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“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)

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Meet<strong>in</strong>g organizzati dal Consiglio d’Europa<br />

e da Ombudsmen nazionali<br />

Nell’ambito del Patto di Stabilità per l’Europa sud-orientale<br />

si è svolta una Conferenza regionale a Budapest<br />

(13-14 dicembre 1999) sulle istituzioni nazionali <strong>in</strong>dipendenti<br />

per la protezione dei diritti umani (<strong>in</strong>cluse le istituzioni<br />

di difesa civica), organizzata dalla Direzione generale<br />

dei diritti umani del Consiglio d’Europa <strong>in</strong> cooperazione<br />

con l’Ufficio del Commissario parlamentare ungherese<br />

per i diritti umani. L’<strong>in</strong>contro aveva lo scopo di favorire la<br />

condivisione delle esperienze tra i partecipanti, del<strong>in</strong>eare<br />

i prerequisiti necessari per creare istituzioni nazionali efficaci<br />

(tenendo conto delle specificità dei vari modelli di<br />

istituzioni), stimolare una riflessione sul ruolo delle istituzioni<br />

nazionali nei processi di democratizzazione. Hanno<br />

partecipato alla Conferenza vari paesi dell’Europa sudorientale,<br />

altri paesi partecipanti al Patto di Stabilità, paesi<br />

membri del Consiglio d’Europa e paesi candidati ad entrarvi,<br />

altri stati come ‘osservatori’ e organizzazioni <strong>in</strong>ternazionali<br />

facenti parte del Patto.<br />

Si segnalano <strong>in</strong>oltre le Conclusioni della Conferenza di<br />

Budapest del 23-24 giugno 2000 tra gli Ombudsmen dell’Europa<br />

Centrale e Orientale e il Commissario del Consiglio<br />

d’Europa per i diritti umani. In tale documento si<br />

<strong>in</strong>vita a nom<strong>in</strong>are gli ombudsmen <strong>in</strong> quei paesi, regioni o<br />

stati nell’ambito di uno stato federale, <strong>in</strong> cui non esistono<br />

ancora; allo stesso tempo si <strong>in</strong>vita a <strong>in</strong>crementare le risorse<br />

a disposizione degli ombudsmen già esistenti. Di<br />

particolare rilievo è il punto <strong>in</strong> cui si sostiene che la nom<strong>in</strong>a<br />

di ombudsmen specializzati o di settore, <strong>in</strong>dipendenti<br />

da quelli già esistenti e con competenze generali, potrebbe<br />

<strong>in</strong>debolire la posizione di questi ultimi. In particolare, <strong>in</strong><br />

un momento di transizione e di difficoltà f<strong>in</strong>anziaria, sarebbe<br />

più razionale concentrare le risorse disponibili sull’ufficio<br />

dell’ombudsman nazionale esistente e, quando<br />

appropriato, nom<strong>in</strong>are suoi collaboratori per affrontare temi<br />

specifici (bamb<strong>in</strong>i/e, personale militare, consumatori/trici,<br />

protezione dei dati e così via), piuttosto che creare nuovi<br />

uffici.<br />

Riguardo al ruolo dell’ombudsman <strong>in</strong> situazioni di crisi,<br />

egli dovrebbe esercitare un ruolo attivo e sostenere che la<br />

mancanza di risorse non può giustificare la violazione di<br />

diritti umani quali il diritto di non subire torture, il diritto alla<br />

libertà e alla sicurezza fisica, alla libertà di espressione e<br />

religione e il diritto alla vita. L’ombudsman dovrebbe prestare<br />

particolare attenzione ai settori più vulnerabili della<br />

popolazione, tra cui le m<strong>in</strong>oranze e le persone straniere;<br />

lo stesso per quanto riguarda il traffico di donne e di bamb<strong>in</strong>i/e<br />

a f<strong>in</strong>i di sfruttamento sessuale, così come per quanto<br />

riguarda l’eventualità di conflitti armati. Dovrebbe esserci<br />

una collaborazione tra gli ombudsmen e le organizzazioni<br />

<strong>in</strong>tergovernative che si occupano di diritti umani.<br />

Importante poi è la cooperazione tra ombudsmen e organizzazioni<br />

nongovernative, nel rispetto delle reciproca<br />

<strong>in</strong>dipendenza e libertà, con lo scopo di costruire una società<br />

