Villa Reale - Monza Club
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Quando il giorno più bello<br />
si festeggia all’estero<br />
Numerosi sono i nostri connazionali che, trovandosi all’estero<br />
per motivi di lavoro o per diletto, decidono di contrarre<br />
matrimonio in paesi stranieri.<br />
Altri casi frequenti sono quelli in cui cittadini italiani si recano all’estero<br />
insieme a parenti ed amici al solo scopo di contrarre matrimonio in un<br />
luogo esotico, spesso nel paese di origine del coniuge straniero.<br />
In tutti questi casi si pone il problema di verificare se un matrimonio<br />
contratto all’estero potrà reputarsi valido al rientro in Italia e se esso sia<br />
o meno equiparabile ad un matrimonio celebrato secondo gli schemi<br />
a noi più tradizionali.<br />
L’art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)<br />
prevede che il matrimonio celebrato all’estero, quando gli sposi siano<br />
entrambi cittadini italiani ovvero quando solo uno di essi sia cittadino<br />
italiano e l’altro cittadino straniero, può essere celebrato innanzi<br />
all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi<br />
all’autorità locale secondo le leggi del luogo.<br />
Nel caso di celebrazione dinanzi all’autorità consolare italiana, la<br />
procedura è regolata dall’ art 107 del Codice Civile secondo cui “nel<br />
giorno indicato dalle parti, l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di<br />
due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli art. 143, 144 e<br />
147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la<br />
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito<br />
e in moglie e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.<br />
L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo<br />
la celebrazione”. Nel caso in cui il matrimonio sia celebrato davanti<br />
all’autorità locale, troveranno invece applicazione le leggi del luogo<br />
(art 16 D.P.R. 396 del 2000) che ne regoleranno in toto la celebrazione,<br />
con il solo onere a carico degli interessati di rimettere una copia<br />
dell’atto all’autorità diplomatica o consolare.<br />
Quanto alla forma, ai sensi dell’art. 28 della L. 218/1995 (diritto<br />
internazionale privato), il matrimonio contratto all’estero è valido se<br />
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge<br />
nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o<br />
dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.<br />
114 N.47 CM<br />
CONSULENTE LEGALE<br />
La trascrizione in Italia di un matrimonio contratto in un altro stato<br />
ha solo natura solamente certificativa<br />
a cura di Giorgio Galbiati<br />
Una volta che il matrimonio sia stato validamente contratto, tale<br />
validità potrà essere negata con l’esperimento dell’azione di nullità<br />
o annullamento di cui all’art 117 del Codice Civile, sì che in difetto il<br />
matrimonio produrrà i propri effetti, tra cui l’attribuzione al coniuge<br />
straniero del relativo status anche ai fini dell’ottenimento di un titolo<br />
di soggiorno in Italia o a fini successori.<br />
Unico limite è l’osservanza del requisito del necessario rispetto<br />
dell’ordine pubblico laddove la legge straniera non è applicata se i<br />
suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico: a tale previsione di legge<br />
deve essere quindi ricollegata l’invalidità per il nostro ordinamento<br />
del matrimonio contratto tra due soggetti, benché tale matrimonio<br />
risulti validamente contratto secondo le legge locali del paese di<br />
celebrazione. Certamente tra i casi più noti vi sono i matrimoni<br />
celebrati a Las Vegas: in tal caso se il matrimonio risulta validamente<br />
contratto secondo le leggi locali della città di Las Vegas e dello Stato<br />
del Nevada, esso sarà valido anche in Italia indipendentemente dalla<br />
sua trascrizione poiché tale adempimento sarà validamente contratto<br />
anche in assenza di trascrizione.<br />
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, ripetutamente affermato<br />
che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni<br />
celebrati all’estero tra cittadini italiani immediata validità e rilevanza<br />
nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo<br />
le forme previste dalla legge straniera - e sempre che sussistano i<br />
requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone<br />
previsti dalla legge italiana.<br />
Né il principio di immediata rilevanza può essere condizionato dalla<br />
osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione (art. 51<br />
ordinamento dello stato civile), atteso che la trascrizione non ha natura<br />
costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto<br />
