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30 27 marzo<br />
02 aprile 2010 Fiscalmente<br />
Agenzia delle Entrate – Se serve a rimediare a danni estetici o psicologici<br />
Spese sanitarie detraibili<br />
ci sono anche le parrucche FotoDCMatt_fl<br />
B<br />
onus fi scale anche per l’acquisto<br />
della parrucca. Secondo il Fisco,<br />
infatti, la parrucca può rientrare<br />
tra le spese sanitarie detraibili se serve<br />
a rimediare al danno estetico provocato<br />
da una patologia e ad alleviare una condizione<br />
di grave disagio psicologico nelle<br />
relazioni della vita quotidiana. In questa<br />
ipotesi, infatti, la parrucca svolge<br />
una funzione sanitaria a tutti gli eff etti<br />
e può essere considerata a pieno titolo<br />
come un qualsiasi dispositivo medico<br />
destinato dal produttore a essere usato<br />
per attenuare malattie o lesioni umane<br />
e messo in commercio con queste fi nalità.<br />
In particolare, nel caso concreto<br />
preso in esame dal documento di prassi,<br />
la parrucca viene inclusa tra gli oneri sanitari<br />
detraibili perché utilizzata da una<br />
paziente per superare le diffi coltà psicologiche<br />
legate alla caduta dei capelli<br />
causata dai trattamenti chemioterapici.<br />
Ricordiamo che l’art. , comma ,<br />
lettera c), del TUIR elenca le tipologie<br />
di spese sanitarie per le quali spetta la<br />
detrazione dall’imposta lorda, per un<br />
importo pari al %, della parte che ec-<br />
ualora l’Amministrazione<br />
Qfi nanziaria contesti che il<br />
conferimento di un immobile<br />
nel patrimonio di società, e la<br />
successiva alienazione delle<br />
partecipazioni, nasconda una<br />
compravendita di aree edifi -<br />
cabili intervenuta fra persone<br />
fi siche, la pretesa fi scale non<br />
può essere rivolta alla società<br />
conferitaria. Quest’ultima, infatti,<br />
deve ritenersi carente di<br />
legittimazione passiva a ricevere<br />
l’avviso di liquidazione.<br />
Questo in estrema sintesi il<br />
contenuto della recentissima<br />
sentenza emessa dalla Commissione<br />
Tributaria Provinciale<br />
di Reggio nell’Emilia in tema di<br />
“elusione” d’imposta e società<br />
commerciali.<br />
Il fatto<br />
Una s.r.l. riceveva dall’Agenzia<br />
delle Entrate, Uffi cio di Reggio<br />
Emilia, un avviso di liquidazione<br />
dell’imposta complementare<br />
di registro, e relativi interessi,<br />
emesso in relazione ad atto<br />
pubblico registrato nel .<br />
Secondo l’assunto dell’Agenzia:<br />
a) con l’atto pubblico di<br />
cui sopra tre persone fi siche<br />
avevano costituito la società<br />
in parola sottoscrivendone il<br />
relativo capitale sociale, pari<br />
ad Euro .,, mediante<br />
MARTEDI MARZO<br />
Pagamento dell’imposta di registro e registrazione<br />
dei contratti di locazione dei beni immobili<br />
stipulati o rinnovati con decorrenza ° marzo. Il versamento<br />
va eff ettuato a mezzo mod. F utilizzando<br />
i seguenti codici tributo e causale contributo:<br />
T – imposta di registro per prima annualità<br />
contratti di locazione fabbricati;<br />
T – imposta di registro per annualità successive<br />
contratti di locazione fabbricati;<br />
cede , euro, dell’onere sostenuto.<br />
Dette spese sono costituite esclusivamente<br />
dalle spese mediche e di assistenza<br />
specifi ca, diverse da quelle<br />
indicate nell’art. , comma , lettera<br />
b), nonché dalle spese chirurgiche, per<br />
prestazioni specialistiche e per protesi<br />
dentarie e sanitarie in genere.<br />
L’Amministrazione Finanziaria, ai fi -<br />
ni di un corretto inquadramento delle<br />
spese sanitarie detraibili, già con circolare<br />
n. /E/, aveva precisato che,<br />
relativamente alle spese per le quali poteva<br />
risultare dubbio l’inquadramento<br />
in una delle tipologie elencate nella lettera<br />
