“infrastruttura Diritti Umani” in Italia ( AA.VV. - 2001 - 2002)
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http://www.jo.se/<br />
La Svezia è stato il primo paese a istituire la figura<br />
dell’Ombudsman, nel 1810, con lo scopo di salvaguardare<br />
i diritti dei cittad<strong>in</strong>i attraverso un’istituzione che<br />
fosse <strong>in</strong>dipendente dal potere esecutivo. Oltre a svolgere<br />
alcune funzioni identiche a quelle odierne, l’Ombudsman<br />
esercitava anche poteri di natura giudiziaria. Per molto<br />
tempo, comunque, i reclami dei cittad<strong>in</strong>i ebbero poco<br />
peso all’<strong>in</strong>terno delle attività dell’Ombudsman (nel primo<br />
secolo di vita di questa istituzione essi ammontarono<br />
a circa 8000, mentre oggi essi si aggirano <strong>in</strong>torno a 5000<br />
l’anno). Il ruolo dell’Ombudsman nel tempo ha visto una<br />
perdita d’importanza del suo carattere sanzionatorio, per<br />
assumere maggiormente funzioni consultive: il suo compito<br />
pr<strong>in</strong>cipale oggi è di prevenire errori e carenze della<br />
pubblica amm<strong>in</strong>istrazione e di assicurare la corretta applicazione<br />
della legge. L’atto normativo che discipl<strong>in</strong>a la<br />
figura dell’Ombudsman, riprendendo anche normative<br />
precedenti, è la Legge recante “Istruzioni per l’Ombudsman<br />
parlamentare” del 1986 (<strong>in</strong> parte emendata da leggi<br />
successive). L’Ombudsman è un’istituzione <strong>in</strong>dipendente<br />
dagli altri poteri dello Stato, Parlamento compreso.<br />
L’Ufficio, con sede a Stoccolma, è composto da 4<br />
Ombudsmen, di cui uno è il presidente. Ogni Ombudsman<br />
si occupa di un’area riguardante certi rami dell’amm<strong>in</strong>istrazione.<br />
L’Ufficio si avvale complessivamente di<br />
circa 55 persone. L’attività dell’Ombudsman riguarda pr<strong>in</strong>cipalmente<br />
l’esame dei reclami a esso <strong>in</strong>oltrati. L’Ombudsman<br />
decide quali reclami meritano un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e e quali<br />
no. Ogni <strong>in</strong>dividuo (qu<strong>in</strong>di non solo cittad<strong>in</strong>i svedesi)<br />
può presentare un reclamo all’Ombudsman, anche se si<br />
trova <strong>in</strong> stato di detenzione.<br />
Il reclamo non deve necessariamente essere presentato<br />
dall’<strong>in</strong>dividuo <strong>in</strong>teressato, non deve riguardare episodi<br />
risalenti a oltre due anni prima (ma si possono fare eccezioni<br />
se vi sono motivi straord<strong>in</strong>ari), non deve essere<br />
anonimo (ma una comunicazione anonima può suggerire<br />
l’assunzione di un’<strong>in</strong>iziativa d’ufficio), può essere scritto<br />
<strong>in</strong> qualsiasi l<strong>in</strong>gua. L’Ombudsman non prende <strong>in</strong> considerazione<br />
reclami contro sentenze giudiziarie. Dei quasi<br />
5000 reclami ricevuti ogni anno, il 40-45% non produce<br />
alcun esito (per es. perché l’istituzione verso cui è <strong>in</strong>dirizzato<br />
il reclamo non è soggetta alla supervisione dell’Ombudsman;<br />
o viene richiesta la revisione di una sentenza;<br />
o è trascorso il term<strong>in</strong>e dei due anni). L’Ombudsman<br />
può anche trasmettere il reclamo a un’altra autorità<br />
che non abbia già esam<strong>in</strong>ato il caso, se ritiene che essa<br />
sia competente a farlo.<br />
La rimanente percentuale di reclami (60% circa) viene<br />
esam<strong>in</strong>ata, con due metodi di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e. Il 25% è trattato<br />
con un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e ‘m<strong>in</strong>ore’, consistente <strong>in</strong> telefonate e raccolte<br />
di documenti riguardo all’amm<strong>in</strong>istrazione co<strong>in</strong>volta<br />
e che si conclude con la decisione dell’Ombudsman.<br />
Il 35% è trattato con un tipo di <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e più approfondi-<br />
