br />

abbiano potuto dar corso ad<br />

una compravendita immobiliare,<br />

è altresì inequivocabile la<br />

conseguente impossibilità di<br />

procedere nei confronti della<br />

società stessa, in quanto soggetto<br />

oggettivamente estraneo<br />

agli eff etti giuridici prodotti dal<br />

sottostante contratto dissimulato<br />

e conseguentemente soggetto<br />

non debitore del tributo<br />

preteso con l’atto impugnato”.<br />

<strong>La</strong> decisione<br />

Secondo i giudici reggiani<br />

nella logica interpretativa<br />

dell’art. cit. seguita<br />

dall’Agenzia, il “vero” atto,<br />

quello dissimulato, che avrebbe<br />

dovuto essere assoggettato<br />

ad imposizione era un atto<br />

di compravendita di terreni e<br />

ickr<br />

presente decreto … e sono utilizzati in<br />

conformità della loro destinazione”.<br />

Pertanto, conclude il Ministero, anche<br />

un oggetto comunemente defi -<br />

nito come parrucca può rientrare nel<br />

novero delle protesi sanitarie se fabbricata<br />

ed immessa in commercio dal<br />

fabbricante con la destinazione d’uso<br />

di dispositivo medico come sopra defi -<br />

nito e, quindi, obbligatoriamente marcata<br />

CE ai sensi e per gli eff etti della<br />

<strong>Di</strong>rettiva //CEE.<br />

Alla luce di tali decisive considerazioni,<br />

la parrucca rientra, a pieno titolo,<br />

nel novero delle spese sanitarie detraibili<br />

se volta a sopperire un danno estetico<br />

conseguente ad una patologia.<br />

In particolare, se è utilizzata per<br />

superare le diffi coltà psicologiche derivanti<br />

dalla caduta dei capelli, provocata<br />

da trattamenti chemioterapici. <strong>La</strong><br />

relativa spesa sostenuta può, quindi,<br />

essere detratta ai sensi dell’art. ,<br />

comma , lett. c), del TUIR /.<br />

EMILIA CIMINIELLO<br />

CHIARA DAMMACCO<br />

non un atto di conferimento di<br />

terreni in una società seguito<br />

dalla successiva cessione delle<br />

sue quote. Dunque, logicamente,<br />

legittimamente, l’avviso di<br />

liquidazione dell’imposta di<br />

registro avrebbe dovuto essere<br />

notifi cato ai “veri” debitori<br />

dell’imposta, cioè gli acquirenti<br />

dei terreni, cioè i nuovi soci della<br />

Ricorrente, id est “ai successivi<br />

cessionari delle quote sociali...”;<br />

e non certo alla società<br />

ricorrente. In buona sostanza,<br />

è stato ribadito, “se l’Agenzia<br />

ritiene che il contratto, “vero”,<br />

quello dissimulato, sia un contratto<br />

di compravendita di immobile<br />

stipulato tra le persone<br />

che hanno conferito l’immobile<br />

in società e le persone che<br />

ne hanno acquistato le quote<br />

deve trarne, anche, le logiche<br />

e legittime conseguenze ed attribuire<br />

a queste ultime la qualifi<br />

ca di debitori dell’imposta di<br />

registro e notifi care a loro l’atto<br />

di liquidazione d’imposta.<br />

Sulla base di tale articolate<br />

motivazioni il ricorso della società<br />

è stato accolto, stante<br />

la palese carenza di legittimazione<br />

passiva della società in<br />

quanto, come visto, la stessa<br />

non era, e non poteva essere,<br />

la “vera acquirente” e, dunque<br />

“la vera debitrice del tributo”.<br />

del Dps (Documento programmatico sulla sicurezza)<br />

da parte dei soggetti che eff ettuano il<br />

trattamento di dati sensibili o giudiziari tramite<br />

strumenti elettronici.<br />

Termine per la presentazione telematica della<br />

dichiarazione dei redditi, mod. Unico SC, da parte<br />

delle società di capitale e degli commerciali<br />

con esercizio chiuso al giugno .<br />

<strong>La</strong> scadenza coincide con l’ultimo giorno del<br />

nono mese successivo a quello di chiusura del<br />

periodo di imposta.

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