18.06.2013 Views

Villa Reale - Monza Club

Villa Reale - Monza Club

Villa Reale - Monza Club

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Quando il giorno più bello<br />

si festeggia all’estero<br />

Numerosi sono i nostri connazionali che, trovandosi all’estero<br />

per motivi di lavoro o per diletto, decidono di contrarre<br />

matrimonio in paesi stranieri.<br />

Altri casi frequenti sono quelli in cui cittadini italiani si recano all’estero<br />

insieme a parenti ed amici al solo scopo di contrarre matrimonio in un<br />

luogo esotico, spesso nel paese di origine del coniuge straniero.<br />

In tutti questi casi si pone il problema di verificare se un matrimonio<br />

contratto all’estero potrà reputarsi valido al rientro in Italia e se esso sia<br />

o meno equiparabile ad un matrimonio celebrato secondo gli schemi<br />

a noi più tradizionali.<br />

L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)<br />

prevede che il matrimonio celebrato all’estero, quando gli sposi siano<br />

entrambi cittadini italiani ovvero quando solo uno di essi sia cittadino<br />

italiano e l’altro cittadino straniero, può essere celebrato innanzi<br />

all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi<br />

all’autorità locale secondo le leggi del luogo.<br />

Nel caso di celebrazione dinanzi all’autorità consolare italiana, la<br />

procedura è regolata dall’ art 107 del Codice Civile secondo cui “nel<br />

giorno indicato dalle parti, l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di<br />

due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli art. 143, 144 e<br />

147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la<br />

dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito<br />

e in moglie e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.<br />

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo<br />

la celebrazione”. Nel caso in cui il matrimonio sia celebrato davanti<br />

all’autorità locale, troveranno invece applicazione le leggi del luogo<br />

(art 16 D.P.R. 396 del 2000) che ne regoleranno in toto la celebrazione,<br />

con il solo onere a carico degli interessati di rimettere una copia<br />

dell’atto all’autorità diplomatica o consolare.<br />

Quanto alla forma, ai sensi dell’art. 28 della L. 218/1995 (diritto<br />

internazionale privato), il matrimonio contratto all’estero è valido se<br />

è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge<br />

nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o<br />

dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.<br />

114 N.47 CM<br />

CONSULENTE LEGALE<br />

La trascrizione in Italia di un matrimonio contratto in un altro stato<br />

ha solo natura solamente certificativa<br />

a cura di Giorgio Galbiati<br />

Una volta che il matrimonio sia stato validamente contratto, tale<br />

validità potrà essere negata con l’esperimento dell’azione di nullità<br />

o annullamento di cui all’art 117 del Codice Civile, sì che in difetto il<br />

matrimonio produrrà i propri effetti, tra cui l’attribuzione al coniuge<br />

straniero del relativo status anche ai fini dell’ottenimento di un titolo<br />

di soggiorno in Italia o a fini successori.<br />

Unico limite è l’osservanza del requisito del necessario rispetto<br />

dell’ordine pubblico laddove la legge straniera non è applicata se i<br />

suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico: a tale previsione di legge<br />

deve essere quindi ricollegata l’invalidità per il nostro ordinamento<br />

del matrimonio contratto tra due soggetti, benché tale matrimonio<br />

risulti validamente contratto secondo le legge locali del paese di<br />

celebrazione. Certamente tra i casi più noti vi sono i matrimoni<br />

celebrati a Las Vegas: in tal caso se il matrimonio risulta validamente<br />

contratto secondo le leggi locali della città di Las Vegas e dello Stato<br />

del Nevada, esso sarà valido anche in Italia indipendentemente dalla<br />

sua trascrizione poiché tale adempimento sarà validamente contratto<br />

anche in assenza di trascrizione.<br />

Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, ripetutamente affermato<br />

che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni<br />

celebrati all’estero tra cittadini italiani immediata validità e rilevanza<br />

nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo<br />

le forme previste dalla legge straniera - e sempre che sussistano i<br />

requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone<br />

previsti dalla legge italiana.<br />

Né il principio di immediata rilevanza può essere condizionato dalla<br />

osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione (art. 51<br />

ordinamento dello stato civile), atteso che la trascrizione non ha natura<br />

costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto<br />

già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum, in quanto<br />

diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto<br />

all’estero un matrimonio ritenuto valido dall’ordinamento locale, e<br />

quindi anche da quello italiano ai sensi dell’art. 115 del Codice<br />

Civile.<br />

Avv. Giorgio Galbiati<br />

Avvocato civilista, iscritto all’Albo degli Avvocati di <strong>Monza</strong> dal 2001. Esperto in diritto commerciale,<br />