A R C H I V I O<br />
PACE DIRIT TI UMANI<br />
Istituzioni nazionali <strong>in</strong> paesi dell’UE<br />
17<br />
Svezia<br />
ta, che <strong>in</strong>izia con la trasmissione del reclamo all’autorità<br />
<strong>in</strong>teressata, con cui si richiede di fornire <strong>in</strong>formazioni<br />
sul caso o di condurre un’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e presentando <strong>in</strong> merito<br />
considerazioni scritte. Tale resoconto scritto è <strong>in</strong>viato<br />
al ricorrente, per dargli un’opportunità di replica. L’Ombudsman<br />
a questo punto può decidere di compiere una<br />
propria <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e con una visita all’autorità <strong>in</strong>teressata.<br />
La procedura si conclude con la valutazione dell’Ombudsman,<br />
copie della quale sono <strong>in</strong>viate al ricorrente e all’amm<strong>in</strong>istrazione<br />
<strong>in</strong>teressata. Nella maggioranza dei casi<br />
emerge che l’amm<strong>in</strong>istrazione non ha commesso errori:<br />
le valutazioni critiche dell’Ombudsman riguardano tra il<br />
10 e il 13% dei casi esam<strong>in</strong>ati. Spesso le conclusioni<br />
dell’Ombudsman hanno una notevole risonanza presso i<br />
mass media, ottenendo così un grande impatto a livello<br />
sociale. Tutti coloro che sono soggetti alla supervisione<br />
dell’Ufficio, hanno l’obbligo di cooperare con esso nello<br />
svolgimento della sua attività. Le <strong>in</strong>iziative promosse<br />
autonomamente dall’Ombudsman per questa via sono<br />
100-200 all’anno e il 75-80% di esse si conclude con una<br />
pronuncia critica verso l’amm<strong>in</strong>istrazione. Ispezioni possono<br />
avvenire a livello dell’amm<strong>in</strong>istrazione centrale e<br />
locale e sono condotte dall’Ombudsman responsabile di<br />
settore. L’ispezione può concludersi con l’esposizione orale<br />
ai responsabili dell’amm<strong>in</strong>istrazione delle carenze riscontrate<br />
e delle misure che dovrebbero essere assunte quali<br />
rimedi. L’azione dell’Ombudsman può term<strong>in</strong>are con un<br />
rilevo critico riguardo l’operato dell’amm<strong>in</strong>istrazione <strong>in</strong>teressata,<br />
rilievo che non ha valore giuridicamente v<strong>in</strong>colante.<br />
L’Ombudsman può anche muovere un’accusa nei confronti<br />
di un pubblico ufficiale che ritiene abbia commesso<br />
un atto di rilevanza penale; tali casi sono ora abbastanza<br />
rari. Gli Ombudsmen parlamentari <strong>in</strong>sieme con il<br />
M<strong>in</strong>istro di Giustizia sono le sole autorità che possono<br />
muovere un’accusa nei confronti di giudici della Suprema<br />
Corte e delle Supreme Corti amm<strong>in</strong>istrative nell’esercizio<br />
del loro ufficio. L’Ombudsman può anche richiedere<br />
a carico dei pubblici ufficiali l’adozione di misure<br />
discipl<strong>in</strong>ari, quali l’ammonizione, il decurtamento dello<br />
stipendio, la sospensione o il licenziamento.<br />
L’Ombudsman può fare presente al governo e al Parlamento<br />
la necessità, emersa nel corso della sua attività, di<br />
modifiche legislative. Ciò accade piuttosto raramente.<br />
Più spesso l’Ombudsman sottopone all’autorità appropriata<br />
o a un comitato parlamentare le sue valutazioni su<br />
un caso, <strong>in</strong> cui <strong>in</strong>dica le carenze legislative riscontrate.<br />
La supervisione dell’Ombudsman riguarda la pubblica<br />
amm<strong>in</strong>istrazione a livello centrale e locale. Non sono<br />
soggetti alla sua supervisione i membri del Parlamento, i<br />
componenti degli organi decisionali di alcune istituzioni<br />
(quali per es. la Banca di Svezia), il governo, i m<strong>in</strong>istri, il<br />
M<strong>in</strong>istro della Giustizia e gli amm<strong>in</strong>istratori degli enti<br />
locali.<br />
2/<strong>2001</strong> - 1/<strong>2002</strong>