c) dell’articolo , si sarebbe dovuto<br />
far riferimento ai provvedimenti del<br />
Ministero della Sanità che contengono<br />
l’elenco delle specialità farmaceutiche,<br />
delle prestazioni specialistiche, delle<br />
protesi, etc.. <strong>La</strong> parrucca, pertanto, è<br />
da ricomprendere tra gli oneri detraibili<br />
laddove possa essere considerata protesi<br />
sanitaria in base ai provvedimenti<br />
emanati dal predetto Ministero.<br />
Tuttavia la parrucca non è ricompresa<br />
nel Nomenclatore tariff ario delle<br />
FiscoinAula a cura di Giuseppe Ciminiello<br />
Elusione fi scale e vendita di immobili<br />
conferimento della piena proprietà<br />
di due appezzamenti di<br />
terreno edifi cabile; b) i suddetti<br />
appezzamenti del valore complessivo<br />
di Euro ..,<br />
venivano conferiti al netto di<br />
un mutuo ipotecario del valore<br />
di Euro .., stipulato<br />
con atto pubblico in data <br />
giugno , registrato in data<br />
giugno ; c) all’atto<br />
di conferimento “Ai fi ni della<br />
registrazione veniva applicata<br />
l’imposta di registro sull’importo<br />
di ., determinato<br />
dal valore dell’immobile conferito<br />
pari ad Euro ..,<br />
al netto della passività di Euro<br />
.., relativo al contratto<br />
di mutuo ipotecario stipulato...”;<br />
d) “Con atto del medesimo<br />
notaio stipulato in data<br />
//... registrato a Reggio<br />
Emilia il //...” i tre<br />
soci che avevano costituito la<br />
società ricorrente ne “cedevano<br />
l’intero capitale sociale” ad<br />
altre quattro persone fi siche; e)<br />
“... non si tratta di conferimento<br />
ma di vendita di immobile<br />
in quanto è palese la dinamica<br />
contrattuale data dall’insieme<br />
dei due atti, ovvero il conferi-<br />
T – imposta di registro per intero periodo<br />
contratti di locazione fabbricati;<br />
T – imposta di registro per proroghe contratti<br />
di locazione e affi tti;<br />
T – imposta di registro per affi tto fondi rustici.<br />
MERCOLEDI MARZO<br />
mento di immobile e la successiva<br />
cessione di quote fra essi<br />
consequenziali e che realizzano<br />
la cessione dello stesso”; f)<br />
L’art. del D.P.R. / infatti<br />
prevede che “l’imposta è applicata<br />
secondo l’intrinseca natura<br />
e gli eff etti giuridici degli atti<br />
presentati alla registrazione<br />
anche se non vi corrispondano<br />
il titolo o la forma apparente”.<br />
Aggiungeva l’Ente che: “Si<br />
deve dunque privilegiare il risultato<br />
di un comportamento sostanzialmente<br />
unitario rispetto<br />
ai risultati parziali e strumentali<br />
dei singoli comportamenti<br />
formali”; i) “Nella fattispecie il<br />
conferimento di immobile e la<br />
successiva cessione di quote<br />
concretizzano un eff ettivo trasferimento<br />
di immobile”; m)<br />
“<strong>La</strong> ristretta tempistica con la<br />
quale sono avvenute tali operazioni<br />
fa presumere l’intento<br />
elusivo delle operazioni volte,<br />
di fatto, a trasferire i terreni<br />
dal soggetto che ha costituito<br />
al società ai successivi cessionari<br />
delle quote sociali...”; n)<br />
“Pertanto dalla palese dinamica<br />
contrattuale dei due atti<br />
decisi e sottoscritti liberamen-<br />
Trasmissione telematica, da parte dei datori<br />
di lavoro, delle denunce contributive mod. DM<br />
protesi, allegato al Decreto del Ministero<br />
della Sanità agosto , n.<br />
, concernente il “Regolamento recante<br />
norme per le prestazioni di assistenza<br />
protesica erogabili nell’ambito<br />
del Servizio sanitario nazionale: modalità<br />
di erogazione e tariff e”. L’A.E. ha<br />
quindi interpellato il Ministero del <strong>La</strong>voro,<br />
della Salute e delle Politiche Sociali<br />
(ora Ministero della Salute), che<br />
al riguardo ha, osservato che la mancata<br />
menzione nel Nomenclatore non<br />
