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“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)

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Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)<br />

http://www.cpt.coe.<strong>in</strong>t/en/<br />

La “Convenzione europea per la prevenzione della tortura<br />

e dei trattamenti <strong>in</strong>umani e degradanti”, entrata <strong>in</strong> vigore<br />

nel 1989, prevede un sistema di prevenzione basato su<br />

visite effettuate negli Stati membri da parte del Comitato<br />

per la prevenzione della tortura (CPT).<br />

I membri del Comitato sono esperti imparziali e <strong>in</strong>dipendenti,<br />

con varie competenze (diritto, medic<strong>in</strong>a, questioni<br />

carcerarie), eletti per un periodo di 4 anni dal Comitato<br />

dei M<strong>in</strong>istri. Il CPT visita luoghi di detenzione (per es.<br />

carceri, istituti per m<strong>in</strong>ori, ospedali psichiatrici) per vedere<br />

come le persone sono trattate e, se necessario, per raccomandare<br />

dei miglioramenti. Comunque, il CPT non ha il<br />

compito di trattare reclami <strong>in</strong>dividuali. Le delegazioni del<br />

CPT visitano periodicamente gli Stati parte, ma possono<br />

organizzare visite occasionali ‘ad hoc’, se necessario. Il CPT<br />

deve notificare la visita allo Stato parte, ma non specificare<br />

la data della visita stessa. Le obiezioni del Governo <strong>in</strong>teressato<br />

riguardo alla visita possono essere giustificate sulla base<br />

di gravi motivi quali esigenze di difesa nazionale, sicurezza<br />

Corte europea dei diritti umani<br />

http://www.echr.coe.<strong>in</strong>t/<br />

In virtù della Convenzione europea per la salvaguartdia<br />

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata<br />

a Roma nel 1950 ed entrata <strong>in</strong> vigore nel 1953, la Corte<br />

giudica di “tutte le questioni concernenti l’<strong>in</strong>terpretazione<br />

e l’applicazione della Convenzione e dei protocolli” che<br />

sorgono nell’ambito di ricorsi tra stati o di ricorsi presentati<br />

da persone, organizzazioni non governative o gruppi di<br />

<strong>in</strong>dividui contro uno Stato. La Corte accoglie i ricorsi del<br />

secondo tipo solo se conformi a certi criteri di ammissibilità:<br />

esaurimento di tutti i rimedi giurisdizionali <strong>in</strong>terni; presentazione<br />

entro sei mesi dalla decisione def<strong>in</strong>itiva resa da<br />

un’autorità nazionale; forma scritta e non anonima; assenza<br />

di concomitanti procedure <strong>in</strong>ternazionali per l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e<br />

o la soluzione dello stesso caso; compatibilità con le norme<br />

della Convenzione e con i protocolli aggiuntivi; non manifesta<br />

<strong>in</strong>fondatezza; non abuso del diritto di ricorso. La<br />

Corte giudica, <strong>in</strong> composizione ristretta, dell’ammissibilità<br />

dei ricorsi. Se il ricorso viene ammesso, sia lo Stato accusato,<br />

sia il ricorrente possono presentare documenti o memorie;<br />

anche i rappresentanti di qualsiasi altro Stato membro o<br />

qualsiasi persona co<strong>in</strong>volta nei fatti possono essere <strong>in</strong>vitati<br />

a presentare memorie scritte o a prendere parte alle udienze,<br />

<strong>in</strong> modo particolare lo Stato di nazionalità del ricorrente<br />

se diverso da quello convenuto. Salvo decisione straord<strong>in</strong>aria<br />

del Presidente, le udienze della Corte sono pubbliche.<br />

Il procedimento giudiziario può concludersi con una<br />

sentenza o con la constatazione del raggiungimento di<br />

una soluzione amichevole tra le parti. Nel caso <strong>in</strong> cui la<br />

A R C H I V I O<br />

PACE DIRIT TI UMANI<br />

11<br />

Consiglio d’Europa<br />

pubblica, gravi disord<strong>in</strong>i, condizioni mediche di una persona<br />

o <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>in</strong> corso. Lo Stato deve comunque fare di<br />

tutto per permettere la visita il più presto possibile. Le<br />

delegazioni del CPT hanno accesso illimitato ai luoghi di<br />

detenzione e completa libertà di movimento al loro <strong>in</strong>terno;<br />

possono <strong>in</strong>tervistare senza testimoni sia i detenuti sia<br />

altre persone <strong>in</strong>formate.<br />

I due pr<strong>in</strong>cipi-guida del CPT sono la cooperazione e la<br />

confidenzialità. Il primo è alla base della Convenzione: lo<br />

scopo è proteggere i detenuti piuttosto che condannare lo<br />

Stato. Perciò gli <strong>in</strong>contri con il Comitato sono privati e i<br />

rapporti sono strettamente confidenziali. Però, se uno Stato<br />

si rifiuta di collaborare o di seguire le raccomandazioni<br />

del CPT, quest’ultimo può fare una dichiarazione pubblica.<br />

Il rapporto annuale al Comitato dei M<strong>in</strong>istri è un<br />

documento pubblico. Anche i rapporti sulle s<strong>in</strong>gole visite,<br />

e le risposte ottenute dai governi, sono resi pubblici su<br />

autorizzazione dello stato <strong>in</strong>teressato e disponibili anche<br />

su database onl<strong>in</strong>e (www.cpt.coe.<strong>in</strong>t). Membro italiano<br />

del CPT è, al momento, Mauro Palma.<br />

Corte constati che i fatti rappresentati costituiscono una<br />

violazione della Convenzione o dei Protocolli, se il diritto<br />

<strong>in</strong>terno del paese co<strong>in</strong>volto consente una riparazione solo<br />

parziale, la Corte può riconoscere alla parte lesa un’equa<br />

soddisfazione per il danno subito. La sentenza viene trasmessa<br />

al Comitato dei M<strong>in</strong>istri del Consiglio d’Europa<br />

che ne controlla l’esecuzione da parte dello Stato <strong>in</strong>teressato.<br />

La Corte si compone di tre tipi di organismi:<br />

- I Comitati formati da tre giudici, nom<strong>in</strong>ati a term<strong>in</strong>e da<br />

una delle Sezioni per l’esame di ammissibilità dei ricorsi<br />

presentati;<br />

- le Sezioni (Chambers) composte da 7 giudici e abilitate<br />

a decidere sull’ammissibilità dei casi (nel caso <strong>in</strong> cui il Comitato<br />

non si sia espresso) e a emettere le sentenze di merito;<br />

- la Sezione allargata (Grand Chamber) abilitata a emettere<br />

sentenze sui ricorsi <strong>in</strong> appello presentati contro le decisioni<br />

di primo grado delle Sezioni. La Sezione giudicante<br />

può <strong>in</strong>oltre demandare il giudizio alla Sezione allargata<br />

quando il caso sollevi questioni delicate di <strong>in</strong>terpretazione<br />

o applicazione della Convenzione o riguardi temi di importanza<br />

generale.<br />

I giudici della Corte sono uno per ogni Stato parte. I<br />

giudici sono <strong>in</strong>dipendenti dai governi e la loro elezione<br />

spetta all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa,<br />

su liste di tre candidati presentate da ogni stato membro.<br />

Giudice italiano è attualmente Vladimiro Zagrebelsky.<br />

2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>

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