societario e fallimentare, attualmente si sta occupando dell’introduzione e dello sviluppo del processo<br />

civile telematico.<br />

Azienda assicurata,<br />

realtà sana e produttiva<br />

I beni delle imprese devono essere tutelati per garantire<br />

continuità nella produzione e nella resa<br />

a cura di Vittorio Massardi<br />

Ogni buon imprenditore e manager esperto è consapevole<br />

che gli investimenti in tecnologia e manutenzione<br />

ordinaria possono non essere sufficienti per garantire<br />

il buon andamento dell’azienda. Questo soprattutto a causa<br />

dell’aumento della complessità delle procedure produttive,<br />

dell’introduzione nel mercato di nuovi<br />

macchinari e del sempre maggiore<br />

impiego dell’informatica gestionale.<br />

Perciò esistono le polizze per Danni<br />

indiretti da guasti macchine, forme di<br />

assicurazione create per tutelare proprio<br />

macchinari ed impianti industriali<br />

e che coprono i danni che possono<br />

derivare da ogni evento accidentale non<br />

espressamente escluso, quali: rotture e<br />

guasti accidentali dovuti a deficienza<br />

dei materiali impiegati o conseguenti<br />

ad eventi naturali ma anche imputabili<br />

ad errori umani (ad esempio imperizia,<br />

errori di utilizzo o negligenza) o a<br />

incidenti d’esercizio (sovratensioni,<br />

fenomeni elettrici, mancata erogazione<br />

d’acqua o di energia). Questa forma<br />

di copertura costituisce un’importante<br />

integrazione delle normali garanzie<br />

property relativamente alla sezione<br />

“macchinari ed impianti”. Di ampiezza notevole la formulazione<br />

su base all risks, che comprende perdite o danni accidentali<br />

derivanti da una causa interna ai beni assicurati quali difetti di<br />

materiale, progettazione, lavorazioni difettose, fenomeni elettrici,<br />

scoppi e implosioni, nonché errori di manovra, introduzione<br />

di corpi estranei, fenomeni di impatto e qualsiasi evento non<br />

specificatamente escluso in polizza. In concreto, la copertura<br />

guasti macchine costituisce un irrinunciabile complemento<br />

alle normali assicurazioni contro l’incendio in tutti quei casi in<br />

cui esistono componenti significative di macchinari con forti<br />

concentrazioni di valori ed esposizioni rilevanti al rischio di<br />

guasti (tra questi turbine, alternatori, laminatoi, compressori,<br />

trasformatori commutabili sotto carico,<br />

forni fusori, macchine continue nelle<br />

cartiere, presse, catene robotizzate di<br />

produzione ecc.). Esistono, inoltre,<br />

diversi livelli di franchigia e limiti di<br />

risarcimento che possono consentire<br />

sensibili risparmi nei costi assicurativi.<br />

Lo scopo principale dell’assicurazione<br />

guasti macchine è la stabilizzazione nel<br />

tempo del costo medio di produzione,<br />

che consente di eliminare dalla gestione<br />

aziendale l’onere di alcuni eventi<br />

negativi di natura straordinaria ed<br />

eccezionale.<br />

Due sono i vantaggi più evidenti di<br />

questa copertura: la disponibilità<br />

dei mezzi finanziari (indennizzo<br />

assicurativo) necessari alla riparazione<br />

delle macchine danneggiate e<br />

l’eliminazione dell’impiego imprevisto<br />

di capitali e riserve per fronteggiare le<br />

perdite economiche conseguenti all’eventuale sinistro. Per quanto<br />

riguarda, infine, la copertura Danni indiretti da guasti macchine,<br />

in analogia alla polizza Danni indiretti da incendio, ha il grande<br />

vantaggio di indennizzare l’azienda assicurata rispetto alle<br />

conseguenze subite da interruzione parziale o totale dell’attività<br />

aziendale, rendendo di fatto meno oneroso sul bilancio aziendale<br />

il danno derivante dal fermo della produzione.<br />

Vittorio Massardi<br />

Ha iniziato l’attività assicurativa nel 1968 come agente di città della Toro Assicurazioni. Nel 1980 passa<br />

al brokeraggio assicurativo entrando come partner in una società del Gruppo GPA. Dal 1995 è partner ed<br />

amministratore delegato della GPG, gruppo Puricelli & Ghezzi.<br />

Gruppo Puricelli & Ghezzi - Via Camperio, 9 - 20123 - Milano<br />

Tel. 02 30322700 - Fax. 02 30322722 - www.gpg-broker.it<br />

CONSULENTE ASSICURATIVO<br />

N.47<br />

CM 115

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!