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“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)

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(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere<br />

tutte le forme di discrim<strong>in</strong>azione, <strong>in</strong> particolare la discrim<strong>in</strong>azione<br />

razziale, <strong>in</strong>crementando la consapevolezza collettiva, specialmente<br />

attraverso l’<strong>in</strong>formazione e l’educazione e facendo uso di<br />

tutti gli organi di stampa.<br />

Composizione e garanzie di <strong>in</strong>dipendenza e pluralismo<br />

1. La composizione dell’istituzione nazionale e la nom<strong>in</strong>a dei<br />

suoi membri, sia attraverso un’elezione o altrimenti, saranno stabiliti<br />

secondo una procedura che permetta tutte le necessarie<br />

garanzie per assicurare la rappresentanza pluralistica delle forze<br />

sociali (di società civile) co<strong>in</strong>volte nella promozione e nella protezione<br />

dei diritti umani, particolarmente con poteri che rendano<br />

effettiva la cooperazione che deve essere stabilita con, o attraverso<br />

la presenza, di, rappresentanti di:<br />

(a) Organizzazioni non governative responsabili per i diritti<br />

umani e impegnate a combattere la discrim<strong>in</strong>azione razziale, s<strong>in</strong>dacati,<br />

organizzazioni sociali e professionali <strong>in</strong>teressate, per esempio,<br />

associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti ed em<strong>in</strong>enti<br />

scienziati;<br />

(b) Tendenze nel pensiero filosofico o religioso;<br />

(c) Università ed esperti qualificati;<br />

(d) Parlamento;<br />

(e) Dipartimenti del Governo (se questi sono <strong>in</strong>clusi, i loro<br />

rappresentanti dovrebbero partecipare alle deliberazioni solo <strong>in</strong><br />

veste consultiva).<br />

2. L’istituzione nazionale avrà un’<strong>in</strong>frastruttura adatta ad uno<br />

svolgimento scorrevole delle sue attività, <strong>in</strong> particolare un adeguato<br />

f<strong>in</strong>anziamento. Lo scopo di tale f<strong>in</strong>anziamento dovrebbe<br />

essere quello di renderla <strong>in</strong> grado di avere un suo staff e suoi<br />

locali, per essere <strong>in</strong>dipendente dal Governo e non soggetta a<br />

controllo f<strong>in</strong>anziario che potrebbe m<strong>in</strong>are la sua <strong>in</strong>dipendenza.<br />

3. Per garantire la stabilità dei membri dell’istituzione nazionale,<br />

senza la quale non ci sarebbe reale <strong>in</strong>dipendenza, la loro nom<strong>in</strong>a<br />

sarà resa effettiva da un atto ufficiale che stabilirà la specifica<br />

durata del mandato. Il mandato può essere r<strong>in</strong>novabile, purché<br />

il pluralismo della composizione dell’istituzione sia assicurato.<br />

Metodi di attività<br />

All’<strong>in</strong>terno del quadro delle sue attività, l’istituzione nazionale:<br />

(a) Considererà ogni questione rientrante nella sua competenza,<br />

sia che venga ad essa sottoposta dal Governo sia che essa se ne<br />

occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi<br />

membri o di chiunque altro;<br />

(b) Sentirà ogni persona e otterrà ogni <strong>in</strong>formazione e ogni<br />

documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella<br />

sua competenza;<br />

(c) Si rivolgerà alla pubblica op<strong>in</strong>ione direttamente o attraverso<br />

organi di stampa, particolarmente per pubblicizzare le sue op<strong>in</strong>ioni<br />

e le sue raccomandazioni;<br />

(d) Si riunirà su base regolare e quando necessario alla presenza<br />

di tutti i suoi membri debitamente convocati;<br />

(e) Creerà gruppi di lavoro formati dai suoi membri e darà vita<br />

a sezioni locali o regionali per assisterla nell’espletamento delle<br />

sue funzioni;<br />

(f) Manterrà consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di<br />

altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei<br />

diritti umani (<strong>in</strong> particolare ombudsmen, mediatori e simili);<br />