democratica e unita. Si auspicano un’<strong>in</strong>tensificazione<br />

dei contatti con il Commissario per i <strong>Diritti</strong> Umani, con<br />

visite di quest’ultimo nei vari paesi; <strong>in</strong>contri multilaterali<br />

su scala ridotta; uno scambio di <strong>in</strong>formazioni costante tra<br />

gli ombudsmen. Inf<strong>in</strong>e viene presentata la richiesta di organizzare<br />

un <strong>in</strong>contro degli ombudsmen nazionali anche<br />

con giudici della Corte europea dei diritti umani.<br />

A R C H I V I O<br />

PACE DIRIT TI UMANI<br />

9<br />

Consiglio d’Europa<br />

Organi per i diritti umani nel sistema del Consiglio d’Europa<br />

Nell’ambito del Consiglio d’Europa sono attivi vari<br />

organi che si occupano di diritti umani: il Comitato<br />

Europeo per la Prevenzione della tortura; il Comitato<br />

Europeo per i diritti sociali; il Commissario del<br />

Consiglio d’Europa per i diritti umani; il Congresso<br />

delle Autorità Locali e Regionali d’Europa; la Corte<br />

Europea dei diritti umani. Di tali organi presentiamo<br />

le caratteristiche pr<strong>in</strong>cipali.<br />

Commissario del Consiglio d’Europa<br />

per i diritti umani<br />

http://www.commissioner.coe.<strong>in</strong>t/<br />

Con la risoluzione (99) 50 del 7 maggio 1999 il<br />

Comitato dei M<strong>in</strong>istri del Consiglio d’Europa ha istituito<br />

il Commissario Europeo per i diritti umani. Il<br />

Commissario è eletto dall’Assemblea Parlamentare <strong>in</strong><br />

una rosa di tre candidati preparata dal Comitato dei<br />

M<strong>in</strong>istri.<br />

Il Commissario ha il mandato di:<br />

- promuovere l’educazione e la consapevolezza dei<br />

diritti umani negli Stati membri;<br />

- identificare possibili lacune nella legislazione e nella<br />

prassi degli Stati membri riguardo all’osservanza dei<br />

diritti umani;<br />

- aiutare a promuovere l’effettiva osservanza e il pieno<br />

godimento dei diritti umani, così come sono<br />

espressi negli strumenti del Consiglio d’Europa.<br />

Il Commissario non è un’autorità giudiziaria e non<br />

può ricevere ricorsi <strong>in</strong>dividuali; egli può comunque<br />

trarre conclusioni e prendere <strong>in</strong>iziative di natura generale<br />

basate su comunicazioni <strong>in</strong>dividuali. Caratteristiche<br />

del suo ruolo sono l’imparzialità e l’<strong>in</strong>dipendenza,<br />

nel rispetto delle competenze degli altri organi<br />

del Consiglio d’Europa. All’<strong>in</strong>terno delle competenze<br />

attribuitegli, il Commissario può agire di propria<br />

<strong>in</strong>iziativa <strong>in</strong> base a <strong>in</strong>formazioni ricevute da governi,<br />

parlamenti nazionali, ombudsmen nazionali<br />

come pure da <strong>in</strong>dividui e organizzazioni.<br />

Paesi membri del Consiglio d’Europa:<br />

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio,<br />

Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,<br />

Estonia, F<strong>in</strong>landia, Francia, Georgia, Germania, Grecia,<br />

Ungheria, Islanda, Irlanda, <strong>Italia</strong>, Lettonia, Liechtenste<strong>in</strong>,<br />

Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Olanda, Norvegia,<br />

Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa,<br />

San Mar<strong>in</strong>o, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,<br />

Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Turchia,<br />

Ucra<strong>in</strong>a, Regno Unito.<br />

Invitati speciali presso l’Assemblea Parlamentare: Bosnia-Erzegov<strong>in</strong>a,<br />

Repubblica Federale di Yugoslavia<br />

Osservatori presso il Comitato dei M<strong>in</strong>istri: Canada,<br />

Santa Sede, Giappone, Messico, U.S.A..<br />

Osservatori presso l’Assemblea Parlamentare:<br />

Canada, Israele, Messico.<br />

2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>

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