già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum, in quanto<br />
diretta unicamente a rendere pubblico che il cittadino ha contratto<br />
all’estero un matrimonio ritenuto valido dall’ordinamento locale, e<br />
quindi anche da quello italiano ai sensi dell’art. 115 del Codice<br />
Civile.<br />
Avv. Giorgio Galbiati<br />
Avvocato civilista, iscritto all’Albo degli Avvocati di <strong>Monza</strong> dal 2001. Esperto in diritto commerciale,<br />
societario e fallimentare, attualmente si sta occupando dell’introduzione e dello sviluppo del processo<br />
civile telematico.<br />
Azienda assicurata,<br />
realtà sana e produttiva<br />
I beni delle imprese devono essere tutelati per garantire<br />
continuità nella produzione e nella resa<br />
a cura di Vittorio Massardi<br />
Ogni buon imprenditore e manager esperto è consapevole<br />
che gli investimenti in tecnologia e manutenzione<br />
ordinaria possono non essere sufficienti per garantire<br />
il buon andamento dell’azienda. Questo soprattutto a causa<br />
dell’aumento della complessità delle procedure produttive,<br />
dell’introduzione nel mercato di nuovi<br />
macchinari e del sempre maggiore<br />
impiego dell’informatica gestionale.<br />
Perciò esistono le polizze per Danni<br />
indiretti da guasti macchine, forme di<br />
assicurazione create per tutelare proprio<br />
macchinari ed impianti industriali<br />
e che coprono i danni che possono<br />
derivare da ogni evento accidentale non<br />
espressamente escluso, quali: rotture e<br />
guasti accidentali dovuti a deficienza<br />
dei materiali impiegati o conseguenti<br />
ad eventi naturali ma anche imputabili<br />
ad errori umani (ad esempio imperizia,<br />
errori di utilizzo o negligenza) o a<br />
incidenti d’esercizio (sovratensioni,<br />
fenomeni elettrici, mancata erogazione<br />
d’acqua o di energia). Questa forma<br />
di copertura costituisce un’importante<br />
integrazione delle normali garanzie<br />
property relativamente alla sezione<br />
“macchinari ed impianti”. Di ampiezza notevole la formulazione<br />
su base all risks, che comprende perdite o danni accidentali<br />
derivanti da una causa interna ai beni assicurati quali difetti di<br />
materiale, progettazione, lavorazioni difettose, fenomeni elettrici,<br />
scoppi e implosioni, nonché errori di manovra, introduzione<br />
di corpi estranei, fenomeni di impatto e qualsiasi evento non<br />
specificatamente escluso in polizza. In concreto, la copertura<br />
guasti macchine costituisce un irrinunciabile complemento<br />
alle normali assicurazioni contro l’incendio in tutti quei casi in<br />
cui esistono componenti significative di macchinari con forti<br />
concentrazioni di valori ed esposizioni rilevanti al rischio di<br />
guasti (tra questi turbine, alternatori, laminatoi, compressori,<br />
trasformatori commutabili sotto carico,<br />
forni fusori, macchine continue nelle<br />
cartiere, presse, catene robotizzate di<br />
produzione ecc.). Esistono, inoltre,<br />
diversi livelli di franchigia e limiti di<br />
risarcimento che possono consentire<br />
sensibili risparmi nei costi assicurativi.<br />
Lo scopo principale dell’assicurazione<br />
guasti macchine è la stabilizzazione nel<br />
tempo del costo medio di produzione,<br />
che consente di eliminare dalla gestione<br />
aziendale l’onere di alcuni eventi<br />
negativi di natura straordinaria ed<br />
eccezionale.<br />
Due sono i vantaggi più evidenti di<br />
questa copertura: la disponibilità<br />
dei mezzi finanziari (indennizzo<br />
assicurativo) necessari alla riparazione<br />
delle macchine danneggiate e<br />
l’eliminazione dell’impiego imprevisto<br />
di capitali e riserve per fronteggiare le<br />
perdite economiche conseguenti all’eventuale sinistro. Per quanto<br />
riguarda, infine, la copertura Danni indiretti da guasti macchine,<br />
in analogia alla polizza Danni indiretti da incendio, ha il grande<br />
vantaggio di indennizzare l’azienda assicurata rispetto alle<br />
conseguenze subite da interruzione parziale o totale dell’attività<br />
aziendale, rendendo di fatto meno oneroso sul bilancio aziendale<br />
il danno derivante dal fermo della produzione.<br />
Vittorio Massardi<br />
Ha iniziato l’attività assicurativa nel 1968 come agente di città della Toro Assicurazioni. Nel 1980 passa<br />
al brokeraggio assicurativo entrando come partner in una società del Gruppo GPA. Dal 1995 è partner ed<br />
amministratore delegato della GPG, gruppo Puricelli & Ghezzi.<br />
Gruppo Puricelli & Ghezzi - Via Camperio, 9 - 20123 - Milano<br />
Tel. 02 30322700 - Fax. 02 30322722 - www.gpg-broker.it<br />
CONSULENTE ASSICURATIVO<br />
N.47<br />
CM 115