A R C H I V I O<br />

PACE DIRIT TI UMANI<br />

7<br />

Nazioni Unite<br />

(g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni<br />

non governative nell’espandere l’operato delle istituzioni<br />

nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni, impegnate<br />

nella promozione e nella protezione dei diritti umani,<br />

nello sviluppo sociale ed economico, nella lotta contro il razzismo,<br />

nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente<br />

bamb<strong>in</strong>i, lavoratori migranti, rifugiati, persone<br />

sofferenti fisicamente e mentalmente) o <strong>in</strong> particolari aree.<br />

Pr<strong>in</strong>cipi addizionali concernenti lo status di commissioni con<br />

competenza quasi-giurisdizionale<br />

Un’istituzione nazionale può essere autorizzata ad ascoltare e a<br />

considerare reclami e petizioni riguardanti situazioni <strong>in</strong>dividuali.<br />

I casi possono essere presentati davanti ad essa da <strong>in</strong>dividui,<br />

loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni<br />

di s<strong>in</strong>dacati e ogni altra organizzazione rappresentativa.<br />

In tali casi, e senza pregiudizio dei pr<strong>in</strong>cipi sopra affermati riguardanti<br />

gli altri poteri delle commissioni, le funzioni loro affidate<br />

possono essere basate sui seguenti pr<strong>in</strong>cipi:<br />

(a) Cercare una composizione amichevole attraverso la conciliazione<br />

o, all’<strong>in</strong>terno dei limiti di legge, attraverso decisioni v<strong>in</strong>colanti<br />

o, quando necessario, su base confidenziale;<br />

(b) Informare la parte che presenta una petizione <strong>in</strong> merito a<br />

propri diritti, <strong>in</strong> particolare riguardo ai rimedi disponibili e favorire<br />

l’accesso ad essi;<br />

(c) Conoscere ogni reclamo o petizione o trasmetterli a ogni<br />

altra autorità competente nei limiti prescritti dalla legge;<br />

(d) Fare raccomandazioni alle autorità competenti, specialmente<br />

proponendo emendamenti o riforme di leggi, di politiche o di<br />

prassi amm<strong>in</strong>istrative, <strong>in</strong> modo particolare se esse hanno creato<br />

difficoltà alle persone che presentano petizioni riguardo al riconoscimento<br />

dei loro diritti.<br />

Partecipazione delle istituzioni nazionali per i diritti<br />

umani alle Conferenze mondiali delle Nazioni Unite<br />

Le istituzioni nazionali per i diritti umani hanno partecipato<br />

a varie Conferenze mondiali delle Nazioni Unite,<br />

tra cui la Conferenza Mondiale per i diritti umani tenutasi<br />

a Vienna (14-25 giugno 1993) e la Conferenza sulle<br />

donne tenutasi a Pech<strong>in</strong>o (4-15 settembre 1995).<br />

Più recentemente la Conferenza mondiale contro il razzismo,<br />

la discrim<strong>in</strong>azione razziale, la xenofobia e altre<br />

manifestazioni di <strong>in</strong>tolleranza tenutasi a Durban (31<br />

agosto - 7 settembre <strong>2001</strong>) ha visto la partecipazione<br />

delle istituzioni nazionali per i diritti umani di vari paesi.<br />

Le istituzioni nazionali hanno contribuito anche alle attività<br />

preparatorie alla Conferenza, comprese le riunioni<br />

regionali e i sem<strong>in</strong>ari di esperti. Gli <strong>in</strong>terventi delle varie<br />

istituzioni nazionali alla Conferenza di Durban (http://<br />

www.un.org/WCAR/statements/) si sono concentrati<br />

nelle giornate del 4 e 5 settembre <strong>2002</strong>.<br />

Le istituzioni nazionali hanno presentato una dichiarazione<br />

<strong>in</strong> cui sottol<strong>in</strong>eano l’importanza del loro ruolo nel<br />

combattere il razzismo, la xenofobia e le manifestazioni<br />

ad essi associate, <strong>in</strong> collaborazione con le Nazioni Unite<br />

e con le organizzazioni regionali. La collaborazione<br />

deve estendersi anche alla società civile, segnatamente<br />

alle organizzazioni nongovernative e, <strong>in</strong> modo particolare,<br />

a gruppi e <strong>in</strong>dividui soggetti a discrim<strong>in</strong>azione o a<br />

m<strong>in</strong>acce di discrim<strong>in</strong>azione.<br />

2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>

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