sarebbe di per sé motivo ostativo alla<br />
detraibilità della spesa, dal momento<br />
che la ratio sottesa all’inclusione di<br />
una prestazione nei livelli essenziali<br />
di assistenza riconosciuti dal Servizio<br />
Sanitario è sostanzialmente diversa da<br />
quella che motiva la possibilità di usufruire<br />
della detrazione d’imposta.<br />
Lo stesso Ministero osserva, quindi,<br />
con circ. /E/ che se si tiene in considerazione<br />
la funzione della parrucca<br />
di correzione di un danno estetico<br />
conseguente ad una patologia e, contemporaneamente,<br />
di supporto in una<br />
condizione di grave disagio psicologi-<br />
te dalle parti validi dal punto<br />
di vista civilistico, si evince che<br />
le due operazioni, conferimento<br />
e successiva cessione delle<br />
quote, fra di esse connesse,<br />
realizzano, dal punto di vista<br />
tributario, gli stessi eff etti economici<br />
e giuridici della vendita<br />
e che di fatto si sia realizzato un<br />
comportamento elusivo che ha<br />
originato un indebito risparmio<br />
d’imposta... pari alla diff erenza<br />
tra l’imposta di registro eff ettivamente<br />
pagata in occasione<br />
del conferimento dei terreni<br />
gravati da passività e quella che<br />
sarebbe stata dovuta se l’operazione<br />
fosse stata tassata come<br />
compravendita”.<br />
<strong>La</strong> società ricorrente impugnava<br />
ritualmente l’atto dinanzi<br />
la C.T.P. eccependo che se<br />
l’Agenzia era dell’opinione che<br />
a dovere essere sottoposto ad<br />
imposta non era l’atto di conferimento<br />
di terreni in una società<br />
e la successiva cessione<br />
delle sue quote, ma un atto di<br />
compravendita di terreni, coerentemente,<br />
“avrebbe dovuto<br />
notifi care l’avviso di liquidazione<br />
dell’imposta di registro,<br />
non alla Ricorrente, ma ai “reali<br />
LE SCADENZE FISCALI<br />
co, non vi sono dubbi sulla possibilità<br />
di caratterizzare tale funzione come<br />
sanitaria. Inoltre, esaminando la riconducibilità<br />
della parrucca nell’ambito<br />
dei dispositivi medici, il Ministero del<br />
<strong>La</strong>voro, della Salute e delle Politiche<br />
Sociali (ora Ministero della Salute), rileva<br />
che i dispositivi indicati nel Nomenclatore<br />
rappresentano un sotto insieme<br />
del concetto di dispositivo medico,<br />
regolamentato dal D.Lgs. / “Attuazione<br />
della direttiva //CEE”.<br />
L’art. , comma , lett. a), di tale Decreto<br />
defi nisce come dispositivo medico<br />
“qualsiasi strumento, apparecchio,<br />
… utilizzato da solo o in combinazione…<br />
destinato dal fabbricante ad essere<br />
impiegato nell’uomo a scopo di …<br />
attenuazione di malattie o lesioni ...”.<br />
I beni e gli strumenti che possono<br />
ricadere in detta defi nizione, per poter<br />
essere immessi in commercio come<br />
dispositivi medici devono sottostare a<br />
quanto disposto dal successivo articolo<br />
, in base al quale: “i dispositivi possono<br />
essere immessi in commercio unicamente<br />
se rispondono ai requisiti prescritti dal<br />
/, per i versamenti dei contributi assistenziali<br />
e previdenziali di febbraio per i dipendenti,<br />
e mod. EMENS, per i compensi corrisposti nel<br />
mese di febbraio ai collaboratori a progetto e ai<br />
collaboratori autonomi occasionali (con redditi<br />
annui superiori a € .).<br />
Termine per procedere, da parte dei contribuenti<br />
imprenditori, alla rilevazione, sulla scheda<br />
carburanti mensile dei mezzi di trasporto,<br />
del numero dei chilometri percorsi.<br />
Termine per la redazione ed adeguamento<br />
acquirenti” dei terreni cioè alle<br />
persone che hanno acquistato<br />
le quote della Ricorrente stessa<br />
cioè “ai successivi cessionari<br />
delle quote sociali”.<br />
Concludeva sottolineando”...<br />
che se risponde al vero la<br />
circostanza che la costituzione<br />
della società sia servita esclusivamente<br />
affi nché le persone<br />
fi siche (conferenti e cessionari)<br />
abbiano potuto dar corso ad<br />
una compravendita immobiliare,<br />
è altresì inequivocabile la<br />
conseguente impossibilità di<br />
procedere nei confronti della<br />
società stessa, in quanto soggetto<br />
oggettivamente estraneo<br />
agli eff etti giuridici prodotti dal<br />
sottostante contratto dissimulato<br />
e conseguentemente soggetto<br />
non debitore del tributo<br />
preteso con l’atto impugnato”.<br />
<strong>La</strong> decisione<br />
Secondo i giudici reggiani<br />
nella logica interpretativa<br />
dell’art. cit. seguita<br />
dall’Agenzia, il “vero” atto,<br />
quello dissimulato, che avrebbe<br />
dovuto essere assoggettato<br />
ad imposizione era un atto<br />
di compravendita di terreni e<br />
ickr<br />
presente decreto … e sono utilizzati in<br />
conformità della loro destinazione”.<br />
Pertanto, conclude il Ministero, anche<br />
un oggetto comunemente defi -<br />
nito come parrucca può rientrare nel<br />
novero delle protesi sanitarie se fabbricata<br />
ed immessa in commercio dal<br />
fabbricante con la destinazione d’uso<br />
di dispositivo medico come sopra defi -<br />
nito e, quindi, obbligatoriamente marcata<br />
CE ai sensi e per gli eff etti della<br />
<strong>Di</strong>rettiva //CEE.<br />
Alla luce di tali decisive considerazioni,<br />
la parrucca rientra, a pieno titolo,<br />
nel novero delle spese sanitarie detraibili<br />
se volta a sopperire un danno estetico<br />
conseguente ad una patologia.<br />
In particolare, se è utilizzata per<br />
superare le diffi coltà psicologiche derivanti<br />
dalla caduta dei capelli, provocata<br />
da trattamenti chemioterapici. <strong>La</strong><br />
relativa spesa sostenuta può, quindi,<br />
essere detratta ai sensi dell’art. ,<br />
comma , lett. c), del TUIR /.<br />
EMILIA CIMINIELLO<br />
CHIARA DAMMACCO<br />
non un atto di conferimento di<br />
terreni in una società seguito<br />
dalla successiva cessione delle<br />
sue quote. Dunque, logicamente,<br />
legittimamente, l’avviso di<br />
liquidazione dell’imposta di<br />
registro avrebbe dovuto essere<br />
notifi cato ai “veri” debitori<br />
dell’imposta, cioè gli acquirenti<br />
dei terreni, cioè i nuovi soci della<br />
Ricorrente, id est “ai successivi<br />
cessionari delle quote sociali...”;<br />
e non certo alla società<br />
ricorrente. In buona sostanza,<br />
è stato ribadito, “se l’Agenzia<br />
ritiene che il contratto, “vero”,<br />
quello dissimulato, sia un contratto<br />
di compravendita di immobile<br />
stipulato tra le persone<br />
che hanno conferito l’immobile<br />
in società e le persone che<br />
ne hanno acquistato le quote<br />
deve trarne, anche, le logiche<br />
e legittime conseguenze ed attribuire<br />
a queste ultime la qualifi<br />
ca di debitori dell’imposta di<br />
registro e notifi care a loro l’atto<br />
di liquidazione d’imposta.<br />
Sulla base di tale articolate<br />
motivazioni il ricorso della società<br />
è stato accolto, stante<br />
la palese carenza di legittimazione<br />
passiva della società in<br />
quanto, come visto, la stessa<br />
non era, e non poteva essere,<br />
la “vera acquirente” e, dunque<br />
“la vera debitrice del tributo”.<br />
del Dps (Documento programmatico sulla sicurezza)<br />
da parte dei soggetti che eff ettuano il<br />
trattamento di dati sensibili o giudiziari tramite<br />
strumenti elettronici.<br />
Termine per la presentazione telematica della<br />
dichiarazione dei redditi, mod. Unico SC, da parte<br />
delle società di capitale e degli commerciali<br />
con esercizio chiuso al giugno .<br />
<strong>La</strong> scadenza coincide con l’ultimo giorno del<br />
nono mese successivo a quello di chiusura del<br />
periodo di imposta.